Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18383 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 12/07/2010, dep. 06/08/2010), n.18383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell’avvocato MARCONI

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA S.P.A., in persona dell’Amministratore Delegato e legale

rappresentante Ing. T.R.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANDREA VESALIO 22, presso lo studio

dell’avvocato PALMIERI ANTONIO, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23051/2005 del TRIBUNALE di ROMA, SEZIONE 13^

CIVILE, emessa il 21/10/2005, depositata il 27/10/2005, R.G.N.

74025/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato FRANCESCO MARCONI;

udito l’Avvocato ANTONIO PALMIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’accoglimento pqr del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. M. ha citato in giudizio le Ferrovie dello Stato per il risarcimento del danno derivatogli dal ritardo dei treni e da altri disagi subiti nel corso del trasporto.

Il g.d.p. di Roma ha accolto la domanda con sentenza poi riformata dal Tribunale di Roma che ha dichiarato inammissibile la domanda per il mancato esperimento del rimedio del reclamo preventivo obbligatorio di cui al R.D. n. 1948 del 1934, art. 15.

Propone ricorso per cassazione l’avv. M. a mezzo di quattro motivi. Si difende con controricorso TRENITALIA s.p.a., la quale propone anche ricorso incidentale. 11 ricorrente principale ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

Ne giudizio d’appello l’avv. M. ha pregiudizialmente: eccepito la nullita’ della procura rilasciata in primo ed in secondo grado al difensore delle Ferrovie dello Stato s.p.a., in quanto rilasciata da soggetto sprovvisto dei poteri di rappresentanza giudiziale della societa’ stessa.

La sentenza impugnata ha rilevato che effettivamente nel giudizio di primo grado non era stata prodotta la procura speciale con la quale la societa’ aveva conferito i poteri all’avv. Fantola. Ha, tuttavia, rilevato il difetto di interesse del M. (interamente vittorioso nel primo giudizio) a far valere il vizio della costituzione della societa’ convenuta, non essendo stato prospettalo alcun pregiudizio derivante dalla mancata dichiarazione di contumacia della convenuta stessa.

Il primo motivo del ricorso censura tale punto della sentenza, sostenendo l’interesse del ricorrente a far valere l’inesistenza di tutta l’attivita’ processuale svolta dalla controparte, compresa l’eccezione d’improponibilita’ della domanda per omesso preventivo ricorso in via amministrativa.

Il secondo motivo concerne la carenza di legittimazione all’impugnazione da parte di Trenitalia, per non essere stato corredato dalle necessarie autorizzazioni l’atto d’acquisto stipulato con le Ferrovie dello Stato s.p.a.

Il terzo motivo tratta del ricorso amministrativo che il giudice ha ritenuto essere pregiudiziale rispetto alla controversia in trattazione.

Il quarto motivo tratta del regolamento delle spese dei due gradi del giudizio di merito.

Il primo motivo e’ infondato, in considerazione del fondamentale rilievo che la questione dell’inammissibilita’ (o improcedibilita’) della domanda per mancata proposizione del reclamo in sede amministrativa avrebbe potuto essere rilevata dal giudice d’ufficio, a prescindere dall’eccezione formulata dalla parte convenuta.

Sicche’, effettivamente non sussiste l’interesse del M. (che non specifica altri concreti pregiudizi) ad ottenere la declaratoria di contumacia della convenuta stessa.

Il secondo motivo e’ inammissibile in quanto, in ossequio al principio di’ autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente avrebbe dovuto riportare nel mezzo d’impugnazione il testo dell’atto al quale e’ fatto riferimento, cosi’ da consentire al giudice di legittimita’ la delibazione della questione posta.

Il terzo motivo e’ fondato, siccome la Corte costituzionale con sentenza n. 296 del 2008 ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale (artt. 3 e 24 Cost.) del R.D. 11 ottobre 1934, n. 1948, art. 15, comma 1 (Nuovo testo delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato), convertito in L. 4 aprile 1935, n. 911 (Conversione in legge del R.D.L. 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente l’approvazione di nuove “Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato”), nella parte in cui, salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore, non prevede che possano essere promosse contro l’Amministrazione le azioni basate sulle disposizioni dello stesso regio decreto se l’avente diritto, non abbia presentato reclamo in via amministrativa e non siano trascorsi 120 giorni dalla presentazione del reclamo stesso.

La sentenza impugnata, che ha dichiarato “inammissibile” la domanda proposta dal M. per mancato esperimento del reclamo preventivo deve essere, dunque, cassata con rinvio.

Assorbito e’ il quarto motivo, relativo al regolamento delle spese dei giudizi di merito.

Infondato e’ il ricorso incidentale della societa’ (che lamenta la violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.), avendo spiegato la sentenza impugnata, senza incorrere in errori logico – giuridici, che l’atto introduttivo della controversia contiene i requisiti minimi stabiliti dall’art. 318 c.p.c. (sufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda).

In conclusione, accolto il terzo motivo di ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale. Dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso principale ed assorbito il quarto. Accoglie il terzo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche perche’ provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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