Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18384 del 20/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 20/09/2016), n.18384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11801-2015 proposto da:

L.N., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO APPIO

CLAUDIO 395, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MARCHIANO’, che

lo rappresenta e difende, giusta procura in calce del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIRNCIPE

AMEDEO 96, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO BRANDIMARTE, che

b rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

AR.DA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 662/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 17/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Murano Mario per delega dell’Avv.to Marchianò

Vincenzo, difensore del ricorrente che chiede l’accoglimento del

ricorso e deposita nota spese;

udito l’Avvocato Carlo Alberto Troili Mocossi per delega dell’Avvio

Brandimarte Vincenzo, difensore del resistente, che si riporta al

controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– L.N. – nella qualità erede legittima di A. Eraldo -convenne in giudizio il cugino A.A., chiedendo la dichiarazione di nullità – per apografia – del testamento olografo col quale il de cuius aveva istituito suo unico erede universale il convenuto, con conseguente apertura della successione legittima;

– nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Spoleto, all’esito della disposta C.T.U., accolse la domanda e dichiarò la nullità del testamento impugnato;

– sul gravame proposto da A.A., la Corte di Appello di Perugia, in accoglimento dell’appello, dichiarò inammissibile la domanda attorea, per la mancata proposizione della querela di falso;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre L.N. sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso A.A.;

Atteso che:

– le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente statuito che la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo non è tenuta a proporre querela di falso, ma deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura (Sez. U, Sentenza n. 12307 del 15/06/2015, Rv. 635554);

– appare pertanto manifestamente fondato il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 606, 620, 2697 e 2702 c.c. artt. 214, 215 e 216 c.p.c., art. 221 c.p.c. e segg., nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello ritenuto necessaria la proposizione della querela di falso ai fini dell’accertamento della falsità del testamento olografo);

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e il conseguente vizio di ultrapetizione, per avere la Corte di Appello preso in esame l’eccezione dell’appellante circa la inammissibilità dell’azione per mancata proposizione della querela di falso, nonostante che tale eccezione non fosse stata tempestivamente dedotta in primo grado nè fosse contenuta nell’atto di appello ma fosse stata proposta solo con la comparsa conclusionale) rimane assorbito;

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi accolto relativamente al secondo motivo (con assorbimento del primo), con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvio alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, perchè decida anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità”;

Considerato che:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

– il ricorso, pertanto, va accolto in relazione al secondo motivo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio;

– il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016

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