Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18381 del 20/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/09/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 20/09/2016), n.18381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBNARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.T.V., rappresentato e difeso, per procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Marialuisa Campanella

e Gabriella Bocchi, elettivamente domiciliato in Roma, via Laura

Mantegazza n. 24, presso il Dott. Marco Gardin;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per

legge;

– resistente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Campobasso n. 89/2014,

depositato il 23 settembre 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

maggio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato Marialuisa Campanella.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Campobasso il 10 novembre 2011, L.T.V. chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dei danni non patrimoniali derivati dalla irragionevole durata di un giudizio svoltosi in grado di appello dinnanzi alla Corte d’appello di L’Aquila dall’11 novembre 2005 al 13 settembre 2011, data di deposito della sentenza;

che la Corte d’appello rigettava la domanda;

che il L. proponeva allora ricorso per cassazione e questa Corte, con sentenza n. 3315 del 2014, lo accoglieva rinviando la causa alla medesima Corte d’appello;

che, riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Campobasso rigettava il ricorso in quanto improponibile, essendo la domanda di equa riparazione stata limitata al solo grado di appello;

che avverso questo decreto L.T.V. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo;

che l’intimato Ministero della giustizia non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che deve preliminarmente rilevarsi che non è di ostacolo alla trattazione del ricorso la circostanza che del Collegio facciano parte, uno quale presidente e l’altra quale componente, due magistrati che hanno composto il Collegio che pronunciato la sentenza che ha disposto la cassazione con rinvio della precedente sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, trovando applicazione il principio per cui “qualora una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice” (Case., S.U., n. 24148 del 2013);

che con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. ed error in procedendo, dolendosi che la Corte d’appello, in sede di rinvio, non abbia considerato che la questione della ammissibilità o proponibilità della domanda di equa riparazione con riguardo alla irragionevole durata del giudizio presupposto era preclusa dalla sentenza rescindente che quella ammissibilità aveva dato per presupposta e non poteva quindi essere più posta in discussione;

che il ricorso è fondato;

che, invero, posto che la domanda in relazione alla quale è intervenuta la precedente sentenza di questa Corte aveva ad oggetto l’equa riparazione per la irragionevole durata del giudizio di appello e che in tale sentenza si era rilevata la mancata acquisizione, da parte della Corte d’appello, degli atti del giudizio presupposto così come richiesto dal ricorrente ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, la Corte d’appello non poteva, senza acquisire gli atti del procedimento, dichiarare la improponibilità della domanda perchè relativa ad una sola fase del giudizio presupposto;

che, d’altra parte, questa Corte ha anche avuto modo di chiarire che “in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 – nel testo anteriore al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 – la parte può frazionare la pretesa indennitaria proponendo separate domande giudiziali purchè indichi ed illustri la durata dei segmenti processuali per i quali non avanza istanza. In tal caso, il giudice, valutato globalmente il giudizio e stimata la durata ragionevole di ciascun grado, deve liquidare esclusivamente l’indennizzo spettante in relazione al grado per cui la domanda è stata avanzata” (Cass. n. 4887 del 2015);

che il decreto impugnato si discosta da tale principio, anche perchè, dall’esame degli atti, consentito in considerazione della natura della censura proposta, emerge che il ricorrente, nel proporre la domanda di equa riparazione in riassunzione, ha esplicitato le date rilevanti del giudizio presupposto;

che, dunque, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e con rinvio, per nuovo esame della domanda, alla luce del richiamato principio di diritto, alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016

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