Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18384 del 31/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18384 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: BLASUTTO DANIELA

sul ricorso 18071-2012 proposto da:
ALBITALIA SCS IN LIQUIDAZIONE in persona del legale
rappresentante e Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI SMARGIASSI, rappresentata e difesa dagli avvocati
GIANI MARCO, TEDOLDI ALBERTO, giusta procura in calce ai
ricorsi introduttivi;
– ricorrente contro
LABATE P. EMMA, ZONCHEDDU SONIA, KINETIKA SRL,
MABRITTO MARCO, ROTUNDO D. NELLA;
– intimati avverso l’ordinanza R.G. 317+325 +335+338 del 2011 del
TRIBUNALE di IVREA, depositata il 20/06/2012;

Data pubblicazione: 31/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
ROMANO.
MOTIVI

di relazione ex art. 380-bis c.p.c..
Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c. depositati il 22.7.2011, Mabritto
Marco, Zoncheddu Sonia, Labate Emma e Rotundo Nella adivano il
Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo che a
carico della soc. Albitalia, avente sede in Melzo (MI) e della quale erano
stati dipendenti fino al 31.7.2009, e della Kinetika sii., attuale datrice di
lavoro dei ricorrenti, tutti addetti presso la Casa di riposo e di cura sita in
Vestigné, frazione di Tina, rientrante nella circoscrizione del Tribunale di
Ivrea, fosse accertata la illegittimità della trattenuta sull’ultima busta paga
emessa da Albitalia, effettuata a titolo di pagamento TFR e/o mancato
preavviso, con relativa condanna in solido di entrambe le convenute alla
restituzione degli importi trattenuti, oltre interessi legali.
La soc. Albitalia, costituitasi, eccepiva in limine l’incompetenza per
territorio dell’adito Tribunale di Ivrea, ai sensi dell’art. 413, terzo
comma, c.p.c., essendo trascorsi oltre sei mesi dal trasferimento o dalla
cessazione della dipendenza e dovendo trovare applicazione il criterio
concorrente del luogo in cui era sorto il rapporto di lavoro, con
competenza del Tribunale di Milano, in quanto il contratto di lavoro a
suo tempo venne sottoscritto in Melzo, comune rientrante nella
circoscrizione del Tribunale di Milano. Contestava che potesse trovare
applicazione l’art. 33 c.p.c. in tema di cumulo soggettivo di domande.
Kinetika s.r.l. rimaneva contumace.

Ric. 2012 n. 18071 sez. ML – ud. 14-06-2013
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La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito

Con ordinanza del 20 giugno 2012 il Tribunale di Ivrea rigettava
l’eccezione di incompetenza, sulla base delle seguenti considerazioni:
_ secondo la proposta eccezione, l’incompetenza riguarderebbe la
controversia relativa alla sola Albitalia soc. coop., essendo
incontestata la competenza del Tribunale di Ivrea con riferimento

– l’art. 33 c.p.c. è disposizione idonea a derogare alla competenza
territoriale anche in favore del foro speciale previsto per i
lavoratori, come osservato dalla Corte di cassazione nella sentenza
12 dicembre 1991, n. 1991, in un’ipotesi in cui erano stati
convenuti in giudizio, per la condanna solidale al pagamento di
spettanze retributive, il datore di lavoro ed altro soggetto, indicato
come effettivo datore di lavoro, ai sensi della legge 23 ottobre
1960, n. 1369 sul divieto di intermediazione e di interposizione
nelle prestazioni di lavoro.
La società cooperativa sociale a r.l. Albitalia ha proposto ricorso per
regolamento di competenza, deducendo che illegittimamente il Giudice
del lavoro aveva ritenuto di estendere la propria competenza, in
applicazione dell’art. 33 c.p.c., anche alla causa in cui era convenuta la
ricorrente, sedente in Melzo, appartenente al circondario di Milano.
Difatti,
– l’art. 33 c.p.c., nel prevedere che in caso di connessione per
oggetto o per titolo l’attore possa cumulare tali domande e
proporle dinanzi al giudice del luogo di residenza o domicilio di
una di esse, consente di derogare al foro generale delle persone
fisiche (art. 18 c.p.c.) o delle persone giuridiche (art. 19 c.p.c.),
ma non consente la deroga agli altri criteri di collegamento,
siano essi facoltativi, pattizi o — come nel caso di cause di lavoro
— addirittura inderogabili;
Ric. 2012 n. 18071 sez. ML – ud. 14-06-2013
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alla convenuta Kinetika sii.;

-

nel processo del lavoro i criteri indicati dall’art. 413 c.p.c. (forum

contractus e forum loci laboris, quest’ultimo con il limite dei sei mesi
dalla cessazione della dipendenza) costituiscono altrettanti fori
speciali concorrenti e inderogabili;

il richiamo del precedente giurisprudenziale non era pertinente,

cui la prestazione si era svolta a Napoli (luogo del giudice adito)
e l’interponente aveva sede a Napoli, così attraendo la
competenza anche dei soggetti fittiziamente interposti, con
applicazione del criterio del foro generale sussidiario di cui
all’art. 413, settimo comma, c.p.c..
Non si sono costituiti nella presente procedura né i lavoratori, né
la soc. Kinetika.
Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la competenza
del Tribunale di Milano, osservando quanto segue.

E’ pacifico che la soc. Albitalia ha cessato l’attività presso la
dipendenza cui erano addetti i lavoratori da oltre sei mesi e,
quindi, ai fini della determinazione della competenza territoriale,
va escluso il foro alternativo della dipendenza, mentre sono
applicabili, ai sensi dell’art. 413, secondo comma, c.p.c. il forum

contractus e cioè il luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro e
quello dove si trova l’azienda (cfr. Cass. 17 giugno 2004 n.
11387);

non ha fondamento il richiamo al cumulo soggettivo di cui
all’art. 33 c.p.c., in quanto tale criterio non rileva in relazione ai
fori speciali previsti per il processo del lavoro (Cass. 28
settembre 1994, n. 7896);

il rapporto di lavoro dei ricorrenti è sorto in Melzo e cioè in un
comune che rientra nella circoscrizione del Tribunale di Milano,

Ric. 2012 n. 18071 sez. ML – ud. 14-06-2013
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riguardando un caso di interposizione fittizia di manodopera in

di conseguenza spetta a quest’ultimo la competenza nella causa
promossa nei confronti della soc. Albitalia.
Il ricorso per regolamento di competenza proposto da Albitalia è
infondato, dovendosi dichiarare la competenza territoriale del
Tribunale di Ivrea.

per territorio, nel caso di cumulo soggettivo di cause connesse per
l’oggetto o per il titolo, incide, per espressa previsione normativa (art.
33 cod. proc. civ.), non suscettiva di interpretazione estensiva, soltanto
sul foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche
(rispettivamente, art. 18 cod. proc. civ. e art. 19 cod. proc. civ.), nel
senso che consente l’attrazione soltanto a favore di uno dei suindicati
fori generali e non anche a favore di altri fori, come i fori facoltativi
operanti nei riguardi di una delle parti convenute (Cass. 11/01/2001,
n. 313; Cass. 01/03/2007, n. 4862), ovvero, a maggior ragione, a
favore di fori speciali operanti nei riguardi di una delle parti convenute,
per ragioni soggettive (Cass. 13/07/2004, n. 12974; Cass. 17/06/2004,
n. 11387) (in tal senso, v. Sezioni Unite, sentenza 18/11/2010 n.
23287).
Tuttavia, la recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato,
nella ordinanza 27 dicembre 2011 n. 29039, che, nell’ipotesi di
proposizione di più domande caratterizzate da una “connessione
eccedente quella del mero cumulo soggettivo tra cause prevista dall’art.
33 c.p.c.” e “analoga semmai alle più intense fattispecie di connessione
prevista dagli artt. 31 e seguenti c.p.c. ovvero dall’art. 331 c.p.c.”, deve
trovare applicazione il criterio residuale di cui all’art. 413, settimo
comma, c.p.c. riferito al foro generale delle persone fisiche o
giuridiche.

Ric. 2012 n. 18071 sez. ML – ud. 14-06-2013
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In via generale, va osservato che la modificazione della competenza

Così, nel caso di un lavoratore che agiva nei confronti di più datori
di lavoro, addebitando loro una attività coordinata di dequalificazione
e “mobbing” chiedendo, quale effetto della condotta materia, il
risarcimento dei danni, è stato ritenuto che la domanda, per come
formulata, doveva ritenersi unica e inscindibile in una pluralità di

considerazione dell’unicità delle evento di danno e del fatto costitutivo,
rappresentato da plurime e concorrenti condotte, tutte convergenti ad
integrare un’unica fattispecie illecita. Questa Corte ha dunque ritenuto
che, in siffatta ipotesi, restano inapplicabili i criteri di competenza
territoriale per le cause di lavoro facenti riferimento al singolo rapporto
di lavoro e deve farsi riferimento al criterio .residuale, richiamato
dall’art. 413, settimo comma, attribuente rilievo al foro generale delle
persone fisiche o delle persone giuridiche (anche se la norma menziona
espressamente solo il primo).
Ne risulta evidenziato che tra le domande rivolte contro le varie
convenute sussiste un particolare legame di interconnessione che,
anche se non avrebbe imposto il litisconsorzio, è assimilabile a
quell’inscindibilità di cause considerata dall’art. 331 c.p.c. ai fini della
unitarietà del giudizio di impugnazione. Tale tipo di legame eccede il
molto più tenue legame del semplice cumulo soggettivo tra cause
previsto dall’art. 33 c.p.c., che riguarda la semplice connessione per
oggetto o per titolo e che si ritiene non consenta la deroga ai fori
speciali previsti dall’art. 413 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 7070/1983 e Cass.
n. 4707/1998, ma v. anche per ipotesi di ritenuta applicabilità del
criterio della connessione, Cass. n. 5963/1983 e 13445/1991). Nella
specie tali fori speciali, come si è visto, non vengono in questione, ma
anche a prescindere da ciò potrebbe ritenersi più appropriato il
riferimento per analogia alle altre ipotesi, più intense, di connessione
Ric. 2012 n. 18071 sez. ML – ud. 14-06-2013
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azioni ciascuna delle quali riferibile ad ogni singola parte datoriale, in

previste dagli artt. 31 e seguenti, che si ritengono idonee a derogare
anche ai fori speciali inderogabili previsti dall’art. 413.
Più recentemente, con l’ordinanza 15 gennaio 2013, n. 768, questa
Corte ha affermato che il lavoratore che, essendo stato alle dipendenze
di un datore di lavoro per contratti a termine seguiti da contratto a

tempo indeterminato, agisca nei confronti del datore stesso e del
cessionario del contratto di lavoro per sentirli condannare alla
ricostruzione della carriera, previa declaratoria di nullità del termine,
può adire il giudice del luogo dove si trova la dipendenza aziendale cui
è addetto, anche per la domanda nei confronti del datore cedente,
ricorrendo, tra questa e la domanda nei confronti del cessionario, una
particolare connessione, che, in analogia con le ipotesi più intense di
connessione ex artt. 31 e ss. cod. proc. civ., consente di instaurare,
anche in deroga ai fori speciali di cui all’art. 413 cod. proc. civ., un
unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente per una
delle cause connesse.
Anche nel caso ivi esaminato, è stato ravvisato tra le domande rivolte
contro le due società un particolare legame di interconnessione che,
pur non imponendo il litisconsorzio, è assimilabile alla inscindibilità di
cause considerata dall’art. 331 c.p.c.; tale legale eccede quello del
semplice cumulo soggettivo previsto dall’art. 33 c.p.c. e consente il
riferimento per analogia alle altre ipotesi, più intense, di connessione
previste dall’art. 31 e segg. c.p.c., che si ritengono idonee a derogare
anche ai fori speciali inderogabili previsti dall’art. 413 c.p.c., così da
consentire l’instaurazione di un unico giudizio davanti al giudice
territorialmente competente relativamente ad una delle due cause
connesse.
Nel caso oggetto del presente giudizio, secondo la prospettazione
della domanda introduttiva, i lavoratori hanno agito per l’accertamento
Ric. 2012 n. 18071 sez. ML – ud. 14-06-2013
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A

della responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 29, secondo comma, d.lgs.
n. 276/03 (“In caso di appalto di servki il committente imprenditore o datore di

lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla
cessa zone dell’appalto, a corrispondere ai lavoratoti i trattamenti retributivi e i
contributi previdenziali dovuti’) delle due società convenute, Albitalia s.c.s.

cura e originaria datrice di lavoro che aveva operato le trattenute a
carico dei lavoratori, e Kinetica s.r.l. originaria committente, alle cui
dipendenze, con decorrenza 1.8.2009, senza soluzione di continuità,
dei ricorrenti erano transitati a seguito di cessazione dell’appalto di
servizi. La soc. Kinetica non ha sollevato eccezioni circa la competenza
territoriale del Tribunale di Ivrea quanto alla causa che la vede
convenuta in giudizio, in veste di committente, per l’accertamento
della responsabilità solidale con la soc. Albitalia, appaltatrice, ex art. 29,
secondo comma, d.lgs. n. 276/03.
I tre fori speciali esclusivi alternativi previsti dall’art. 413, secondo
comma, c.p.c. (il foro del luogo ove è sorto il rapporto, il foro
dell’azienda e il foro della dipendenza alla quale è addetto il lavoratore
o lo era al momento di cessazione del rapporto), che direttamente
regolano la competenza in caso sia proposta un’unica causa di lavoro
relativa ad un determinato rapporto, non sono utilmente invocabili in
caso di più cause di lavoro tra loro strettamente interconnesse o nel
caso di un rapporto sostanzialmente unitario. Deve infatti ritenersi che,
anche senza che ricorra un caso di contitolarità o un rapporto
plurisoggettivo, possa comunque configurarsi quella comunanza di
cause che costituisce motivo di trattazione congiunta, tale cioè da
comportare l’instaurazione di un unico giudizio davanti al giudice
territorialmente competente relativamente ad una delle due cause
connesse.
Ric. 2012 n. 18071 sez. ML – ud. 14-06-2013
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a r.1., quale appaltatrice del servizio relativo alla gestione della casa di

In fattispecie astrette da un vincolo di più intensa interconnessione
restano inapplicabili i criteri di competenza territoriale per le cause di
lavoro facenti riferimento al singolo rapporto e il cumulo soggettivo
resta piuttosto riconducibile o comunque assimilabile (non tanto
all’ipotesi della mera connessione oggettiva o per titolo di cui all’art. 33

ritengono idonee a derogare anche ai fori speciali inderogabili previsti
dall’art. 413 c.p.c.., così da consentire l’instaurazione di un unico
giudizio davanti al giudice territorialmente competente relativamente
ad una delle due cause connesse.
Tale situazione è ravvisabile, analogamente ai casi esaminati dalle
richiamate sentenze di questa Corte, anche nell’ipotesi in cui si faccia
valere nei confronti del committente la responsabilità solidale con
l’appaltatore ex art. 29, secondo comma, d.lgs. n. 276/03, situazione
che consente di instaurare un unico giudizio davanti al giudice
territorialmente competente per una delle cause connesse.
Nulla va disposto quanto alle spese del presente regolamento,
essendo le parti resistenti rimaste intimate.
P . Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di
Ivrea. Nulla per le spese del presente regolamento.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2013
Il Presidente

c.p.c., quanto) alle ipotesi previste dall’art. 31 e segg. c.p.c., che si

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