Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18381 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 12/07/2010, dep. 06/08/2010), n.18381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.V. (OMISSIS), B.M.G.

(OMISSIS), B.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN 23, presso

lo studio dell’avvocato ZAFFINA NICOLINO, che li rappresenta e

difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

RAS S.P.A. (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti Dott.

R.G. e Dott.ssa R.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato

SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

IACP ROMA, F.L., ZURIGO ASSICURAZIONI S.P.A., REALE

MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A., M.M.L., G.S.,

VIANINI LAVORI S.P.A., ASTALDI S.P.A., TORO ASSICURAZIONI S.P.A.,

CONDOMINIO VIA CANDIA 135 ROMA, U.O.F., P.

E., L.G., IM INTERMETRO S.P.A., GENERALI ASSICURAZIONI

S.P.A., V.M.P., G.P., ASSITALTA S.P.A., LA

FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A., M.F., NOVAMETRO SCARL

(OMISSIS), ITALCE S.P.A., FEDERICI STIRLING S.P.A., C.

G., K.H.D., I.G., CS COOP

COSTRUZIONI, T.L., M.F., T.M.,

SAI S.P.A., T.I., B.A.;

– intimati –

sul ricorso 7713-2006 proposto da:

NOVAMETRO SCARL IN LIQ, in persona del Liquidatore Dott. T.

R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso

lo studio dell’avvocato SORRENTINO DOMENICO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RAVAIOLi MARCO giusta delega in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

e contro

F.V., B.G., B.M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 189/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 18/11/2304, depositata il 18/01/2005,

R.G.N. 2606/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e l’assorbimento incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.V. (in proprio e nella qualita’ di erede di B. A.), B.G. e B.M.G. (quali eredi di B.A.) impugnano per cassazione la sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di condanna della Novametro al risarcimento del danno subito dal condominio di via (OMISSIS) e dai condomini a seguito della costruzione della rete metropolitana.

Resiste con controricorso la Novametro, la quale propone anche ricorso incidentale condizionato. Resiste altresi’ con controricorso la SPA Riunione Adriatica di Sicurta’.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti avverso la medesima sentenza.

I ricorrenti principali, nel lamentare l’omessa pronuncia, sostengono di essersi costituiti nel giudizio d’appello mediante deposito del fascicolo in cancelleria in data 18 giugno 2001, contenente comparsa di costituzione e risposta; tuttavia, le questioni da loro prospettate non sono state trattate dal giudice di secondo grado.

Il ricorso e’ fondato. La censura proposta consente alla Corte di legittimita’ il controllo degli atti processuali, dai quali puo’ accertarsi che, effettivamente, in data 18 giugno 2001 gli attuali ricorrenti proposero appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale. Appello in ordine al quale il giudice di secondo grado ha omesso ogni pronunzia, cosi’ come della partecipazione degli stessi al giudizio di gravame non e’ dato alcun cenno neppure nell’epigrafe della sentenza.

Quest’ultima deve essere, dunque, cassata sul punto perche’ il giudice del rinvio si pronunzi in merito all’appello incidentale del B. e della F..

Resta assorbito il ricorso incidentale della Novametro, la quale lamenta il mancato accertamento del titolo di proprieta’ dei singoli condomini.

Il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, accoglie il principale e dichiara assorbito l’incidentale; cassa la sentenza impugnata laddove ha omesso di provvedere in ordine all’appello incidentale del B. e della F. e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche perche’ provveda in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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