Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18385 del 20/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 20/09/2016), n.18385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12231-2015 proposto da:

PFIZER ITALIA SRL, in persona del Direttore Finanziario,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVONAROLA 39 presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE PALMIERI, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 22961/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 18/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Palmieri Giuseppe, difensore del ricorrente che

chiede l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– la società Pfizer Italia s.r.l. convenne in giudizio S.L., chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 1.384,35 per la fornitura delle merci indicate nella apposita fattura rimasta insoluta;

– la convenuta in corso di causa pagò quasi tutto il dovuto, ad eccezione della somma di Euro 17,93;

– il Giudice di pace di Roma condannò la convenuta al pagamento della somma residua, oltre alla rifusione delle spese della lite, liquidate in Euro 310,10;

– sul gravame proposto dalla Pfizer Italia s.r.l. limitatamente alle spese, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’appello, rideterminò le spese del giudizio di primo grado in Euro 930,00, dichiarando irripetibili le spese del giudizio di appello “atteso che il vizio della sentenza impugnata è da ricondursi in via esclusiva ad un’errata valutazione del giudice di pace”;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre la Pfizer Italia s.r.l. sulla base di un unico motivo;

– S.L., ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva;

– con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91-92 c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato irripetibili le spese del giudizio di appello;

Considerato che:

– il Consigliere designato ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., con la quale ha proposto il rigetto del ricorso;

– il difensore del ricorrente ha depositato memoria;

– il Collegio ritiene il ricorso fondato, in quanto il giudice di appello, condannando la convenuta al pagamento delle spese del primo grado del giudizio, non avrebbe potuto esonerare la stessa dal pagamento delle spese del secondo, essendo risultata la società Pfizer vincitrice nel giudizio di appello e dovendosi fare applicazione del principio secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, tenendo presente l’esito complessivo della lite (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993; Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008, Rv. 603368);

– il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio;

– il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016

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