Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18386 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/09/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 04/09/2020), n.18386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

G.G.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

stesa a margine del controricorso, dall’Avv. Luciana Cannas, ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio, alla via Sestio

Calvino n. 33 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 50, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 15.11.2012

e pubblicata il 14.2.2013;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consiglier

Paolo Di Marzio;

la Corte osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.G.A., odierno controricorrente, e G.G.R., con atto pubblico del (OMISSIS) vendevano a I.B., imprenditore edile, una superficie di terreno sita in (OMISSIS) (Ragusa), per il prezzo complessivo di Lire 330.000.000.

L’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS) emetteva in conseguenza l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) nei confronti di G.G.A., ed altro nei confronti di G.G.R., ritenendo di dover assoggettare al tributo Irpef la plusvalenza non dichiarata derivante dalla cessione a titolo oneroso di un’area edificabile, come classificata mediante Delib. del Comune di (OMISSIS) 25 ottobre 2004, n. 106.

G.G.A. impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, sostenendo l’infondatezza dell’avviso di accertamento, perchè all’epoca della vendita l’area ceduta aveva natura agricola, come da certificato di destinazione urbanistica allegato all’atto notarile di compravendita, e comunque domandando almeno, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali verificatisi in materia, di escludere l’applicazione di sanzioni. L’Agenzia delle Entrate si costituiva per sostenere la legittimità del proprio operato, affermando che pure l’alto prezzo della cessione, superiore ad oltre cento volte il valore catastale dell’area, era chiaro indice della piena coscienza delle parti di stare contrattando in ordine ad un terreno con vocazione edificatoria. Secondo l’Ente impositore, poi, il fatto che il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune includesse la superficie in questione in area E/3 (agricola), non escludeva affatto la sua vocazione edificatoria, in considerazione delle passate vicende della superfice.

La CTP rigettava il ricorso proposto dal contribuente ritenendo che, pur nell’assenza dell’approvazione regionale, il dato di fatto che il Consiglio comunale avesse indicato la superficie come edificatoria nel proprio strumento urbanistico comportava che l’imposizione ai fini Irpef della plusvalenza sulla compravendita dovesse essere operata.

Avverso la decisione adottata dalla CTP proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, G.G.A.. Il giudice dell’appello, con ordinanza del 6.9.2012, disponeva l’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione degli effetti dell’atto impugnato in relazione alle sanzioni. Quindi la CTR condivideva la prospettazione del ricorrente secondo cui la Commissione di primo grado, pur avendo dato atto che il Comune di (OMISSIS), nel proprio strumento urbanistico, aveva attribuito natura edificatoria al fondo con Delib. 25 ottobre 2004, per quanto questa delibera non avesse “mai ricevuto l’avallo della Regione”, e pur rilevando che il certificato di destinazione urbanistica rilasciato all’epoca della cessione indicava la classificazione del terreno come agricolo, non ne aveva poi tratto “la logica conseguenza”. Secondo la CTR, la delibera comunale di classificazione dell’area tra quelle edificatorie “risulta superata dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data successiva e cioè il 22.2.2005” (sent. CTR, p. 4). Ricordato che le superfici compravendute erano state nel passato classificate in zona S/1 e F/3 e, a seguito di decadenza dei vincoli, risultavano classificate in zona E/3 e, ancora, che agli atti risultavano allegati i pareri negativi del Consiglio Regionale Urbanistica in ordine al mutamento di destinazione delle aree, la CTR concludeva che l’Agenzia non avesse dimostrato l’assoggettabilità della compravendita al tributo richiesto, e pertanto accoglieva l’originario ricorso proposto dal contribuente, annullando l’avviso di accertamento impugnato. Avverso la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un articolato motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso G.G.A., che ha pure depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b), e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, in cui è incorsa l’impugnata Commissione Tributaria Regionale della Sicilia per aver ritenuto che, ai fini fiscali, alle superfici oggetto di compravendita dovesse attribuirsi natura agricola.

2.1. – Il ricorrente Ente impositore contesta la valutazione espressa dalla Commissione Tribunale Regionale perchè “la legge non prevede che l’utilizzabilità a scopo edificatorio debba essere effettiva al momento dell’imposizione fiscale, ma quello che conta è la potenzialità di edificazione… l’astratta edificabilità dell’area (anche se prevista da strumenti urbanistici in itinere o ancora inattuati), che differenzia questo tipo di suolo da quelli agricoli non edificatori” (ric., p. 12). Sottolinea in proposito che il Comune di (OMISSIS), con Delib. 25 ottobre 2004, n. 106, ponendo in essere una variante del suo strumento urbanistico, aveva attribuito all’area la “destinazione di “zona C/3″ con edificazione consentita secondo gli indici e parametri individuati nelle norme del vigente P.R.G.” (ric., p. 13). Evidenzia, inoltre, che il prezzo pagato per l’acquisto dell’area è risultato pari “a più di cento volte del proprio valore catastale (o reddito dominicale)” (ibidem). Ricorda, ancora, che l’acquirente svolge “esclusivamente l’attività di “lavori generali di costruzioni di edifici”” (ric., p. 14), ed afferma l’irrilevanza del certificato di destinazione urbanistica allegato all’atto di compravendita, nonchè della tassazione dell’atto, ai fini dell’imposta di registro, quale cessione di terreni agricoli.

