Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18385 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. I, 07/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 07/09/2011), n.18385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8754/2010 proposto da:

PREFETTURA – UTG di LIVORNO, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

K.Y.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 42/2009 del GIUDICE DI PACE di LIVORNO del

24/03/09, depositata il 26/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La PREFETTURA UTG LIVORNO ha proposto ricorso per cassazione – affidato a un solo motivo – contro il provvedimento depositato in data 26.3.2009 con il quale il Giudice di pace di Livorno ha accolto l’opposizione proposta da K.Y. nei confronti del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti.

L’intimata non ha svolto difese.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come deliberato dal Collegio in esito alla Camera di consiglio.

2.- Con l’unico motivo di ricorso la Prefettura ricorrene denuncia violazione di legge deducendo che la straniera era stata espulsa perchè, entrata nel 2004 con visto di ingresso per otto giorni, aveva omesso di chiedere il permesso di soggiorno nel termine di legge. Erroneamente il Giudice di pace avrebbe accolto l’opposizione affermando, nel provvedimento impugnato, che “l’unica contestazione corretta sarebbe stata quella di essere stata in possesso della dichiarazione di presenza ma di essersi poi trattenuta sul territorio nazionale oltre i 90 gg. o il minor termine previsto dal visto di ingresso, senza giustificato motivo”.

Parte ricorrente deduce che il Giudice di pace ha applicato una norma (la L. n. 68 del 2007, art. 1) che non era entrata in vigore quando la straniera è entrata nel territorio nazionale, ossia nel 2004, anche se il decreto di espulsione è stato emesso l’8.3.2008.

3.- Osserva la Corte che l’unico motivo di ricorso è fondato perchè la L. 28 Maggio 2007, n. 68 (pubblicata sulla Gazzetta. Ufficiale del 1 giugno 2007, n. 126, recante “Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio”), in forza dell’art. 2 dello stesso provvedimento legislativo, non ha effetto retroattivo. Si che correttamente l’Amministrazione ha fatto riferimento, nel provvedimento di espulsione, alla normativa vigente al momento dell’ingresso della straniera in Italia.

Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato, con rinvio per nuovo esame e per le spese, al Giudice di pace di Livorno in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame e per le spese al Giudice di pace di Livorno in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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