Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18383 del 12/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18383 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso 9249-2018 proposto da:
RACI, GIUSEPPE, RICORSO NON DEPOSITATO AL 3 APRILE
2018;
– ricorrente contro
AGINZIA Dl ThLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 5894/2017 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALI di NAPOLI, depositata il 27/06/2017;
Data pubblicazione: 12/07/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2018 dal Presidente Relatore Dott.
NIARCI INCOBILLIS.
Ric. 2018 n. 09249 sez. MT – ud. 21-06-2018
-2-
Rilevato che il ricorso proposto da Race Giuseppe
, notificato il
31/1/2018, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369
c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del
3/4/2018 .
improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore
della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi C 2.000,00, oltre spese prenotate a debito;
Considerato che ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente
alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del
giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi C 2.000,00
oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unkicato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 21/6/2018
Il esidente
dott. Mar lerlacobellis
Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di