Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18382 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/07/2017, (ud. 26/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. AMBROSI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10053-2014 proposto da:

C.V., T.P. in proprio e in qualità di

eredi di C.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DI TRASONE 8, presso lo studio dell’avvocato ERCOLE FORGIONE,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO

FRANCESCO MARIA ROMANO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 905/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2017 dal Consigliere Dott. IRENE AMBROSI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 27 febbraio 2013, la Corte di Appello di Milano ha respinto l’impugnazione proposta da T.P. e C.V. avverso la sentenza del Tribunale di Milano (sez. Legnano) con cui era stata accolta parzialmente la domanda dagli stessi proposta, in proprio e in qualità di eredi di C.G. (la prima come coniuge e il secondo come figlio), nei confronti dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale civile di Legnano” volta ad accertare la responsabilità di quest’ultima per aver causato il decesso del loro congiunto in data (OMISSIS) e la condanna al risarcimento del danno in loro favore, quantificato nell’importo complessivo di Euro 425.000,00 per i danni subiti iure proprio, con rigetto della domanda nel resto e compensazione nella misura di tre quarti delle spese processuali liquidate in favore degli attori.

Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, T.P. e C.V.. Non si costituisce l’Azienda ospedaliera intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo “(violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nonchè omessa insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 C.P.C., nn. 3 e 5)” i ricorrenti lamentano che la Corte di appello nulla abbia loro riconosciuto a titolo risarcitorio iure haereditatis, indennizzandoli unicamente per la perdita del loro congiunto iure proprio e ritenendo erroneamente il quantum liquidato in prime cure del tutto esaustivo in mancanza di prove circa il fatto che il de cuius avesse subito sofferenze nell’intervallo temporale di tre giorni tra l’insorgenza della complicazione originata dalla intervenuta trombo embolia polmonare e il successivo decesso. In particolare, i ricorrenti si dolgono “di un’errata lettura della documentazione tutta prodotta in giudizio e più precisamente del diario medico contenuto nella cartella clinica” nel quale venivano annotate diverse circostanze da cui desumere come sin dal 20 dicembre 2004 (ben cinque giorni prima del decesso) la situazione clinica del de cuius fosse andata peggiorando e degenerando. Su tali circostanze la Corte di appello avrebbe formulato “più un’opinione che non un reale giudizio” ritenendole conseguenze di carattere “minimo” e non considerabili come sofferenze. Secondo i ricorrenti, pertanto, erroneamente il giudice di appello avrebbe ritenuto l’assenza di prova in relazione alla sofferenza patita dal de cuius a fronte del pacifico orientamento di legittimità che ha riconosciuto il diritto al risarcimento nei casi di persone in stato di coma (Cass. n. 26974 del 2008) e insistono nel riconoscimento a titolo di risarcimento iure haereditario dell’importo indicato negli scritti difensivi e pari a complessivi Euro 1.069.000,00.

Contestano, inoltre, la liquidazione operata dal giudice di merito in relazione ai danni da loro patiti iure proprio – importi attualizzati e quantificati in Euro 220.000,00 a favore della coniuge e in Euro 160.000,00 a favore del figlio – e l’omessa considerazione delle ulteriori pretese formulate a titolo di “danno morale, esistenziale e catastrofico”; a parere dei ricorrenti, pertanto, le somme riconosciute sarebbero, per un verso, insufficienti ad indennizzare il danno e per l’altro quantificate senza tenere conto di elementi, evidenziati in prime cure, che avrebbero potuto portare ad una liquidazione superiore dell’importo riconosciuto basato sui valori minimi previsti in tabella (aspettativa di vita della moglie, stato depressivo del figlio) ricorrendo a criteri equitativi quali lo stretto vincolo familiare sussistente tra congiunti e la gravità del fatto. Insistono infine, nel riconoscimento a titolo di risarcimento jure proprio dell’importo indicato negli scritti difensivi e pari a complessivi Euro 1.136.700,00.

2. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

2.1. E’ inammissibile nella parte in cui lamenta la insufficienza e la contraddittorietà della motivazione alla luce di quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass. civ., Sez. Un., Sentenze nn. 8053 e 8054 del 7 aprile 2014, RRvv. 629830 e 629833; v. anche Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21257 dell’8 ottobre 2014, Rv. 632914). Non è neppure più configurabile il vizio di “contraddittoria motivazione” della sentenza tenuto conto che il nuovo testo della norma sopra richiamata attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13928 del 6 luglio 2015, Rv. 636030, che ha escluso la sopravvivenza del vizio di contraddittoria motivazione anche se fatto valere come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c.).

Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 27 febbraio 2013 – il controllo sulla motivazione è dunque possibile solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza, non anche con riferimento a quello della sufficienza e/o della contraddittorietà.

2.2. E’ parimenti inammissibile nella parte in cui lamenta l'”omessa” motivazione in quanto i ricorrenti non si adeguano al modello legale introdotto dal “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5 e propongono, in realtà, la rivalutazione di una congerie di elementi istruttori per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello a cui è motivatamente pervenuto il giudice del merito.

Una simile rivalutazione di fatti e circostanze, già inammissibile nella vigenza del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, lo è a più forte ragione alla luce della nuova formulazione della norma, specie se si consideri che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva (Cass civ., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629831 e 629834).

E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360, n. 5 codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione.

I ricorrenti, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una omessa motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecitano a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

2.3. Il motivo è inoltre infondato nella parte in cui lamenta la violazione di legge poichè, seppure formalmente rubricato “Violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 e dell’art. 115 c.p.c.”, esso tratta esplicitamente di questioni di mero fatto, lamentando, per un verso, che nulla sia stato loro riconosciuto iure haereditario, giungendo addirittura ad elencare analiticamente una serie di circostanze (asseritamente non considerate dai giudici di merito in ragione di una pretesa errata lettura della documentazione prodotta in giudizio) idonee a contestare l’entità del risarcimento liquidato e, per l’altro, a ritenere errato e insufficiente il giudizio di quantificazione dell’ammontare del danno jure proprio loro riconosciuto. In proposito, va ricordato che, secondo la giurisprudenza più che consolidata di questa Corte, il vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, contenuta nel provvedimento impugnato, della fattispecie astratta disciplinata da una norma di legge, e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa.

L’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è viceversa estranea alla esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05 maggio 2006, Rv. 589877).

Dalle doglianze svolte dai ricorrenti risulta chiaro che le plurime violazioni di legge sono state lamentate attraverso la contestazione della ricognizione della fattispecie concreta effettuata dalla sentenza impugnata a mezzo delle risultanze di causa.

Venendo al caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto, svolgendo corrette argomentazioni logico giuridiche e adeguata valutazione delle risultanze istruttorie, non provato che il dante causa dei ricorrenti avesse subito delle sofferenze nell’intervallo temporale di tre giorni tra l’insorgenza della complicanza e il decesso tali da ritenere fondato il riconoscimento di una componente del danno trasmissibile agli eredi.

In merito al precedente richiamato in tema di persone in stato di incoscienza (le quali siano rimaste “in vita per un tempo apprezzabile”: cfr. Cass. S.U. n. 26974 del 2008, punto 4.9,) è sufficiente notare che la domanda dei ricorrenti è stata respinta per mancanza di prova idonea a ritenere la sussistenza, nel caso in esame, dello stato di sofferenza della persona deceduta anteriore al decesso, senza che rilevasse lo stato di coscienza o meno di questa.

Sotto altro profilo, la Corte territoriale ha correttamente applicato i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di un congiunto, tenendo conto dei parametri minimi e massimi indicati nelle tabelle milanesi, e liquidandolo, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, nella misura sostanzialmente intermedia per il coniuge superstite (Euro 220.000,00) in considerazione dell’età della coppia al momento del fatto (rispettivamente, il marito 50 anni e la moglie 44 anni), nonchè della ridotta aspettativa di vita già compromessa dalla sindrome inguaribile da cui era affetto il primo, e nella misura più prossima ai minimi tabellari per il figlio (Euro 160.000,00) in considerazione dell’età (22 anni) al momento della morte del padre, tale da far ritenere che non avrebbe proseguito la convivenza con il genitore per un tempo pari a quello preso in considerazione per la madre.

Pertanto, la pronuncia impugnata risulta del tutto conforme ai principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte regolatrice (Cass. 12408/2011) che hanno adottato i valori monetari espressi dalle tabelle milanesi quale parametro paranormativo applicabile dal giudice di merito attraverso il filtro della norma “in bianco” di cui all’art.1226, considerandosi in tali valori ricompresi tanto l’aspetto della sofferenza soggettiva interiore, quanto quello “relazionale” del danno, sub specie delle significative alterazioni delle precedenti abitudini di vita. Alla luce di tale principio, la Corte territoriale ha adeguatamente ritenuto le ulteriori componenti del danno invocate dai ricorrenti.

Neppure fondate sono le ulteriori doglianze, reiterate dai icorrenti, sulla pretesa mancata valutazione da parte del giudice di appello di elementi, evidenziati nel corso del giudizio di merito, che avrebbero consentito una quantificazione superiore degli importi del risarcimento liquidati; in proposito è sufficiente notare che, lungi dal non essere stati considerati, gli elementi addotti per sollecitare una consulenza medico legale sullo stato medico legale e psicologico dei ricorrenti sono stati ritenuti (sia in primo grado sia in appello) di carattere “meramente esplorativo” in assenza di una allegazione, anche generica, in ordine ad una condizione personale patologica insorta a causa del decesso del congiunto.

3. Con il secondo motivo “(violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)” i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia rigettato il motivo di appello proposto in merito all’omesso riconoscimento degli interessi sulle somme liquidate in primo grado, essendosi limitato il Tribunale ad indicare come la somma fosse “attualizzata” senza alcuna altra statuizione. La Corte di merito sarebbe incorsa, dunque, nella palese violazione dell’art. 112 c.p.c. travisando completamente, come aveva già fatto il Tribunale, “le ragioni poste a fondamento del gravame proposto ed omettendo di statuire circa la debenza degli interessi sulle somme attualizzate, previa devalutazione alla data del fatto e rivalutazione attuale come da principio consolidato” e omettendo di riconoscere quanto dovuto a titolo di interessi compensativi. Sarebbe inoltre incorsa nella violazione dell’art. 115 c.p.c. consistita nell’aver “sposato” le “argomentazioni difensive” dell’azienda ospedaliera che “di fatto erano inesistenti” in quanto quest’ultima nulla aveva chiarito circa la eventuale debenza di un importo a titolo di interessi.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Mediante i pretesi plurimi profili di violazione di legge indicati, i ricorrenti reiterano la critica, già formulata con il motivo di impugnazione e ritenuta generica dalla Corte territoriale, insistendo nell’invocare il riconoscimento degli interessi compensativi sulle somme liquidate in prime cure. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, è necessario che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa (tra tante, di recente: Cass. 2 aprile 2014, n. 7692). Alla luce di tale indirizzo, la censura difetta di specificità in ordine al tenore della statuizione impugnata, nella quale la Corte di merito ha chiarito per quale ragione ha escluso la rivedibilità della statuizione del tribunale in ordine alla attualizzazione dell’importo complessivo liquidato e ha altresì censurato la genericità della deduzione circa il mancato riconoscimento degli interessi sulla somma liquidata.

4. Con il terzo motivo “(violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92,115 e 116 c.p.c. circa l’intervenuta compensazione delle spese processuali e le spese di consulenza fra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) i ricorrenti lamentano la parziale compensazione delle spese processuali disposta in primo grado nella misura dei tre quarti nonchè l’integrale compensazione delle spese della Consulenza tecnica di ufficio, con mancato riconoscimento in loro favore del richiesto rimborso delle spese della Consulenza di parte e lamentano che la Corte di appello abbia ritenuto condivisibili le statuizioni del giudice di prime cure, ma sulla base di una diversa motivazione basata sull’accoglimento solo parziale della domanda degli attori. Sostengono inoltre la violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.tenuto conto della formulazione, ampia e omnicomprensiva, della domanda formulata in primo grado (“tutti i danni patiti e patiendi, demandando la relativa determinazione e quantificazione al giudizio stesso”) e di essere risultati, di fatto, integralmente vittoriosi. Aggiungono che la ritenuta compensazione non si spiegherebbe nè a fronte della reazione della controparte (che aveva chiesto l’integrale rigetto della domanda formulata) nè alla luce del testo novellato dell’art. 92 c.p.c. (che con la formulazione “gravi ed eccezionali ragioni”, sostitutiva di quella previgente “giusti motivi”, relegherebbe la compensazione ad evento eccezionale).

