Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18384 del 12/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18384 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE
sul ricorso 9356-2018 proposto da:
LA FROSOLONE SOC. COOP. A R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZALE CLODIO 32/A, presso lo studio dell’avvocato LIDIA
SGOTTO CIABATTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIUSI1PP11 NEBBIA;
– ricorrente contro
CONILNI DI FROSOLONE;
– intimato avverso l’ordinanza n. 1482/2018 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA depositata il 22/01/2018;
Data pubblicazione: 12/07/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2018 dal Presidente Relatore Dott.
MARCI LO L\COBELIJS.
Ric. 2018 n. 09356 sez. MT – ud. 21-06-2018
-2-
Rilevato che è stata richiesta di ufficio la correzione dell’errore
materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 1482/18
laddove non viene datto atto della costituzione con controricorso del
Comune di Frosolone.;
letto l’art. 391 bis c.p.c.;
P.Q.M.
dispone la correzione della ordinanza in questione nel senso che ,
nella intestazione, venga indicato:
” Comune di Frosolone, in persona del sindaco pro tempore, elett.ye
dom.to in Roma, alla via Sestio Calvino 33 presso lo studio dell’avv.
Luciana Cannas, dalla quale è rapp.to e difeso unitamente all’avv.
Sergio Alvaro Trovato Controricorrente”,
anziché: Comune di Frosolone—-intimato
Nei fatti di causa l’espressione: Il Comune di Frosolone e L’agenzia
delle Entrate non resistono” , sia sostituita da: “Il Comune di
Frosolone ha proposto controricorso, l’agenzia delle Entrate non
resiste”
Così deciso in Roma, 21/6/2018
residente est.
ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione ;