Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18383 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 09/07/2019), n.18383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2799-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5434/19/2017 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 15/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributarla Regionale della Campania, indicata in epigrafe, che aveva accolto l’appello di R.L. contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 8064/2015, la quale aveva respinto il ricorso proposto avverso l’avviso con cui era stato comunicato al contribuente che dai controlli delle dichiarazioni fiscali relative al 2011 era emerso il mancato pagamento di somme riportate nella dichiarazione con conseguente invito a regolarizzare la sua posizione fiscale mediante il versamento della relativa somma.

Il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. va disatteso il primo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia lamenta violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. d), n. 3 e art. 100 c.p.c.) per avere la CTR ritenuto atto autonomamente impugnabile la comunicazione di irregolarità, non rappresentando, invece, l’atto, secondo la ricorrente, alcuna pretesa impositiva;

1.2. è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in “Tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al Giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d’irregolarità, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 3, (cd. avviso bonario) (cfr. Cass. nn. 13963/2017, 3315/2016, 15957/2015);

2.1. va parimenti disatteso il secondo motivo di ricorso con cui Si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 56, per essersi l’appellante limitato a “contestare specificamente solo il profilo di inammissibilità pronunciato dalla CTP di Napoli (ndr. circa l’affermata inimpugnabilità della comunicazione in oggetto) e riportandosi, per il resto, genericamente alle eccezioni sollevate in primo grado, senza dssegnèLe correlate conclusioni”;

2.2. va richiamato l’orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui l’appellante che impugni la sentenza con la quale il Giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso formulata (nella specie, mancata prova circa la delega di firma in capo al funzionario che aveva emesso l’atto), avendola ritenuta assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale di rito (nella specie, rilievo dell’atto come non autonomamente impugnabile), non ha l’onere di formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima ma soltanto quello di riproporla nel rispetto dell’art. 346 c.p.c. (cfr. Cass. nn. 13768/2018, 17749/2017);

3.1. con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, nonchè della L. n. 241 del 1990, artt. 21 septies, 21 octies e 21 nonies, per aver affermato la nullità dell’atto impugnato per carenza di “un valido potere in capo a colui che aveva sottoscritto l’atto per delega del Direttore dell’Ufficio”, non essendo stata prodotta la delega di firma “onde riscontrare l’effettività del potere di sottoscrizione in capo al firmatario del provvedimento”;

3.2. La censura è fondata atteso che, rispetto all’impugnazione d avviso di accertamento, in diversi contesti fiscali – quali ad esempio la cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 13461/2012), il diniego di condono (cfr. Cass. nn. 220/2014, 11458/2012), l’avviso di mora (cfr. Cass. n. 4283/2010), l’attribuzione di rendita (cfr. Cass. n. 8248/2006) – e in mancanza di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato (cfr., in materia di lavoro e previdenza, Cass. n. 13375/2009, ordinanza ingiunzione, e n. 4310/2001, atto amministrativo), mentre, per i tributi locali, è valida anche la mera firma stampata, ex L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 87 (cfr. Cass. n. 9627/2012);

3.3. nella specie, la CTR non ha fatto dunque buon governo dei suddetti principi, in quanto anche con riguardo alla comunicazione di irregolarità di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, la suddetta sanzione di nullità non può trovare applicazione per difetto di una disposizione espressa;

4. all’accoglimento del terzo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del quarto motivo, formulato in via subordinata al rigetto della suddetta censura;

5. in conclusione, va accolto il terzo motivo, assorbito il quarto e respinti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, affinchè decida il merito della vicenda.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbito il quarto e respinti gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione Sesta Sezione, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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