Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18382 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 12/07/2010, dep. 06/08/2010), n.18382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COND. (OMISSIS),

(OMISSIS), in persona dell’Amministratore p.t. Dott. S.

A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GANDOLFI 6,

presso lo studio dell’avvocato COCCO ILARIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato NITRATO IZZO SERGIO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G., (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di

erede di S.M. E D.E., (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 131, presso lo

studio dell’avvocato SERRA IGNAZIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MONTELLA GIROLAMO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 985/2005 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

emessa l’1/10/2005, depositata il 03/10/2005; R.G.N. 96/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato Sergio NITRATO IZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I D. – S., proprietari di un box confinante con un terrapieno sul quale correva il viale privato d’accesso al Condominio (OMISSIS), citarono in giudizio il menzionato Condominio per il risarcimento del danno, lamentando che quel viale, a seguito di lavori di riattazione, aveva subito una pendenza tale da provocare, in occasione di piogge, infiltrazioni d’acqua nel box. Il giudice di pace accolse parzialmente la domanda, condannando il Condominio al pagamento in favore degli attori di diverse somme a titolo di interventi gia’ eseguiti, risarcimento del danno e parte dei lavori a farsi per l’eliminazione dell’inconveniente.

Proposto appello da ambedue le parti, con la sentenza ora impugnata per cassazione il Tribunale di Torre Annunziata ha parzialmente riformato la prima sentenza, accertando la provenienza delle infiltrazioni dallo aree condominiali ed addossando al Condominio tutti le spese per i lavori da farsi.

Propone ricorso per cassazione il Condominio a mezzo di un solo motivo. Resistono con controricorso i D. – Il Condominio ha depositato memorie per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso censura la sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione, laddove, contraddicendo le conclusioni della CTU, ha accertato la provenienza delle infiltrazioni dall’area condominiale.

Il motivo e’ in parte inammissibile ed in parte infondato.

E’ inammissibile laddove, prospettando una serie di questioni, di fatto, pretende dal giudice di legittimita’ una nuova valutazione del merito della controversia.

E’ infondato laddove censura il vizio della motivazione e la violazione di legge (quest’ultima, per altro, senza alcuno specifico riferimento alla norma che risulterebbe violata). Ne’ l’uno, ne’ l’altra sono, infatti, riscontrabili nella sentenza impugnata, la quale, senza neppure concretamente discostarsi dal parere del consulente (il quale nel brano riportato nel ricorso e nella sentenza stessa s’era limitato ad affermare che a causa del decennio trascorso era impossibile stabilire se il distacco tra parapetto e pavimentazione del viale era dovuto all’esecuzione dei lavori di pavimentazione), ha accertato attraverso una serie di argomentazioni (che qui non e’ neppure il caso di ripetere) la provenienza delle infiltrazioni dall’area condominiale.

Il ricorso deve essere, dunque, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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