Il contribuente ha replicato, nel suo controricorso, per quanto più direttamente di interesse, che “al momento della vendita del terreno ((OMISSIS)) la Delib. del 2004, – su cui si basa l’avviso di accertamento… – non era affatto “in itinere”, cioè adottata e in attesa di approvazione, ma era stata rigettata dalla Regione e il procedimento definito (parere negativo del CRU in atti) non contestato dall’U.F., e superato dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune in data successiva 22.2.2005 che ne attestava la destinazione E/3 agricola” (controricorso, p. 6 s.). Inoltre, G.G.A. “ripropone, in quanto assorbita in sede di appello l’eccezione di violazione e/o errata applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, – illegittimità delle sanzioni irrogate”, perchè “il contribuente non è sanzionabile quando esistano divergenti interpretazioni sul corretto adempimento degli obblighi tributari… nel caso in esame, era evidente il contrasto giurisprudenziale e normativo esistente sia all’epoca dell’atto ((OMISSIS)) che in epoca successiva, in ordine alla definizione di area edificabile secondo gli strumenti urbanistici vigenti” (controricorso, p. 10 s.).

Nel caso di specie risulta pertanto incontestato che il terreno oggetto del contenzioso, con variante al piano regolatore generale adottata dal Comune di (OMISSIS) mediante Delib. 25 ottobre 2004, n. 106, era stato classificato tra le aree edificabili. All’epoca della stipula dell’atto di compravendita, il (OMISSIS), la variante non era stata approvata dalla Regione che però, diversamente da quanto sostenuto dal controricorrente, neppure l’aveva rigettato espressamente, essendo stato soltanto espresso il parere (negativo) del Consiglio Regionale Urbanistica, di cui peraltro il contribuente non ha cura di indicare, neppure in sintesi, il contenuto e le modalità di adozione.

Trova applicazione in questo caso, pertanto, diversamente da quanto ritenuto dalla impugnata CTR, la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, alla quale si intende pertanto assicurare continuità, ed in particolare il principio di diritto secondo cui “in tema di imposte sui redditi, ai fini dell’applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. b), l’edificabilità dell’area trasferita va desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, come si ricava dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, (con riferimento all’I.C.I.), e dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, (contenente una definizione di area edificabile in materia di I.V.A., di imposta di registro, di imposte sui redditi e di I.C.I.) che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 2, comma 1, lett. b)”, Cass. sez. VI-V, 20.2.2014, n. 4116.

La decisione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale deve essere pertanto cassata in accoglimento del ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria.

Ne discende, peraltro, che al giudice del merito compete esaminare la contestazione del contribuente relativa alla ritenuta indebita applicazione delle sanzioni, in considerazione della complessità dell’interpretazione dei testi normativi vigenti all’epoca dei fatti per cui è causa, nonchè delle incertezze giurisprudenziali registratesi, nel passato, in materia. La questione deve ritenersi assorbita nella pronuncia adottata dalla CTR, completamente favorevole alla parte privata, che aveva comunque provveduto a riproporla innanzi al giudice dell’appello, come emerge dalla stessa decisione; la CTR ricorda, infatti, che la contestazione era stata introdotta in primo grado (sent. CTR, p. 2), ed in via preliminare, nel giudizio d’appello, con ordinanza del 15.11.2012 la stessa CTR aveva disposto la sospensione dell’esazione di tali sanzioni (sent. CTR, p. 4).

Il contribuente ha riproposto la questione nel presente giudizio di legittimità, e non era tenuto a provvedervi nelle forme del ricorso incidentale, trovando applicazione il condivisibile principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perchè assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo”, Cass. sez. U, 25.5.2018, n. 13195.

Il ricorso proposto dall’Ente impositore deve essere pertanto accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, perchè rinnovi il giudizio nel rispetto del principio di diritto esposto, e si pronunci in materia di corretta applicazione delle sanzioni al contribuente, provvedendo anche a disciplinare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione staccata di Catania perchè, in diversa composizione, proceda a rinnovare il giudizio nel rispetto dei principi innanzi esposti, e provveda anche a regolare le spese di lite del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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