Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18384 del 07/09/2011
Cassazione civile sez. I, 07/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 07/09/2011), n.18384
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8133/2010 proposto da:
L.F. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE DEI COLLI PORTUENSI 94, presso lo studio dell’avvocato
VITI ALFREDO, rappresentata e difesa dall’avvocato CASALI Vittorio,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI;
– intimato –
avverso il decreto n. 103/09 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del
20.3.09, depositato il 14/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
udito per la ricorrente l’Avvocato Vittorio Casali che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Il Tribunale di Bologna, con decreto del 20.1.2009, ha accolto il ricorso proposto da L.F. (cittadina italiana) tendente ad ottenere il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore del fratello L.O. e la Corte di appello di Bologna, con decreto del 14.5.2009, ha accolto il reclamo del Ministero degli Affari Esteri, così revocando il provvedimento del Tribunale.
Ha osservato la Corte di appello che L.F., conseguita la cittadinanza italiana, ha ottenuto il ricongiungimento con i suoi genitori pur non potendo ignorare che si sarebbe determinata una situazione di abbandono del fratello, affetto da malattia cronica invalidante. Talchè se L.O. si trovava nelle condizioni previste dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 3, ciò era dipeso da scelte consapevoli e volontarie della sorella e siffatta situazione non era meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico.
Contro il provvedimento della Corte di appello L.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.
Il Ministero intimato non ha svolto difese.
1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.
2.- Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 3, comma 2.
Formula il quesito: se il D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 3, comma 2, lett. a), che testualmente prevede “Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all’art. 2, comma 1, lett. b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente;
richiede, ai fini della sua applicazione, che venga accertato che il soggetto richiedente il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare non abbia determinato o concorso a determinare la situazione che impone che il cittadino dell’Unione assista personalmente il familiare che versi in gravi condizioni di salute”.
3.- Osserva la Corte che l’unico motivo di ricorso è fondato perchè il D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 3, comma 2, lett. a), non richiede altro requisito – ai fini dell’esercizio del diritto al ricongiungimento con altro familiare diverso da quelli definiti all’art. 2 – che quello di essere a carico o di convivere, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale ovvero la ricorrenza di gravi motivi di salute che impongano che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente. Gravi motivi che il provvedimento impugnato espressamente riconosce come sussistenti ma erroneamente ritenuti neutralizzati da un precedente comportamento della cittadina italiana non contemplato dalla norma.
Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato con rinvio alla Corte di appello di Bologna per nuovo esame e per il regolamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011