Sul principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. lamentano, peraltro, che la Corte di appello abbia omesso, confermando la statuizione in base a ragioni diverse, di considerare come il tribunale attribuì al fallimento delle trattative per una conciliazione, l’addebito, pur parziale, delle spese agli attori; insistono nel contestare la correttezza della motivazione della sentenza di prime cure fondata sul principio del superiore interesse della giustizia, principio che si pone su di un piano del tutto diverso rispetto a quello che presiede alla regolazione delle spese fra le parti.

Contestano, infine, che la Corte di appello abbia loro negato il rimborso delle spese di consulenza di parte ritenendo mancante la prova di esborsi sopportati, sebbene fosse stata allegata, all’atto del deposito della comparsa conclusionale, una fattura quietanzata, la cui produzione non era stata contestata da alcuna delle parti.

4.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

E’ inammissibile nella parte in cui i ricorrenti i ricorrenti si dolgono del mancato rimborso delle spese sopportate per la consulenza di parte.

Questa Corte ha più volte affermato che il ricorrente il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), c.p.c. – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. (Cass. Sez. 6 – 3, 28 settembre 2016, n. 19048, Rv. 642130). Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno neppure indicato ove si trovi il documento invocato a fondamento del loro diritto, adempimento che sarebbe stato tanto più essenziale specie in considerazione di quanto motivato dalla Corte territoriale in proposito la quale ha osservato “quanto, infine, alle spese per il CTP degli appellanti (…) nel fascicolo di costoro si rinviene materialmente acclusa, ma non è dato capire se e quando il documento sia stato prodotto, la mera fotocopia di una fattura per 1250,00 Euro, oltre IVA del dott. M.D., recante in fondo il timbro per quietanza sotto il quale si rinviene un segno grafico che in alcun modo potrebbe essere definito una firma o un qualsiasi altro genere di scrittura; manca, pertanto la prova di qualsivoglia esborso degli appellanti per prestazioni di CTP e correttamente, pertanto, anche queste richieste (…) sono state disattese dal giudice di primo grado”.

Il motivo è viceversa infondato quanto alla doglianza sulla intervenuta compensazione delle spese processuali e di quelle di consulenza tecnica d’ufficio fra le parti.

In proposito deve rammentarsi – come questa Corte ha già avuto modo di affermare – che “l’individuazione del soccombente si compie in base principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi” (Cass., sez. 3″, 27 novembre 2006, n. 25141, Rv. 595483).

Va pure rammentato che il provvedimento del giudice col quale vengono compensate le spese è sindacabile in sede di legittimità nei limiti della logicità e correttezza della motivazione (Cass. Sez. 3, 31 marzo 2007, n. 8059 Rv. 598912). Il sindacato di legittimità è dunque limitato alla violazione di quel principio, esulando da esso la valutazione del giudice del merito in ordine all’opportunità di disporre o meno la compensazione, specie se si consideri, con riguardo alla fattispecie in esame – cui è applicabile ratione temporis il testo dell’art. 92 c.p.c., recante la sussistenza dei “giusti motivi” tenuto conto che il presente giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato il 2 luglio 2007 – come la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto che la domanda formulata dai ricorrenti fosse stata accolta in misura corrispondente ad un settimo circa di quanto domandato (425.000,00 su tre milioni di Euro) e che tale circostanza fosse tale da giustificare sia la compensazione delle spese del primo grado per tre quarti, lasciando a carico della convenuta Azienda ospedaliera il restante quarto, sia la scelta di lasciare le spese di CTU a carico solidale delle parti attesa l’essenzialità della consulenza per accertare sia l’an della responsabilità civile della struttura sanitaria sia il quantum dell’obbligazione risarcitoria.

Le censure formulate dai ricorrenti avverso le statuizioni in tema di regolazione delle spese contenute nella sentenza di prime cure sono del tutto inammissibili, tenuto conto che la sentenza di secondo grado, in ragione del suo carattere sostitutivo, è destinata ad assorbire interamente l’efficacia di quella di primo grado.

Il ricorso va in conclusione rigettato.

5. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, atteso che l’Azienda intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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