Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18381 del 31/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18381 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 13461-2012 proposto da:
TURRA FRANCESCO TRRFNC52S21A459A, ERTOLUPI
ERALDA RTLRLD56M45B485K, MOSELE LUCIANO
MSLLCN47S11L551X, SALERNO SAVERIA SLRSVR55A65I438X,
MARANGONI ROSANGELA MRNRNG45A46L5540,
MARANGONI FIORELLO MRNFLL50S19L723D, BAZZON
MARIA TERESA BZZMTR52L56L551W, STAMILLA
GIANFRANCO STMGFR57M16H163D, SOTTILE SALVATORE
STTSVT55P27B428H, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato FIORILLI
PAOLO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA
FOLETTO, giusti mandati in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

G23

Data pubblicazione: 31/07/2013

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA 80185250588 in persona del Ministro pro tempore
ed inoltre UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL VENETO
ed UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VICENZA in
persona dei legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliati

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope
legis;

controrkorrenti

avverso la sentenza n. 686/2011 dellp CORTE D’APPELLO di
4 02
VENEZIA del 18.10.2011, depositata il
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Paolo Fiorilli che si riporta ai motivi
del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
ROMANO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
Gli attuali ricorrenti, dipendenti del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR), facenti parte del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della Scuola, hanno agito
in giudizio deducendo di avere conseguito la qualifica di direttore dei
servizi generali ed amministrativi in servizio a tempo indeterminato
(DSGA) a far data dal 1.9.2000 sulla base del CCNL 26.5.99 e
sostenendo che, ai fini giuridici ed economici, doveva essere loro
riconosciuta tutta l’anzianità maturata – anteriormente a quella data per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati – in luogo dell’anzianità
convenzionale ex art. 8 del CCNL 15.3.01 sulla base del sistema della
Ric. 2012 n. 13461 sez. ML – ud. 14-06-2013
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in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

”temporizzazione”-, facendo applicazione della più favorevole norma
dell’art. 66, comma 6, del contratto collettivo del Compatto Scuola del
4.8.95, da ritenere ancora vigente.
La domanda è stata accolta in primo grado, con sentenza riformata
in appello, a seguito di gravame proposto dal MIUR.

febbraio 2012, i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione per
violazione dell’art. 4, tredicesimo comma, d.P.R. n. 399 del 1988,
dell’art. 66, comma 6, c.c.n.l. comparto scuola 4.8.1995; dell’art. 142
c.c.n.l. comparto scuola del 24.7.2003 (art. 360 nn. 3 c.p.c.). Con
articolato motivo di ricorso, chiedono a questa Corte se l’istituzione
nell’ambito dello stesso compatto scuola di quella del “direttore dei
servizi generali e amministrativi” (DSGA) abbia dato luogo ad una
nuova figura professionale e quindi vada applicato l’art. 8 c.c.n.l. del
15.3.2001, che prevede — in base al criterio della temporizzazione – una
anzianità di servizio convenzionale che non tiene conto di tutti gli anni
di lavoro prestati all’interno del comparto scuola, ritenuta norma
speciale in deroga a quella generale di cui all’art. 4 d.p.r. n. 399/88 in
materia di ricostruzione di carriera, oppure, come sostenuto in ricorso,
se si tratti della stessa figura professionale con accresciute competenze
(progressione di carriera) e, conseguentemente, se al personale ATA
del compatto scuola, già inquadrato nella figura del “responsabile
amministrativo” e transitato con effetto dal 1.9.2000 in quella di
DSGA debba essere riconosciuta per intero, ai fini giuridici ed
economici, l’anzianità di servizio maturata in ruolo e pre-molo nella
precedenti fasi del rapporto di lavoro, alla stregua del menzionato art.
4, comma 13 d.p.r. n. 399 del 1988, operato dal combinato disposto
degli artt. 142 c.c.n.l. 24.7.2003 e 66, comma 6, comma c.c.n.l.
4.8.1995.
Ric. 2012 n. 13461 sez. ML – ud. 14-06-2013
-3-

Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositata il 14

Le Amministrazioni resistono con controricorso.
Il Collegio ha condiviso e fatto proprie le considerazioni svolte nella
relazione e ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la definizione
del giudizio in camera di consiglio
Il ricorso è manifestamente infondato, alla stregua delle

Gli attuali ricorrenti sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei
servizi generali e amministrativi a decorrere dal 1.9.2000, con
riconoscimento di un trattamento retributivo pari al 70% del
differenziale tra la posizione iniziale di direttore amministrativo delle
accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale di
responsabile amministrativo; a seguito del c.c.n.l. 24 luglio 2003 è stato
attribuito ai ricorrenti il residuo 30% di differenziale, con conseguente
trasformazione del valore economico della retribuzione goduta in
anzianità di servizio per il collocamento all’interno della posizione
economica del profilo dei direttori amministrativi delle accademie e
conservatori.
Secondo consolidato orientamento interpretativo di questa Corte:
“In tema di personale del compatto scuola, l’art. 142, lett. f), punto 8,
del CCNL 24 luglio 2003 relativo al quadriennio normativo 2002/2005
ed al primo biennio economico 2002/2003, che richiama l’art. 66,
comma 6, del CCNL 4 agosto 1995, che a sua volta richiama l’art. 4 del
d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, non trova applicazione nel primo
inquadramento del profilo professionale di Direttore dei servizi
generali ed amministrativi istituito dall’art. 34 del CCNL Compatto
Scuola 26 maggio 1999, posto che per esso valgono le regole fissate
dall’art. 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000/2001
del personale del Comparto Scuola del 9 marzo 2001 e dall’art. 87 del
citato CCNL 24 luglio 2003 (Cass. n. 4885 del 1 marzo 2010, nonché,
Ric. 2012 n. 13461 sez. ML – ud. 14-06-2013
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considerazioni che seguono.

ex plurinlis, Cass. n. 13869/2011, Cass. n. 6372/2011, Cass. n.
4141/2011, Cass. n. 24914/2010, Cass. n. 24913/2010, Cass. n.
24912/2010, Cass. n. 24431/2010, seguite da numerose ordinanze di
inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c., primo comma).
“La

Corte ritiene che emerga chiaramente l’intento delle parti

prima applicazione” e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla
regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante
procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato e ed
inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle
regole generali in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio,
regole che sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo
stesso l’inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e
procedura selettiva). La finalità è quella, manifesta, di limitare l’onere
finanziario dell’amministrazione correlato ad una “promozione” di
massa pressoché automatica (mero giudizio di idoneità all’esito dei
corso di formazione, ovvero di percorsi professionali)” (Cass.24912 del
2010, in motivazione).
La disciplina contrattuale è stata interpretata nel senso di ritenere che
l’intento delle parti stipulanti sia stato quello di riservare “ai DSGA,
inquadrati in tale profilo in sede di prima applicazione” (come gli
attuali ricorrenti), “in deroga al requisito del titolo di studio ed alla
regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante
procedura concorsuale”, un trattamento economico differenziato e ed
inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle
regole generali in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio,
“regole che sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo
stesso l’inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e
procedura selettive la ratio di tale diversificazione è data dalla finalità
Ric. 2012 n. 13461 sez. ML – ud. 14-06-2013
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stipulanti di riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo “in sede di

di “limitare l’onere finanziario dell’amministrazione correlato ad una
promozione di massa pressoché automatica (mero giudizio di idoneità
all’esito dei corso di formazione, ovvero di percorsi professionali)”.
Anche nel giudizio definito con sentenza n. 4885 del 2010, i
ricorrenti addebitavano alla sentenza di appello di non avere

2003 al personale inquadrato nel profilo di DSGA non tiene conto del
comportamento delle parti, visto che la stessa amministrazione ha
applicato l’art. 66 del CCNL 1995, richiamato dal detto art. 142, al
personale inquadrato come DSGA successivamente al 24 luglio 2003,
data di stipulazione di tale contratto. Al riguardo, questa Corte ha
osservato che “la specificità delle regole contrattuali circa il primo
accesso al nuovo profilo professionale, rende poi privi di rilevanza dal
punto di vista dell’interpretazione delle clausole,…, i comportamenti
tenuti dall’amministrazione in relazione ad inquadramenti successivi,
mentre l’oggettiva controvertibilità della questione rende parimenti non
significativo qualche singolo caso nel quale si sia provveduto
diversamente rispetto con riguardo al primo inquadramento. La stessa
specificità rende inoltre infondato il richiamo fatto dai ricorrenti al
principio di parità di trattamento, date le diversità di condizioni tra il
primo accesso e quelli successivi, “a regime”.
Giova richiamare le recenti sentenze n. 16213/2011 e 20665/2011,

deliberate da questa Corte a seguito dell’udienza del 7 luglio
2011, la cui motivazione di seguito si riporta, in quanto esaustiva di
ogni questione controversa.
“In tema di classificazione del personale ATA in regime di
contrattualizzazione del rapporto di lavoro, il CCNL 4.8.95 – comparto
Scuola personale non dirigente, parte normativa 1994/1997 e parte
economica 1994/1995 – all’art. 51 (e annessa tabella 1), contemplava la
Ric. 2012 n. 13461 sez. ML – ud. 14-06-2013
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considerato che la tesi della non applicabilità dell’art. 142 del CCNL

figura apicale del “direttore amministrativo” soltanto per i conservatori
e le accademie, con previsione di accesso ai possessori del titolo di
studio del diploma di laurea, mentre per i restanti istituti scolastici la
qualifica apicale era costituita dal “responsabile amministrativo”,
sostituita alla qualifica funzionale di coordinatore amministrativo, cui

laurea”
“Con il c.c.n.l. 26.5.99 – comparto Scuola personale non dirigente,
parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 – all’art. 34,
viene istituito, con decorrenza 1.9.00, nel quadro dell’unità di
conduzione affidata al dirigente scolastico, “il profilo professionale di
direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado …” (descritto nell’annessa tabella A), con
inquadramento in Area D/2; il profilo del responsabile amministrativo
è collocato in Area C/1, fino al 31.8.00, quando è sostituito dal profilo
del collaboratore amministrativo”.
“Per l’accesso al profilo professionale del DSGA detto c.c.n.l. 26.5.99
richiede il diploma di laurea (tabella B); tuttavia, “in sede di prima
applicazione” (in coerenza con la soppressione del profilo di
responsabile amministrativo), anche in deroga all’obbligo della
selezione concorsuale per il passaggio da un’area all’altra (nella specie
da C a D) contemplato dall’art. 32, è previsto che possa accedere a
detto profilo il personale con profilo professionale di responsabile
amministrativo in servizio nell’anno scolastico 1999- 2000, previa
frequenza di apposito corso di formazione”.
“Al personale inquadrato nel profilo di DSGA “in sede di prima
applicazione” ai sensi dell’art. 34 c.c.n.l. 26.5.99, si riferisce l’art 8 del
c.c.n.l. 15.3.01, secondo biennio economico 2000/2001 del personale
del compatto Scuola, così determinandone il trattamento retributivo
Ric. 2012 n. 13461 sez. ML – ud. 14-06-2013
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l’accesso era consentito anche con titoli di studio inferiori al diploma di

dal 1.9.2000: stipendio iniziale del profilo di provenienza + il 70% del
differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore
amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente
posizione iniziale del responsabile amministrativo + una retribuzione
di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in

del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del
profilo di provenienza. Si stabilisce che la retribuzione così determinata
“viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della
collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni
economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e
conservatori”. Viene quindi adottato il criterio della cosiddetta
“temporizzazione”, che consiste nel convertire il valore economico
della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini
dell’inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva. La
disciplina è quindi nel senso che il profilo già esistente di direttore
amministrativo delle accademie e dei conservatori viene assunto a
parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.”
“In questa prospettiva, poi, l’art. 87 del c.c.n.l. 24.07.03, compatto
scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio
economico 2002/2003, dispone che, a decorrere dall’1.1.03, ai DSGA
destinatati dell’incremento retributivo previsto dell’art. 8, comma 1, del
c.c.n.l. 15.03.01 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del
differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore
amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente
posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del
1.9.2000, e dichiara che, per effetto di tale disposizione, “si realizza il
completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale

Ric. 2012 n. 13461 sez. ML – ud. 14-06-2013
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godimento, comprensiva dell’eventuale assegno ad personam nonché

appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del
direttore amministrativo delle accademie e conservatori”.
Queste sono le disposizioni che sono state applicate
dall’Amministrazione per determinare il nuovo livello stipendiale con
decorrenza 1.9.2000 per gli inquadramenti nel profilo operati “in sede

dipendenti interessati, dovrebbe intendersi o come non realmente
derogatoria del principio generale di riconoscimento dell’anzianità
effettiva, o superata dalla riaffermazione della vigenza e applicabilità
della regola generale, oppure da ritenere in contrasto con principi e
norme inderogabili”.
“La tesi dei dipendenti richiama, innanzi tutto, l’art. 142, lett. f), punto
n. 8, del c.c.n.l. 24.7.03, compatto scuola per il quadriennio normativo
2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, che stabilisce che
continua a trovare applicazione nel comparto scuola l’art. 66, comma
4, del c.c.n.l. 4.08.95”.
“Per questa norma “restano confermate, al fine del riconoscimento
dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati
anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui
al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, conv. con modificazioni dalla L. 26
luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le
relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23
agosto 1988, n. 399, art. 4”.
“Le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte negoziale
in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2,
e. 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato prima
della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante. In
particolare, dispone il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13
Ric. 2012 n. 13461 sez. ML – ud. 14-06-2013
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di prima applicazione”, disposizione che, invece, secondo la tesi dei

(Inquadramento economico – Passaggi di qualifica funzionale): “ai fini
dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del
personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata
valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell’eventuale
servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19

1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme
le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti
disposizioni, se più favorevoli”.
“Esaurita la ricognizione delle disposizioni di contratto collettivo che
rilevano nella controversia, la Corte ritiene che le parti stipulanti
intesero riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo “in sede di prima
applicazione” e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola
dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante procedura
concorsuale, un trattamento economico differenziato ed inferiore
rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle regole
generali in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio; regole che
sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso
l’inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e
procedura selettiva). La finalità è quella, manifesta, di limitare l’onere
finanziario dell’amministrazione correlato ad una “promozione”
pressoché automatica (mero giudizio di idoneità all’esito del corso di
formazione, ovvero di percorsi professionali).”
“Non è condivisibile l’assunto secondo cui l’art. 8 del c.c.n.l. del 2001
si limiterebbe a ripetere il criterio della temporizzazione già previsto
dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 8 e 9. Dispone, infatti, il
comma 8 che, nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore,
viene attribuito lo stipendio iniziale previsto a “regime” per la nuova
qualifica, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo
Ric. 2012 n. 13461 sez. ML – ud. 14-06-2013
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giugno 1970, n. 370, art. 3 conv. con modificazioni dalla L. 26 luglio

stipendio tabellare a “regime” relativo alla posizione stipendiale in
godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio
iniziale; il comma 9 precisa che, qualora il nuovo stipendio si collochi
fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella
posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la

stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell’ulteriore
progressione economica”.
“Come si può constatare, in queste disposizioni l’applicazione del
criterio della temporizzazione è limitata all’ipotesi in cui il nuovo
stipendio non corrisponda a nessuna delle posizioni stipendiali. Il
criterio della temporizzazione è destinato a venire in rilievo solo “ai
fini dell’ulteriore progressione economica”. Dunque, non in sede di
immediato inquadramento, conseguente al mutamento di qualifica, ma
la temporizzazione vale solo per conferire un qualche peso alla
differenza tra le due posizioni stipendiali, dato che in tale evenienza il
personale viene inquadrato nella posizione inferiore.”
“Pertanto, il criterio della temporizzazione, nell’ambito della norma in
esame, è destinato ad essere applicato solo in via residuale precisamente solo nel caso in cui il nuovo stipendio si collochi fra due
posizioni stipendiali – ed in un momento successivo all’inquadramento
risultante dal mutamento di qualifica, ossia ai fini dell’ulteriore
progressione economica”.
“Ben diversamente, nel contesto disciplinato dall’art. 8 del c.c.n.l. del
2001, il criterio della temporizzazione non è ne’ eventuale, ne’
destinato ad essere applicato in una fase successiva. È invece il criterio
di immediata applicazione, primario e necessario “al fine della
collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni
economiche”.
Ric. 2012 n. 13461 sez. ML – ud. 14-06-2013
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corresponsione ad personam di detta differenza; la differenza tra i due

”Quanto al disposto di cui all’ultimo periodo del D.P.R. n. 199 del
1988, art. 4, comma 13, secondo cui restano ferme le anzianità
riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta di
previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui
all’art. 8 c.c.n.l. 2001 destinata a regolare una peculiare vicenda di

nell’ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale
nelle aree, alla previsione normativa relativa alla “carriera”).
” Nè merita consenso la tesi secondo cui la particolare disciplina di cui
all’art. 8 c.c.n.l. 2001 sarebbe stata superata dal successivo contratto del
2003, mediante l’affermazione della vigenza del principio generale della
rilevanza del servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica
inferiore agli effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica
(art. 142, lett. f, punto n. 8, del CCNL 24/7/2003).”
” Questa lettura si pone in contrasto con l’art. 1362 c.c., perché non
valuta adeguatamente il dato letterale costituito dall’espressione
“continua a trovare applicazione

Il

che vale ad escludere

l’introduzione di una disposizione nuova, essendosi limitate le parti
stipulanti a confermare una regola già operante. Al riguardo, deve
ritenersi che la regola generale del computo dell’intera anzianità in caso
di inquadramento in qualifica superiore (art. 66, comma 4, c.c.n.l.
4.8.95) era rimasta in vigore ai sensi della “norma di salvaguardia”
dettata dall’art. 48 c.c.n.l. 26.5. 99 (per la quale “Le norme legislative,
amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o
disapplicate dal presente c.c.n.l., restano in vigore in quanto
compatibili”) e della norma finale di cui all’art. 19 del citato c.c.n.l.
15.3.01 (per la quale “Per quanto non previsto dal presente contratto,
restano in vigore le norme del CCNL 26.5.1999”).

Ric. 2012 n. 13461 sez. ML – ud. 14-06-2013
-12-

inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente,

L’impostazione qui contestata si pone, altresì, in contrasto con l’art.
1363 c.c., omettendo di considerare sia il fatto che lo stesso contratto
del 2001, da una parte, confermava la richiamata regola generale,
dall’altra, vi derogava specificamente con le disposizioni particolari
dell’art. 8; sia il disposto dell’art. 87 del contratto del 2003, che si

creazione del nuovo profilo di DSGA e del relativo trattamento
retributivo come determinato proprio ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. del
2001, esplicitamente richiamato e nel quale la “temporizzazione” risulta
funzionale proprio all’aggancio alla retribuzione del direttore
amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato
intento di equiparazione. Invero, l’incremento retributivo attribuito dal
citato art. 87 deve necessariamente essere considerato nell’ambito della
regolamentazione complessiva di cui all’art. 8 del c.c.n.l. del 2001 e la
clausola in esame comprova ulteriormente come alla vicenda della
creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati discipline
negoziali specifiche, non compatibili con l’applicazione delle regole
generali.”
“Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al
superiore inquadramento, siccome decorrente dall’1.9.2000, doveva
essere regolato dalla norma generale in tema di computo di anzianità in
caso di passaggio di categoria – con la considerazione quindi della
complessiva anzianità effettiva – e non dalla (pretesa) norma speciale
dell’art. 8 del c.c.n.l. del 2001, che non avrebbe potuto incidere
retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.” “Al
riguardo deve rilevarsi che il c.c.n.l. per il quadriennio normativo 19982001 e il biennio economico 1998-1999, pur avendo previsto
l’operatività con decorrenza dall’1.9.2000 del nuovo profilo
professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, ha
Ric. 2012 n. 13461 sez. ML – ud. 14-06-2013
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occupa ancora una volta specificamente della peculiare vicenda della

omesso totalmente di disciplinare il relativo trattamento economico,
come si evince in particolare dal fatto che le tabelle D1 e D2, relative
agli aumenti stipendiali in vigore rispettivamente dal 1.11.1998 e dal
1.6.1999, e la tabella E, relativa alle posizioni stipendiali in vigore a
regime da detta ultima data, comprendono la posizione di direttore

affatto in considerazione il profilo di direttore dei servizi generali ed
amministrativi, il quale non può presumersi regolato ai fini economici
come l’altro – pur affine – profilo, poiché tali due profili sono
considerati distintamente nella tabella A (contenente l’elencazione e la
descrizione di tutti i profili) e graduati diversamente, in D/1 il profilo
già esistente e in D/2 quello di nuova istituzione.”
“Tale omissione normativa, del resto, trova sistematica spiegazione nel
fatto che, come già rilevato, il c.c.n.l. sottoscritto nel 1999 regolava il
solo biennio economico 1998-1999, mentre per il biennio successivo,
nel cui ambito avrebbe cominciato ad operare il nuovo profilo,
avrebbe dovuto provvedere ai fini economici un ulteriore contratto
collettivo, poi di fatto sottoscritto il 15.3.2001. Si è verificato dunque
un breve vuoto normativo, che è stato colmato con giustificati effetti
retroattivi appunto dall’art. 8 del c.c.n.l. del 2001, il quale – è opportuno
sottolineare – espressamente regola, in termini speciali e derogatori, il
solo trattamento economico del personale fruente in sede di prima
applicazione dell’inquadramento nel nuovo profilo professionale di
direttore dei servizi generali ed amministrativi.. Nè alcun diritto di
maggiore portata poteva ritenersi maturato sul piano economico da
tale personale al momento stesso dell’entrata in vigore del nuovo
inquadramento, anche nell’ipotesi di previo perfezionamento delle
procedure per l’accesso al medesimo, in difetto di una parte essenziale
della normativa relativa al trattamento economico”.
Ric. 2012 n. 13461 sez. ML – ud. 14-06-2013
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amministrativo dei conservatori e delle accademie ma non prendono

”Deve rilevarsi ancora, per completezza, che il trattamento economico
assicurato dall’art. 8 del c.c.n.l.del 2001 è nettamente superiore a quello
in godimento dal personale in questione prima della promozione,
poiché in pratica è garantita una maggiorazione stipendiale pari al 70%
del differenziale tra le posizioni stipendiali iniziali del direttore

amministrativo (e successivamente, a seguito del CCNL del 2003, pari
al 100% di tale differenziale) oltre ad una futura migliore
valorizzazione, in conseguenza del nuovo e migliore inquadramento,
del maturato economico eccedente il minimo tabellare acquisito nel
profilo di provenienza, che è conservato senza rimanere congelato,
perché è computato ai fini dell’anzianità ai fini economici, secondo il
criterio della temporizzazione.”
“Non sussiste il denunciato contrasto, sotto i diversi profili dedotti,
dell’art. 8 del CCNL del 2001 con principi e norme inderogabili”.
“I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne
caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia
erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre
natura giuridica negoziale; di conseguenza, le clausole contrattuali sono
sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’opportunità
delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne
l’equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche”.
Nè possono essere ipotizzati contrasti con la regola posta dal
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la quale impone, appunto, di applicare
esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento
economico – in relazione a differenziazioni operate proprio dal
contratto (vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829; 10 marzo 2009, n.
5726; 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676; Cass., sez.
un., 7 luglio 2010, n. 16038).”
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amministrativo delle accademie e dei conservatori e del responsabile

”Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano
manifestamente prive di fondamento le argomentazioni relative alla
mancanza di valide giustificazioni per negare l’incidenza della reale
anzianità di servizio, pur riconosciuta ad ogni altro effetto, sul
trattamento economico spettante ai DSGA dal 1.9.00; alla disparità di

quelli che accedono al profilo professionale di DSGA nel periodo
successivo alla “prima applicazione” di cui all’art. 34 del c.c.n.l. del
1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati
in sede di prima applicazione nel profilo di DSGA con il
riconoscimento dell’anzianità effettiva (si tratta, all’evidenza, di
comportamenti dell’amministrazione tenuti in contrasto con il disposto
dell’art. 45, cit.)”
“Giova, infine, precisare che nella fattispecie ora in esame
l’Amministrazione si vale di poteri di diritto privato ed attua una
regolazione del rapporto di lavoro determinata da norme di contenuto
negoziale, quali l’art. 34 del c.c.n.l. 26.5.99 che istituisce il profilo
professionale DSGA e ne individua i requisiti di accesso in sede di
prima applicazione, e l’art. 8 del c.c.n.l. 15.3.01 che di tale profilo
determina il trattamento retributivo a decorrere dall’1.9.00. Oggetto
della controversia è, dunque, non l’esercizio di un potere
autoritativamente diretto ad incidere sulle posizioni soggettive dei
dipendenti, ma l’interpretazione che di quelle norme l’Amministrazione
ha fatto nel regolare dette posizioni. L’indagine del giudice è diretta
esclusivamente alla verifica della correttezza dell’interpretazione e non
anche alla censura di un (peraltro inesistente) potere autoritativo
dell’Amministrazione. È, pertanto, del tutto estranea alla presente
controversia la pretesa di accertare se con l’interpretazione data alla
norma collettiva – peraltro corretta, sulla base delle regole
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trattamento con le altre categorie di dipendenti e, in particolare, con

dell’ermeneutica – l’Amministrazione abbia pregiudicato un diritto di
credito che si assume presente nel patrimonio dei dipendenti, con
violazione delle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo (CEDU), che quel diritto tutelerebbe.”
In tal senso le citate sentenze del 7 luglio 2011, n. 16213/2011 e

14281/2012, 13354/2012, 13589/2012, 13804/2012, 13805/2012,
13806/2012, 10777/2012,3314/2012, 4654/2012,2128/2012.

Conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, il ricorso risulta infondato, dato che il trattamento economico
spettante dall’1.9.2000 al personale ATA inquadrato in sede di prima
applicazione nel profilo professionale di “direttore dei servizi generali e
amministrativi”, ai sensi dell’art. 34 CCNL del computo scuola 26
maggio 1999, è regolato dalla specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL
15.3.2001, relativo al secondo biennio economico 2000-2001 dello
stesso computo. Deve, infatti, escludersi che, in forza del principio
della parità di trattamento, detto personale possa invocare la più
favorevole regola generale che consente il computo dell’intera anzianità
di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore,
sia perché non è configurabile contrasto con le norme imperative, dato
che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della
ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento, sia
per la specificità della situazione regolata, che nella specie è limitata alla
fase del primo inquadramento nel profilo.
Per tali motivi, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.

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n. 20665/2011, nonché Cass. ord. nn. 18511/2012, 14282/2012,

I

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro
3.000,00 (tremila) per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2013

Il Presidente

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