Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18387 del 26/07/2017
Cassazione civile, sez. III, 26/07/2017, (ud. 26/06/2017, dep.26/07/2017), n. 18387
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 2327 del ruolo generale dell’anno
2014, proposto da:
L.D.R., (C.F.: (OMISSIS)), in proprio e quale genitore
esercente la potestà sul minore D.L.C.A. (C.F.
(OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del
ricorso, dall’avvocato Paola Perrone (C.F.: PRR PLA 62L54 E506K);
– ricorrente –
nei confronti di:
MINISTERO DELLA SALUTE, (C.F.: 00811720580), in persona del Ministro
in carica rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale
dello Stato;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce n.
506/2013, depositata in data 28 giugno 2013;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26
giugno 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L.D.R., in proprio e quale genitore esercente la potestà sul minore D.L.C.A., ha agito in giudizio nei confronti del Ministero della Salute per ottenere, a titolo ereditario, il risarcimento dei danni subiti dal proprio dante causa D.L.A. a seguito della contrazione del virus HCV in conseguenza di emotrasfusioni, nonchè, in proprio, il danno morale conseguente alla morte dello stesso. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Lecce.
La Corte di Appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre L.D.R., sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso il Ministero della Salute.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c. e art. 380-bis c.p.c., comma 1.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, con la quale ha dichiarato di rinunziare al ricorso, avendo definito transattivamente la controversia con il Ministero controricorrente.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, la ricorrente ha dichiarato (per mezzo del suo difensore, cui risulta attribuito specificamente il relativo potere, nella procura speciale rilasciata per il giudizio di cassazione), di rinunziare al ricorso, avendo definito in via transattiva la controversia con il Ministero controricorrente.
La rinunzia al giudizio, espressamente prevista tra le condizioni dell’accordo transattivo, risulta comunicata, con l’atto di accettazione della proposta di transazione, al Ministero, che ha anche provveduto alla liquidazione ed al pagamento dell’importo convenuto, come dichiarato dalla stessa ricorrente.
Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 2, anche in considerazione dell’avvenuto componimento stragiudiziale della controversia e del progressivo formarsi degli orientamenti di questa Corte in ordine alle questioni oggetto del giudizio.
Deve invece escludersi la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in quanto “in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 – 01).
Il difensore della ricorrente ha chiesto la liquidazione dei propri compensi in virtù dell’ammissione della parte al gratuito patrocinio, ma per tale liquidazione è competente il giudice di merito (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del 13/05/2009, Rv. 608343 – 01: “in tema di patrocinio a spese dello Stato, secondo la disciplina di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell’art. 83 suddetto decreto, come modificato dalla L. 24 febbraio 2005, n. 25, art. 3, al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione; nel caso di cassazione e decisione nel merito, la competenza spetta a quello che sarebbe stato il giudice di rinvio ove non vi fosse stata decisione nel merito”; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 23007 del 12/11/2010, Rv. 614529 – 01).
PQM
La Corte:
dichiara estinto il giudizio per rinunzia;
– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017