Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18388 del 20/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 20/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 20/09/2016), n.18388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12423/2015 proposto da:

M.G. e B.G., elettivamente domiciliati in

Roma, Piazza Cavour presso la Cassazione, rappresentati e difesi

dall’Avv.to GIUSEPPE MARIANI, giusta procura speciale in calce del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

BE.GI. e T.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA MUZIO CLEMENTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

RAGUSO, rappresentati e difesi dall’avvocato PASQUALE DIFONZO,

giusta procura speciale in calce del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 387/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 21/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Mariani Giuseppe, difensore del ricorrente che ha

chiesto trattazione in Pubblica udienza;

udito l’Avvocato Raguso Giuseppe per delega dell’Avv.to Difonzo

Pasquale, difensore del resistente, che si riporta al controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– T.M. e Be.Gi. convennero in giudizio M.G. e B.G., chiedendo – previo accertamento della loro proprietà dell’area posta a confine col fondo dei convenuti – la condanna di questi ultimi a rilasciare il terreno di essi attori, previa rimozione delle opere ivi installate;

– i convenuti resistettero alle domande; chiesero, in via riconvenzionale, la condanna degli attori alla rimozione del muro di recinzione da essi edificato;

– il Tribunale di Bari (Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti) accolse le domande attoree e rigettò quella riconvenzionale;

– sul gravame proposto dai convenuti, la Corte di Appello di Bari confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorrono M.G. e B.G. sulla base di un unico motivo;

– resistono con controricorso T.M. e Be.Gi.; Atteso che:

– l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 948, 2697, 2727 e 2729 c.c. e artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto provata la proprietà degli attori sull’area oggetto del contendere, senza che gli attori stessi avessero fornito la c.d. probatio diabolica e avessero prodotto il titolo di proprietà dell’area) appare inammissibile, in quanto trattasi di doglianza “nuova”, che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (pp. 3-4), che gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto, risolvendosi per il resto la censura in una critica agli accertamenti tecnici compiuti dal C.T.U. e alle valutazioni compiute dei giudici di merito, che – puntualmente motivate – sono insindacabili in sede di legittimità, dovendosi escludere tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, figure queste – manifestazione di violazione di legge costituzionalmente rilevante sotto il profilo della esistenza della motivazione – che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori – ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e 629831);

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato inammissibile”;

Considerato che:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA