Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18387 del 20/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 20/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 20/09/2016), n.18387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12390-2015 proposto da:

B.M., P.P., elettivamente domiciliati presso la

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi

dall’Avvocato GIANNI PERROTTA, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

BR.MA., F.R., M.A., I.V.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. FERRARI n. 11, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO TIRONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE MARINELLI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

T.L., I.R., I.A., R.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 59/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO

del 25/02/2014, depositata il 12/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. Relatore LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– la Corte di Appello di Campobasso ha confermato la pronuncia di primo grado, emessa dal Tribunale di Isernia, con la quale furono rigettate le domande con le quali P.P. e B.M. avevano chiesto – nei confronti di T.L., I.R., I.V. e F.R. – l’accertamento della loro comproprietà di alcune aree adiacenti al loro fondo (sito in territorio di Sesto campano) e la condanna dei convenuti a cessare gli impedimenti e le turbative del loro possesso e a risarcire i danni;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorrono P.P. e B.M. sulla base di due motivi;

– resistono con controricorso i convenuti I.V., F.R., Br.Ma. e M.A.;

– T.L., I.R., I.A., R.E., ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva;

Atteso che:

– i motivi di ricorso (con i quali si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, la nullità della sentenza impugnata, nonchè l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione alla qualificazione della domanda attorea come rivendicazione, anzichè come azione negatoria di servitù, e in relazione alla dichiarata nullità parziale del titolo di acquisto degli attori, costituito dall’atto di donazione del 1977) appaiono manifestamente infondati, per un verso perchè la qualificazione della domanda attorea risulta coerente col suo contenuto, come spiegato dal giudice di primo grado con motivazione riportata nel ricorso e condivisa dalla Corte territoriale, per l’altro verso perchè la declaratoria di nullità parziale della donazione non ha formato oggetto di gravame del giudizio di appello ed è passata in cosa giudicata;

– la questione, posta dai resistenti, circa la integrità del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità, rimane assorbita nella infondatezza del ricorso, in forza del principio della c.d. ragione più liquida (Sez. 13, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490; Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077; Sez. 6 – L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058; Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 08/02/2010, Rv. 611735).

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;

Considerato che:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici (la memoria depositata dal difensore di parte resistente è adesiva alla detta relazione);

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– l’eccezione di parte resistente circa la mancanza di valida notifica del ricorso a I.A. e I.R., deceduti dopo la pronuncia della sentenza di appello, rimane assorbita nel rigetto del ricorso;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile rottone temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA