Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18383 del 31/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18383 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 13594-2012 proposto da:
SANTILLO ROSANNA SNTRNN58M63A399W, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo
studio dell’avvocato ISABELLA PARISI, rappresentata e difesa dagli
avvocati PRAGLIOLA ORIANA, STENDARDO GIOVANNI,
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE M. PAGANO
in persona del legale rappresentante pro-tempore e MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA SCIENTIFICA
80185250588 in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

Data pubblicazione: 31/07/2013

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
e difende, ope legis;

– resistenti avverso la sentenza n. 3780/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito l’Avvocato;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
ROMANO.
FATTO E DIRITTO
L’attuale ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR), facente parte del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della Scuola, ha agito in
giudizio deducendo di avere conseguito la qualifica di direttore dei
servizi generali ed amministrativi in servizio a tempo indeterminato
(DSGA) a far data dal 1.9.2000 sulla base del CCNL 26.5.99 e
sostenendo che, ai fini giuridici ed economici, doveva esserle
riconosciuta tutta l’anzianità maturata – anteriormente a quella data per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati – in luogo dell’anzianità
convenzionale ex art. 8 del CCNL 15.3.01 sulla base del sistema della
“temporizzazione” -, facendo applicazione della più favorevole norma
dell’art. 66, comma 6, del contratto collettivo del Compatto Scuola del
4.8.95, da ritenere ancora vigente.
La domanda è stata respinta in primo grado, con sentenza
confermata in appello.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata il 30
maggio 2011, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione per
Ric. 2012 n. 13594 sez. ML – ud. 14-06-2013
-2-

NAPOLI del 17.5.2011, depositata il 30/05/2011;

violazione dell’art. 4, tredicesimo comma, d.P.R. n. 399 del 1988,
dell’art. 66, comma 6, c.c.n.l. comparto scuola 4.8.1995; dell’art. 142
c.c.n.l. comparto scuola del 24.7.2003 (art. 360 nn. 3 c.p.c.).
Con articolato motivo di ricorso, chiede a questa Corte se la
soppressione della figura del “responsabile amministrativo” e la

“direttore dei servizi generali e amministrativi” (DSGA) abbia dato
luogo ad una nuova figura professionale e quindi vada applicato l’art.
8 c.c.n.l. del 15.3.2001, che prevede — in base al criterio della
temporizzazione – una anzianità di servizio convenzionale che non
tiene conto di tutti gli anni di lavoro prestati all’interno del comparto
scuola, ritenuta norma speciale in deroga a quella generale di cui all’art.
4 d.p.r. n. 399/88 in materia di ricostruzione di carriera, oppure, come
sostenuto in ricorso, se si tratti della stessa figura professionale con
accresciute competenze (progressione di carriera) e,
conseguentemente, se al personale ATA del comparto scuola, già
inquadrato nella figura del “responsabile amministrativo” e transitato
con effetto dal 1.9.2000 in quella di DSGA debba essere riconosciuta
per intero, ai fini giuridici ed economici, l’anzianità di servizio maturata
in ruolo e pre-ruolo nella precedenti fasi del rapporto di lavoro, alla
stregua del menzionato art. 4, comma 13 d.p.r. n. 399 del 1988,
operato dal combinato disposto degli artt. 142 c.c.n.l. 24.7.2003 e 66,
comma 6, comma c.c.n.l. 4.8.1995.
Il Collegio ha condiviso e fatto proprie le considerazioni svolte nella
relazione e ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la definizione
del giudizio in camera di consiglio.
Il ricorso è manifestamente infondato, alla stregua delle
considerazioni che seguono.

Ric. 2012 n. 13594 sez. ML – ud. 14-06-2013
-3-

istituzione nell’ambito dello stesso comparto scuola di quella del

L’attuale ricorrente è stata inquadrata nel profilo di direttore dei
servizi generali e amministrativi a decorrere dal 1.9.2000, con
riconoscimento di un trattamento retributivo pari al 70% del
differenziale tra la posizione iniziale di direttore amministrativo delle
accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale di

attribuito alla ricorrente il residuo 30% di differenziale, con
conseguente trasformazione del valore economico della retribuzione
goduta in anzianità di servizio per il collocamento all’interno della
posizione economica del profilo dei direttori amministrativi delle
accademie e conservatori.
Secondo consolidato orientamento interpretativo di questa Corte:
“In tema di personale del comparto scuola, l’art. 142, lett. f), punto 8,
del CCNL 24 luglio 2003 relativo al quadriennio normativo 2002/2005
ed al primo biennio economico 2002/2003, che richiama l’art. 66,
comma 6, del CCNL 4 agosto 1995, che a sua volta richiama l’art. 4 del
d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, non trova applicazione nel primo
inquadramento del profilo professionale di Direttore dei servizi
generali ed amministrativi istituito dall’art. 34 del CCNL Computo
Scuola 26 maggio 1999, posto che per esso valgono le regole fissate
dall’art. 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000/2001
del personale del Computo Scuola del 9 marzo 2001 e dall’art. 87 del
citato CCNL 24 luglio 2003 (Cass. n. 4885 del 1 marzo 2010, nonché,
ex plurimis, Cass. n. 13869/2011, Cass. n. 6372/2011, Cass. n.
4141/2011, Cass. n. 24914/2010, Cass. n. 24913/2010, Cass. n.
24912/2010, Cass. n. 24431/2010, seguite da numerose ordinanze di
inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c., primo comma).
“La

Corte ritiene che emerga chiaramente l’intento delle parti

stipulanti di riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo “in sede di
Ric. 2012 n. 13594 sez. ML – ud. 14-06-2013
-4-

responsabile amministrativo; a seguito del c.c.n.l. 24 luglio 2003 è stato

prima applicazione” e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla
regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante
procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato e ed
inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle
regole generali in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio,

stesso l’inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e
procedura selettiva). La finalità è quella, manifesta, di limitare l’onere
finanziario dell’amministrazione correlato ad una “promozione” di
massa pressoché automatica (mero giudizio di idoneità all’esito dei
corso di formazione, ovvero di percorsi professionali)” (Cass.24912 del
2010, in motivazione).
La disciplina contrattuale è stata interpretata nel senso di ritenere che
l’intento delle parti stipulanti sia stato quello di riservare “ai DSGA,
inquadrati in tale profilo in sede di prima applicazione” (come gli
attuali ricorrenti), “in deroga al requisito del titolo di studio ed alla
regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante
procedura concorsuale”, un trattamento economico differenziato e ed
inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle
regole generali in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio,
“regole che sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo
stesso l’inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e
procedura selettive la ratio di tale diversificazione è data dalla finalità
di “limitare l’onere finanziario dell’amministrazione correlato ad una
promozione di massa pressoché automatica (mero giudizio di idoneità
all’esito dei corso di formazione, ovvero di percorsi professionali)”.
Anche nel giudizio definito con sentenza n. 4885 del 2010, i
ricorrenti addebitavano alla sentenza di appello di non avere
considerato che la tesi della non applicabilità dell’art. 142 del CCNL
Ric. 2012 n. 13594 sez. ML – ud. 14-06-2013
-5-

regole che sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo

2003 al personale inquadrato nel profilo di DSGA non tiene conto del
comportamento delle parti, visto che la stessa amministrazione ha
applicato l’art. 66 del CCNL 1995, richiamato dal detto art. 142, al
personale inquadrato come DSGA successivamente al 24 luglio 2003,
data di stipulazione di tale contratto. Al riguardo, questa Corte ha

accesso al nuovo profilo professionale, rende poi privi di rilevanza dal
punto di vista dell’interpretazione delle clausole,…, i comportamenti
tenuti dall’amministrazione in relazione ad inquadramenti successivi,
mentre l’oggettiva controvertibilità della questione rende parimenti non
significativo qualche singolo caso nel quale si sia provveduto
diversamente rispetto con riguardo al primo inquadramento. La stessa
specificità rende inoltre infondato il richiamo fatto dai ricorrenti al
principio di parità di trattamento, date le diversità di condizioni tra il
primo accesso e quelli successivi, “a regime”.
Giova richiamare le sentenze n. 16213/2011 e 20665/2011,

deliberate da questa Corte a seguito dell’udienza del 7 luglio
2011, la cui motivazione di seguito si riporta, in quanto esaustiva di
ogni questione controversa.
“In tema di classificazione del personale ATA in regime di
contrattualizzazione del rapporto di lavoro, il CCNL 4.8.95 – comparto
Scuola personale non dirigente, parte normativa 1994/1997 e parte
economica 1994/1995 – all’art. 51 (e annessa tabella 1), contemplava la
figura apicale del “direttore amministrativo” soltanto per i conservatori
e le accademie, con previsione di accesso ai possessori del titolo di
studio del diploma di laurea, mentre per i restanti istituti scolastici la
qualifica apicale era costituita dal “responsabile amministrativo”,
sostituita alla qualifica funzionale di coordinatore amministrativo, cui

Ric. 2012 n. 13594 sez. ML – ud. 14-06-2013
-6-

osservato che “la specificità delle regole contrattuali circa il primo

l’accesso era consentito anche con titoli di studio inferiori al diploma di
laurea”.
“Con il c.c.n.l. 26.5.99 – comparto Scuola personale non dirigente,
parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 – all’art. 34,
viene istituito, con decorrenza 1.9.00, nel quadro dell’unità di

direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado …” (descritto nell’annessa tabella A), con
inquadramento in Area D/2; il profilo del responsabile amministrativo
è collocato in Area C/1, fino al 31.8.00, quando è sostituito dal profilo
del collaboratore amministrativo”.
“Per l’accesso al profilo professionale del DSGA detto c.c.n.l. 26.5.99
richiede il diploma di laurea (tabella B); tuttavia, “in sede di prima
applicazione” (in coerenza con la soppressione del profilo di
responsabile amministrativo), anche in deroga all’obbligo della
selezione concorsuale per il passaggio da un’area all’altra (nella specie
da C a D) contemplato dall’art. 32, è previsto che possa accedere a
detto profilo il personale con profilo professionale di responsabile
amministrativo in servizio nell’anno scolastico 1999- 2000, previa
frequenza di apposito corso di formazione”.
“Al personale inquadrato nel profilo di DSGA “in sede di prima
applicazione” ai sensi dell’art. 34 c.c.n.l. 26.5.99, si riferisce l’art 8 del
c.c.n.l. 15.3.01, secondo biennio economico 2000/2001 del personale
del comparto Scuola, così determinandone il trattamento retributivo
dal 1.9.2000: stipendio iniziale del profilo di provenienza + il 70% del
differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore
amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente
posizione iniziale del responsabile amministrativo + una retribuzione
di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in
Ric. 2012 n. 13594 sez. ML – ud. 14-06-2013
-7-

conduzione affidata al dirigente scolastico, “il profilo professionale di

godimento, comprensiva dell’eventuale assegno ad personam nonché
del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del
profilo di provenienza. Si stabilisce che la retribuzione così determinata
“viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della
collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni

conservatori”. Viene quindi adottato il criterio della cosiddetta
“temporizzazione”, che consiste nel convertire il valore economico
della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini
dell’inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva. La
disciplina è quindi nel senso che il profilo già esistente di direttore
amministrativo delle accademie e dei conservatori viene assunto a
parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.”
“In questa prospettiva, poi, l’art. 87 del c.c.n.l. 24.07.03, comparto
scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio
economico 2002/2003, dispone che, a decorrere dall’1.1.03, ai DSGA
destinatari dell’incremento retributivo previsto dell’art. 8, comma 1, del
c.c.n.l. 15.03.01 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del
differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore
amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente
posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del
1.9.2000, e dichiara che, per effetto di tale disposizione, “si realizza il
completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale
appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del
direttore amministrativo delle accademie e conservatori”.
CC

Queste sono le disposizioni che sono state applicate

dall’Amministrazione per determinare il nuovo livello stipendiale con
decorrenza 1.9.2000 per gli inquadramenti nel profilo operati “in sede
di prima applicazione”, disposizione che, invece, secondo la tesi dei
Ric. 2012 n. 13594 sez. ML – ud. 14-06-2013
-8-

economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e

dipendenti interessati, dovrebbe intendersi o come non realmente
derogatoria del principio generale di riconoscimento dell’anzianità
effettiva, o superata dalla riaffermazione della vigenza e applicabilità
della regola generale, oppure da ritenere in contrasto con principi e
norme inderogabili”.

n. 8, del c.c.n.l. 24.7.03, comparto scuola per il quadriennio normativo
2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, che stabilisce che
continua a trovare applicazione nel comparto scuola l’art. 66, comma
4, del c.c.n.l. 4.08.95″.
“Per questa norma “restano confermate, al fine del riconoscimento
dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati
anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui
al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, conv. con modificazioni dalla L. 26
luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le
relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23
agosto 1988, n. 399, art. 4”.
“Le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte negoziale
in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2,
e. 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato prima
della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante. In
particolare, dispone il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13
(Inquadramento economico – Passaggi di qualifica funzionale): “ai fini
dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del
personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata
valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell’eventuale
servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19
giugno 1970, n. 370, art. 3 conv. con modificazioni dalla L. 26 luglio
Ric. 2012 n. 13594 sez. ML – ud. 14-06-2013
-9-

“La tesi dei dipendenti richiama, innanzi tutto, l’art. 142, lett. f), punto

1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme
le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti
disposizioni, se più favorevoli”.
“Esaurita la ricognizione delle disposizioni di contratto collettivo che
rilevano nella controversia, la Corte ritiene che le parti stipulanti

applicazione” e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola
dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante procedura
concorsuale, un trattamento economico differenziato ed inferiore
rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle regole
generali in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio; regole che
sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso
l’inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e
procedura selettiva). La finalità è quella, manifesta, di limitare l’onere
finanziario dell’amministrazione correlato ad una “promozione”
pressoché automatica (mero giudizio di idoneità all’esito del corso di
formazione, ovvero di percorsi professionali).”
“Non è condivisibile l’assunto secondo cui l’art. 8 del c.c.n.l. del 2001
si limiterebbe a ripetere il criterio della temporizzazione già previsto
dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 8 e 9. Dispone, infatti, il
comma 8 che, nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore,
viene attribuito lo stipendio iniziale previsto a “regime” per la nuova
qualifica, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo
stipendio tabellare a “regime” relativo alla posizione stipendiale in
godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio
iniziale; il comma 9 precisa che, qualora il nuovo stipendio si collochi
fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella
posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la
corresponsione ad personam di detta differenza; la differenza tra i due
Ric. 2012 n. 13594 sez. ML – ud. 14-06-2013
-10-

intesero riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo “in sede di prima

stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell’ulteriore
progressione economica”.
“Come si può constatare, in queste disposizioni l’applicazione del
criterio della temporizzazione è limitata all’ipotesi in cui il nuovo
stipendio non corrisponda a nessuna delle posizioni stipendiali. Il

fini dell’ulteriore progressione economica”. Dunque, non in sede di
immediato inquadramento, conseguente al mutamento di qualifica, ma
la temporizzazione vale solo per conferire un qualche peso alla
differenza tra le due posizioni stipendiali, dato che in tale evenienza il
personale viene inquadrato nella posizione inferiore.”
“Pertanto, il criterio della temporizzazione, nell’ambito della norma in
esame, è destinato ad essere applicato solo in via residuale precisamente solo nel caso in cui il nuovo stipendio si collochi fra due
posizioni stipendiali – ed in un momento successivo all’inquadramento
risultante dal mutamento di qualifica, ossia ai fini dell’ulteriore
progressione economica”.
“Ben diversamente, nel contesto disciplinato dall’art. 8 del c.c.n.l. del
2001, il criterio della temporizzazione non è ne’ eventuale, ne’
destinato ad essere applicato in una fase successiva. È invece il criterio
di immediata applicazione, primario e necessario “al fine della
collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni
economiche”.
“Quanto al disposto di cui all’ultimo periodo del D.P.R. n. 199 del
1988, art. 4, comma 13, secondo cui restano ferme le anzianità
riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta di
previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui
all’art. 8 c.c.n.l. 2001 destinata a regolare una peculiare vicenda di
inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente,
Ric. 2012 n. 13594 sez. ML – ud. 14-06-2013
-11-

criterio della temporizzazione è destinato a venire in rilievo solo “ai

nell’ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale
nelle aree, alla previsione normativa relativa alla “carriera”).
” Nè merita consenso la tesi secondo cui la particolare disciplina di cui
all’art. 8 c.c.n.l. 2001 sarebbe stata superata dal successivo contratto del
2003, mediante l’affermazione della vigenza del principio generale della

inferiore agli effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica
(art. 142, lett. f, punto n. 8, del CCNL 24/7/2003).”
“Questa lettura si pone in contrasto con l’art. 1362 c.c., perché non
valuta adeguatamente il dato letterale costituito dall’espressione
,

‘continua a trovare applicazione …”, che vale ad escludere

l’introduzione di una disposizione nuova, essendosi limitate le parti
stipulanti a confermare una regola già operante. Al riguardo, deve
ritenersi che la regola generale del computo dell’intera anzianità in caso
di inquadramento in qualifica superiore (art. 66, comma 4, c.c.n.l.
4.8.95) era rimasta in vigore ai sensi della “norma di salvaguardia”
dettata dall’art. 48 c.c.n.l. 26.5. 99 (per la quale “Le norme legislative,
amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o
disapplicate dal presente c.c.n.l., restano in vigore in quanto
compatibili”) e della norma finale di cui all’art. 19 del citato c.c.n.l.
15.3.01 (per la quale “Per quanto non previsto dal presente contratto,
restano in vigore le norme del CCNL 26.5.1999”).
L’impostazione qui contestata si pone, altresì, in contrasto con l’art.
1363 c.c., omettendo di considerare sia il fatto che lo stesso contratto
del 2001, da una parte, confermava la richiamata regola generale,
dall’altra, vi derogava specificamente con le disposizioni particolari
dell’art. 8; sia il disposto dell’art. 87 del contratto del 2003, che si
occupa ancora una volta specificamente della peculiare vicenda della
creazione del nuovo profilo di DSGA e del relativo trattamento
Ric. 2012 n. 13594 sez. ML – ud. 14-06-2013
-12-

rilevanza del servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica

retributivo come determinato proprio ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. del
2001, esplicitamente richiamato e nel quale la “temporizzazione” risulta
funzionale proprio all’aggancio alla retribuzione del direttore
amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato
intento di equiparazione. Invero, l’incremento retributivo attribuito dal

regolamentazione complessiva di cui all’art. 8 del c.c.n.l. del 2001 e la
clausola in esame comprova ulteriormente come alla vicenda della
creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati discipline
negoziali specifiche, non compatibili con l’applicazione delle regole
generali.”
“Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al
superiore inquadramento, siccome decorrente dall’1.9.2000, doveva
essere regolato dalla norma generale in tema di computo di anzianità in
caso di passaggio di categoria – con la considerazione quindi della
complessiva anzianità effettiva – e non dalla (pretesa) norma speciale
dell’art. 8 del c.c.n.l. del 2001, che non avrebbe potuto incidere
retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.” “Al
riguardo deve rilevarsi che il c.c.n.l. per il quadriennio normativo 19982001 e il biennio economico 1998-1999, pur avendo previsto
l’operatività con decorrenza dall’1.9.2000 del nuovo profilo
professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, ha
omesso totalmente di disciplinare il relativo trattamento economico,
come si evince in particolare dal fatto che le tabelle D1 e D2, relative
agli aumenti stipendiali in vigore rispettivamente dal 1.11.1998 e dal
1.6.1999, e la tabella E, relativa alle posizioni stipendiali in vigore a
regime da detta ultima data, comprendono la posizione di direttore
amministrativo dei conservatori e delle accademie ma non prendono
affatto in considerazione il profilo di direttore dei servizi generali ed
Ric. 2012 n. 13594 sez. ML – ud. 14-06-2013
-13-

citato art. 87 deve necessariamente essere considerato nell’ambito della

amministrativi, il quale non può presumersi regolato ai fini economici
come l’altro – pur affine – profilo, poiché tali due profili sono
considerati distintamente nella tabella A (contenente l’elencazione e la
descrizione di tutti i profili) e graduati diversamente, in D/1 il profilo
già esistente e in D/2 quello di nuova istituzione.”

“Tale omissione normativa, del resto, trova sistematica spiegazione nel
fatto che, come già rilevato, il c.c.n.l. sottoscritto nel 1999 regolava il
solo biennio economico 1998-1999, mentre per il biennio successivo,
nel cui ambito avrebbe cominciato ad operare il nuovo profilo,
avrebbe dovuto provvedere ai fini economici un ulteriore contratto
collettivo, poi di fatto sottoscritto il 15.3.2001. Si è verificato dunque
un breve vuoto normativo, che è stato colmato con giustificati effetti
retroattivi appunto dall’art. 8 del c.c.n.l. del 2001, il quale – è opportuno
sottolineare – espressamente regola, in termini speciali e derogatori, il
solo trattamento economico del personale fruente in sede di prima
applicazione dell’inquadramento nel nuovo profilo professionale di
direttore dei servizi generali ed amministrativi.. Nè alcun diritto di
maggiore portata poteva ritenersi maturato sul piano economico da
tale personale al momento stesso dell’entrata in vigore del nuovo
inquadramento, anche nell’ipotesi di previo perfezionamento delle
procedure per l’accesso al medesimo, in difetto di una parte essenziale
della normativa relativa al trattamento economico”.
“Deve rilevarsi ancora, per completezza, che il trattamento economico
assicurato dall’art. 8 del c.c.n.l.del 2001 è nettamente superiore a quello
in godimento dal personale in questione prima della promozione,
poiché in pratica è garantita una maggiorazione stipendiale pari al 70%
del differenziale tra le posizioni stipendiali iniziali del direttore
amministrativo delle accademie e dei conservatori e del responsabile
amministrativo (e successivamente, a seguito del CCNL del 2003, pari
Ric. 2012 n. 13594 sez. ML – ud. 14-06-2013
-14-

t

al 100% di tale differenziale) oltre ad una futura migliore
valorizzazione, in conseguenza del nuovo e migliore inquadramento,
del maturato economico eccedente il minimo tabellare acquisito nel
profilo di provenienza, che è conservato senza rimanere congelato,
perché è computato ai fini dell’anzianità ai fini economici, secondo il

“Non sussiste il denunciato contrasto, sotto i diversi profili dedotti,
dell’art. 8 del CCNL del 2001 con principi e norme inderogabili”.
“I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne
caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia
erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre
natura giuridica negoziale; di conseguenza, le clausole contrattuali sono
sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’opportunità
delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne
l’equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche”.
44

Nè possono essere ipotizzati contrasti con la regola posta dal

D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la quale impone, appunto, di applicare
esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento
economico – in relazione a differenziazioni operate proprio dal
contratto (vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829; 10 marzo 2009, n.
5726; 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676; Cass., sez.
un., 7 luglio 2010, n. 16038).”
“Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano
manifestamente prive di fondamento le argomentazioni relative alla
mancanza di valide giustificazioni per negare l’incidenza della reale
anzianità di servizio, pur riconosciuta ad ogni altro effetto, sul
trattamento economico spettante ai DSGA dal 1.9.00; alla disparità di
trattamento con le altre categorie di dipendenti e, in particolare, con
quelli che accedono al profilo professionale di DSGA nel periodo
Ric. 2012 n. 13594 sez. ML – ud. 14-06-2013
-15-

criterio della temporizzazione.”

successivo alla “prima applicazione” di cui all’art. 34 del c.c.n.l. del
1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati
in sede di prima applicazione nel profilo di DSGA con il
riconoscimento dell’anzianità effettiva (si tratta, all’evidenza, di
comportamenti dell’amministrazione tenuti in contrasto con il disposto

“Giova, infine, precisare che nella fattispecie ora in esame
l’Amministrazione si vale di poteri di diritto privato ed attua una
regolazione del rapporto di lavoro determinata da norme di contenuto
negoziale, quali l’art. 34 del c.c.n.l. 26.5.99 che istituisce il profilo
professionale DSGA e ne individua i requisiti di accesso in sede di
prima applicazione, e l’art. 8 del c.c.n.l. 15.3.01 che di tale profilo
determina il trattamento retributivo a decorrere dall’1.9.00. Oggetto
della controversia è, dunque, non l’esercizio di un potere
autoritativamente diretto ad incidere sulle posizioni soggettive dei
dipendenti, ma l’interpretazione che di quelle norme l’Amministrazione
ha fatto nel regolare dette posizioni. L’indagine del giudice è diretta
esclusivamente alla verifica della correttezza dell’interpretazione e non
anche alla censura di un (peraltro inesistente) potere autoritativo
dell’Amministrazione. È, pertanto, del tutto estranea alla presente
controversia la pretesa di accertare se con l’interpretazione data alla
norma collettiva – peraltro corretta, sulla base delle regole
dell’ermeneutica – l’Amministrazione abbia pregiudicato un diritto di
credito che si assume presente nel patrimonio dei dipendenti, con
violazione delle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo (CEDU), che quel diritto tutelerebbe.”

In tal senso le citate sentenze del 7 luglio 2011, n. 16213/2011 e
n. 20665/2011, nonché Cass. ord. nn. 18511/2012, 14282/2012,

Ric. 2012 n. 13594 sez. ML – ud. 14-06-2013
-16-

dell’art. 45, cit.)”.

14281/2012, 13354/2012, 13589/2012, 13804/2012, 13805/2012,
13806/2012, 10777/2012, 3314/2012, 4654/2012, 2128/2012.
Conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, il ricorso risulta manifestamente infondato, dato che il
trattamento economico spettante dall’1.9.2000 al personale ATA

“direttore dei servizi generali e amministrativi”, ai sensi dell’art. 34
CCNL del comparto scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica
norma di cui all’art. 8 del CCNL 15.3.2001, relativo al secondo biennio
economico 2000-2001 dello stesso compatto. Deve, infatti, escludersi
che, in forza del principio della parità di trattamento, detto personale
possa invocare la più favorevole regola generale che consente il
computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di
inquadramento in qualifica superiore, sia perché non è configurabile
contrasto con le norme imperative, dato che il contratto collettivo non
è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del
principio di parità di trattamento, sia per la specificità della situazione
regolata, che nella specie è limitata alla fase del primo inquadramento
nel profilo.
Per tali motivi, il ricorso va rigettato.
Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio, considerato
il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del MIUR.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2013
Il Presidente

inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professionale di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA