Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18387 del 31/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18387 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 5810-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
DE MEROLIS SIMPLICIO MICHELE;

– intimato avverso la sentenza n. 6/4/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di L’AQUILA del 21.12.09, depositata il 19/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

Data pubblicazione: 31/07/2013

a

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
IMMACOLATA ZENO.
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. De Merolis Simplicio Michele
per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria
Regionale dell’Abruzzo, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato

sulla determinazione presuntiva dei ricavi sulla scorta degli studi di settore ex
art. 62 bis D.L. 331/93.
Il contribuente non si è costituito in questa sede.
All’esito del deposito della relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cpc, la
causa è stata discussa nell’adunanza in camera di consiglio del 26.6.13, nella
quale il collegio prendeva cognizione della nota del 24.7.12 – frattanto
pervenuta a questa Corte – con cui l’Agenzia delle entrate di Teramo dava atto
della regolare definizione della lite, su istanza della contribuente, ex art. 39,
comma 12, d. 1.98/2011.
Si deve dunque, in accoglimento della conforme istanza dell’Avvocatura dello
Stato, dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi del comma ottavo
dell’articolo 16 della legge 289/02, richiamato dall’ articolo 39, comma 12,
del decreto legge 98/2011, convertito in legge con la legge 111/11.
Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai
sensi dell’ultimo comma dell’articolo 46 D.Lgs.vo 546/92, che – nella parte in
cui si riferisce ai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla
legge – non è stato travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di
cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 274/05.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio a seguito della definizione della lite a
domanda del contribuente ai sensi dell’ articolo 39, comma 12, del decreto
legge 98/2011, convertito in legge con la legge 111/11.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2013.

un avviso di accertamento IVA-IRPEF-IRAP, relativo all’ anno 2001, basato

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