Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18381 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/09/2020, (ud. 28/05/2019, dep. 04/09/2020), n.18381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14850/2013, proposto da:

G.A.E., rappresentato e difeso dall’avv. Ferlito

Fulvio del foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’avv. Boggia Massimo, viale delle Milizie n. 38 – Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 5/01/13 emessa inter partes l’11

gennaio 201; dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

G.A.E. ricorre ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per l’annullamento della sentenza sopra detta deducendo la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. l) perchè la Commissione Tributaria Regionale – per il periodo d’imposta 2003 – avrebbe erroneamente classificato nella categoria del “redditi diversi” i proventi derivanti da un contratto di locazione intercorso con un gestore di telefonia mobile e avente ad oggetto “porzione di spazio in sommità della Torre degli Alberti, necessario per l’installazione dei supporti di antenna e delle relative antenne …”, nonchè uno spazio ricavato nel piano cantine di mq 12 circa…”; così validando l’accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Agenzia delle Entrate di di Genova aveva contestato maggiore i.r.pe.f., oltre accessori.

Ricorre altresì ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione della L. n. 413 del 1991, art. 11, perchè la sentenza non avrebbe tenuto conto che l’immobile nel quale si trovava la cosa locata era di interesse storico e che pertanto il suo reddito fondiario avrebbe dovuto essere determinato a norma della L. 413 del 1991, art. 11, comma 2.

Denuncia infine “omessa individuazione dell’oggetto del contratto di locazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” in quanto la Commissione Tributaria Regionale avrebbe ritenuto l’obbligazione di permettere senza tener conto che l’installazione dell’antenna era avvenuta per contratto sulla copertura del casotto di accesso al terrazzo, che era invece rimasto nella disponibilità del concedente, così escludendosi un suo uso promiscuo da parte dei contraenti.

Resiste l’Agenzia delle Entrate sostenendo che il reddito prodotto dal contribuente non poteva qualificarsi di natura fondiaria e locatizia in ragione del suo contenuto effettivo, contenente un’obbligazione di permettere, e che pertanto la sua classificazione fra i redditi diversi, a norma dell’art. 81, comma 1, lett. l), era stata legittima.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 28 maggio 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1, c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa datata 14 maggio 2019.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il primo e il terzo motivo, che attengono entrambi alla corretta applicazione del D.P.R. n. 22.12. 1986, art. 67, comma 1, lett. l), n. 917 e all’individuazione della fattispecie concreta, vanno trattati congiuntamente.

La doglianza è rivolta all’interpretazione del contratto 1 marzo 2003, al quale le parti attribuirono il nomen iuris di locazione e che l’Agenzia delle entrate ha invece qualificato quale obbligazione di permettere.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell’attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione (Cass., 31 gennaio 2006, n. 2128; Cass. 6 febbraio 2007, n. 2560;

Il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465);

E’ stato altresì analogamente statuito che l’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 10 maggio 2018, n. 11254) e che la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale, non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito (Cass. 15 novembre 2017, n. 27136); nè può invocarsi il vizio di motivazione della sentenza, per la disciplina applicabile pro tempore in relazione all’epoca di pubblicazione della sentenza (11 gennaio 2013), se non nei limiti in cui l’anomalia motivazionale sia talmente grave da convertirsi in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053).

Nel caso di specie il ricorrente censura – senza alcun riferimento alla violazione delle norme di ermeneutica contrattuale – piuttosto che l’omesso esame di fatto storico oggetto di discussione tra le parti e decisivo per la controversia, la diversa qualificazione della natura giuridica del contratto; e si è limitato a sostenere una interpretazione a sè favorevole del contratto evidenziando le clausole contrattuali che più porterebbero a tale interpretazione, senza però specificare i canoni che in concreto assume violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sarebbe dagli stessi discostato.

Il secondo motivo, che presuppone l’applicazione della disciplina dei redditi fondiari, è assorbito dalla inammissibilità del primo.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere, all’Agenzia delle Entrate, le spese, che liquida in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del0 ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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