Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18382 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. I, 07/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 07/09/2011), n.18382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10078/2010 proposto da:

A.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. LEONARDI

CATTOLICA 3, presso lo studio dell’avvocato FERRARA Silvio, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI CASERTA;

– intimata –

avverso il provvedimento n. 62/09 del GIUDICE DI PACE di CASERTA,

depositato il 31/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per

mancanza quesito.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che A.A.L., cittadino del (OMISSIS), con ricorso del 9 aprile 2010, ha proposto ricorso per cassazione – deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria, nei confronti del Prefetto di Caserta, avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Caserta 31 marzo 2009, con il quale il Giudice adito ha respinto il ricorso dell’ A.L. avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Caserta in data 20 novembre 2008, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b);

che il Prefetto di Roma, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

che il Collegio, all’esito della odierna Camera di consiglio, ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

preliminarmente, che il ricorso è inammissibile, per la mancata formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ.;

che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in forza del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1 – secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione di legge contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo – nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 – in base al quale “Le disposizioni di cui all’art. 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente L. 4 luglio 2009” -, l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ., disposta dalla citata L. n. 69 del 2009, art. 47, ha effetto per i ricorsi per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per i ricorsi proposti antecedentemente (ma dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, cioè dal 2 marzo 2006) detta norma codicistica è da ritenersi ancora applicabile (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 7119 del 2010 e la sentenza n. 26364 del 2009);

che, nella specie, il decreto impugnato è stato depositato in cancelleria in data 31 marzo 2009;

che non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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