Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18388 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/09/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 04/09/2020), n.18388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22975/2013 R.G. proposto da:

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., n. (OMISSIS) Tribunale di Rovigo, in

persona del curatore, Dott. B.R., rappresentata e difesa

dall’avv.to Sabina Ciccotti, presso il quale è elettivamente

domiciliato in Roma, Via Lucrezio caro n. 62;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

n. 57/1/2013, notificata il 30/07/2013;

udita la relazione della causa svolta, nella udienza camerale del

31/01/2020, dal Consigliere Dott.ssa Rosita D’Angiolella.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con atto depositato nella cancelleria di questa Corte in data 10.01.2020, Il Fallimento (OMISSIS) s.r.l., n. (OMISSIS) Tribunale di Rovigo, in persona del curatore, Dott. B.R., premesso che la società (OMISSIS). s.r.l. aveva presentato ricorso in cassazione, iscritto a ruolo in data 25/12/2013, recante il numero di ruolo generale 22975 del 2013, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia, sezione di Mestre, n. 57/1/2013 con la quale era stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla società contribuente, e premesso che dopo la notifica del ricorso in Cassazione il Tribunale di Rovigo, con sentenza n. (OMISSIS) aveva dichiarato il fallimento della società (OMISSIS). s.r.l., dichiarava di rinunciare al ricorso in cassazione in considerazione della sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società ricorrente e della sostanziale assenza di attivo fallimentare, essendo all’uopo stato autorizzato, ai sensi della L. Fall., art. 35, dagli organi preposti.

Ha allegato all’atto di rinuncia, la sentenza del Tribunale di Rovigo n. (OMISSIS) dichiarativa del fallimento della società istante e l’autorizzazione dello stesso Tribunale a rinunciare al giudizio de quo.

L’istante ha altresì allegato la notifica telematica dell’atto di rinunzia, della procura speciale all’avv.to Sabina Ciccotti da parte del curatore fallimentare, della sentenza di fallimento e dell’autorizzazione alla rinuncia all’agenzia delle Entrate, tramite il deposito cartaceo degli atti della notifica a mezzo pec.

A fronte dell’inequivocabile rinuncia al giudizio, effettuata dall’avv.to Sabina Ciccotti, munita di apposita procura speciale da parte del curatore fallimentare, debitamente autorizzata, ai sensi della L. Fall., art. 35, e notificata alla controparte, il presente giudizio va dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c..

Le spese di giudizio vengono interamente compensate tra le parti, in ragione del sopravvenuto fallimento della società ricorrente che ha dato luogo alla rinuncia, debitamente autorizzata dal Tribunale fallimentare.

P.Q.M.

Dichiara estinto il presente giudizio per rinuncia.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

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