Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18382 del 20/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 20/09/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 20/09/2016), n.18382
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBNARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Potenza con ordinanza RG. 3536/2014 depositata il 26/02/2015, nel
regolamento pendente tra:
CALLIGARIS SPA;
NICF SRL;
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del DOtt. ANNA MARIA
SOLDI che visto l’art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di
Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il
regolamento;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/05/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Melfi, con provvedimento 18 novembre 2014, ha respinto la richiesta di decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di 4.024 euro richiesto da Calligaris spa avverso MCF srl, avente sede in (OMISSIS). Ha ritenuto che la pretesa, nascente da contratto di maggior importo, fosse superiore alla propria competenza per valore.
Il Tribunale di Potenza, convinto che la determinazione del valore della controversia debba desumersi dall’ammontare del credito azionato, ha parimenti rilevato la propria incompetenza per valore e ha proposto regolamento di competenza d’ufficio, chiedendo a questa Corte di indicare il giudice competente.
Parte ricorrente, ritualmente informata, non si è costituita.
Il procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ha rilevato che il provvedimento che nega l’emissione di un’ingiunzione è provvedimento non definitivo, che non è decisorio sulla competenza, nè soggetto ad impugnazione per cassazione, potendo il ricorrente reiterare l’istanza davanti al medesimo giudice.
Il Collegio condivide tale conclusione in forza di doppia ratio.
La prima, esposta nella requisitoria, trova conferma nella ordinanza n. 9216 del 2010 delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito che il decreto con il quale il giudice respinge il ricorso per decreto Ingiuntivo non essendo suscettibile di dar luogo a una pronuncia definitiva, poichè l’art. 640 c.p.c., comma 3 consente la riproposizione della domanda respinta, non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto non suscettibile di passare in cosa giudicata.
La seconda attiene ai limiti di configurabilità del conflitto di competenza, che, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., può essere sollevato quando il primo giudice ha dichiarato l’incompetenza per ragione di materia o per territorio. Il rimedio è quindi escluso allorchè, come nel caso di specie, le ragioni di incompetenza attengano ai limiti di valore della cognizione del giudice adito.
PQM
La Corte dichiara inammissibile l’istanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2, il 10 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016