Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18382 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 09/07/2019), n.18382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2585-2018 proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

VINCENZO ROSSI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AFRAGOLA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5307/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 12/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Z.A. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 17023/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2008;

il Comune di Afragola è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7, lamentando che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto valido l’avviso di accertamento sebbene in esso fosse riportato solo l’importo dovuto ed il carico iscritto a ruolo, con conseguente violazione della normativa sulla motivazione degli atti impositivi;

1.2. la censura va disattesa in quanto il ricorrente non trascrive nelle sue parti essenziali, nè allega in “apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all’allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi di giudizio”, come previsto dal Protocollo d’Intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense del 15 dicembre 2015, l’avviso di accertamento, con conseguente palese difetto di autosufficienza del ricorso (cfr. Cass. nn. 24340/2018, 16147/2017, 14784/2015) precludendo, pertanto, al Giudice di legittimità ogni valutazione sulla motivazione dell’atto impositivo, e ciò tanto più nel caso, come quello in esame, in cui la CTR ha espressamente affermato che “l’accertamento impugnato conteneva tutti gli elementi necessari al fine di identificare gli immobili, l’aliquota applicata, la sanzione in relazione alla normativa di riferimento con indicazione dettagliata delle imposte omesse e di quelle pagate e con calcolo della relativa sanzione”;

2. il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;

3. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione Sesta Sezione, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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