Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18385 del 31/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 18385 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

PU

SENTENZA

CU. 4-

sul ricorso 10457-2011 proposto da:
ROMA CAPITALE 02438750586, già Comune di Roma, in
persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, nei
locali dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e
difesa dall’avvocato RAIMONDO ANGELA, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

RAIMONDI GIUSEPPE RMNGPP57T21I610V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VITO GIUSEPPE GALATI 16,
presso lo studio dell’avvocato MOSCOGIURI MARIA, che

Data pubblicazione: 31/07/2013

lo rappresenta e difende giusta procura a margine del
controricorso;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 54/10/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA dell’11/2/2010,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/06/2013 dal Presidente Relatore Dott.
MARIO CICALA;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA
ZENO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

depositata il 02/03/2010;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Reg. Gen. 10457/2011
RICORRENTE: Comune di Roma-Roma Capitale
INTIMATO: Giuseppe Raimondi
1. Il Comune di Roma-Roma Capitale ricorre per cassazione avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale del Lazio 54/10/10 del 2 marzo
2010 che dichiarava
inammissibile l’appello del Comune per violazione dell’ articolo 53 , comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’ art. 3 bis comma 7, D.L. 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, in vigore dal 3
dicembre 2005.
2. Il Contribuente si è costituito con controricorso.
3. E’ stata depositate relazione secondo cui “il ricorso appare infondato. In quanto la disposizione
di cui si discute trova applicazione a tutte le modalità di notifica che non siano eseguite a mezzo di
ufficiale giudiziario; e quindi anche alle notifiche eseguite da un messo comunale o da un messo
autorizzato dall’amministrazione finanziaria (art. 16 D. Legs. 546/1992)”
4. Il Collegio disponeva la trattazione della controversia in pubblica udienza..
5. Il Collegio ritiene il ricorso vada accolto in adesione alla giurisprudenza di questa Corte espresso
nella ordinanza n. 6811 del 28 marzo 2011 secondo cui “ai fini della regolare proposizione
dell’appello dinanzi alle commissioni tributarie regionali, la notifica a mezzo posta, eseguita
dall’avvocato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, equivale in tutto e per tutto a quella
effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, con la conseguenza che l’inammissibilità, prevista dalla
seconda parte del comma 2 dell’art. 53, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo modificato
dall’art. 3-bis del d.l. 30 settembre 2005 n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248), nel
caso di omesso deposito della copia dell’appello presso la segreteria della commissione tributaria
provinciale, che ha pronunciato la sentenza impugnata, deve ritenersi riferita non agli atti di appello
notificati per posta ai sensi della menzionata legge n. 53 del 1994, ma solo al caso in cui la notifica
sia stata eseguita a mezzo raccomandata, così come consentito dall’art. 16, comma 3, del d.lgs. n.
546 del 1992”.
La Corte ha cioè ritenuto che su chiunque provveda alla notifica gravi l’onere di cui ali’ art. 123,
comma 1 disp att. Cpc di darne immediato avviso scritto al cancelliere del giudice che ha
pronunciato la sentenza impugnata.
Per cui gli effetti del mancato adempimento gravano sulla parte solo quando questa provveda
direttamente alla notifica a mezzo del servizio postale, mentre ove si avvalga di un altro soggetto

Oggetto: processo tributario- articolo 53 , comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546- notifica a mezzo messo

notificatore (nel caso contemplato nell’ordinanza 6811, addirittura il proprio difensore)il mancato
rispetto dell’art. 123 non produce effetti sulla posizione processuale della parte.

Pqm
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che provvederà anche per le spese del presente
grado.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 26 giugno 2013.

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