Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18386 del 31/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18386 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEDRAZZINI PATRIZIA rappresentata e difesa dall’Avv.
Vincenzo M. Cesaro, elettivamente domiciliata nel
relativo studio in Roma, Via Calabria, 56 RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.225/67/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano – Sez. Staccata di Brescia n. 67;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Data pubblicazione: 31/07/2013

Consiglio del 26 Giugno 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott.ssa Immacolata Zeno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’

chiesta

la

cassazione della

sentenza

n.225/67/2011 pronunziata dalla C.T.R. di Milano,
Sezione Staccata di Brescia n.67, depositata il 29
luglio 2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello
della contribuente e confermato quella di primo grado,
che aveva ritenuto legittima e fondata la pretesa
fiscale, relativa a reddito di partecipazione
societaria, per gli anni 2005 e 2006.
2

ricorso di Cassazione,

proposto dalla

contribuente con atto notificato il 28.02.2012, sembra
non sia stato depositato in cancelleria nei termini di
legge.
3 – L’Agenzia Entrate, giusto controricorso notificato
il 28-03/19-11/2012, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4 – Il ricorso appare improcedibile, non risultando
osservato il disposto dell’art.369 comma 1 0 cpc, che ne
prescrive il deposito in cancelleria nel termine di
giorni venti dall’ultima notificazione alle parti
2

Nel ricorso iscritto a R.G. n.10497/2012 è stata

contro le quali è proposto.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione in Camera di Consiglio e la relativa
definizione, con declaratoria di improcedibilità del

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi
La Corte,
Vista la relazione, gli atti di causa ed in particolare
la certificazione, rilasciata dal competente ufficio
della Corte di Cassazione in data 08.05.2012,
attestante la non iscrizione a ruolo del ricorso
notificato in data 29.02.2012, e di che trattasi, dal
29.02.2012 all’08.05.2012;
Considerato, ciò stante, che in base al disposto delle
norme del cpc applicabili e dei principi
giurisprudenziali elaborati nella relativa applicazione
e richiamati in relazione, che il Collegio condivide,
il ricorso va dichiarato improcedibile;
Considerato, altresì,

che le spese del presente

giudizio di cassazione vanno poste a carico della
ricorrente, che vi ha dato causa, e liquidate in
complessivi Euro millecento, di cui Euro 1.000,00 per
onorario ed Euro 100,00 per spese vive, oltre spese
generali ed accessori di legge;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
3

ricorso, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc.

P.Q.M.
Dichiara il ricorso improcedibile e condanna la
ricorrente al pagamento,

in favore dell’Agenzia

Entrate, delle spese del giudizio, in ragione di

accessori di legge.
Così deciso in Roma il 26 Giugno 2013.

complessivi Euro millecento, oltre spese generali ed

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