Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18380 del 31/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18380 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 11348-2012 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA 80185250588 in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
MARISI CONCETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio dell’avvocato TOSTI
AMEDEO, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE DI
TORO, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controdcorrente –

Data pubblicazione: 31/07/2013

avverso la sentenza n. 122/2012 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 2.2.2012, depositata il 13/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO

FATTO E DIRITTO
L’attuale controricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR), già facente parte del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della Scuola, ha agito in
giudizio deducendo di avere conseguito la qualifica di direttore dei
servizi generali ed amministrativi in servizio a tempo indeterminato
(DSGA) a far data dal 1.9.2000 sulla base del CCNL 26.5.99 e
sostenendo che, ai fini giuridici ed economici, doveva esserle
riconosciuta tutta l’anzianità maturata nella fase pregressa del rapporto
di lavoro in luogo dell’anzianità convenzionale ex art. 8 del CCNL
15.3.01 sulla base del sistema della “temporizzazione” -, facendo
applicazione della più favorevole norma dell’art. 66, comma 6, del
contratto collettivo del Comparto Scuola del 4.8.95, da ritenere ancora
vigente.
La domanda è stata accolta in primo grado dal Tribunale di Vasto.
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 2.2.2011,
depositata il 13.2.2011, ha respinto l’impugnazione proposta dalle
P.A.,confermando la sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza il MIUR ha proposto ricorso per cassazione
affidato a due motivi: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8
CCNL 15.3.2001, dell’art. 66, comma 6, c.c.n.l. compatto scuola per il
quadriennio normativo primo biennio economico del 4.8.1995; degli
artt. 34 e 48 del c.c.n.l. comparto scuola del 26.5.1999 quadriennio
Ric. 2012 n. 11348 sez. ML – ud. 14-06-2013
-2-

ROMANO.

normativo primo biennio economico; dell’art. 142 c.c.n.l. comparto
scuola del 24.7.2003 quadriennio normativo e primo biennio
economico, nonché art. 1362 e segg. c.c. (art. 360, primo comma, n.3
cod. proc. civ.).; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 34 CCNL
26.5.99, art. 8 CCNL 15.3.2001, art. 87 CCNL 24.7.2003, art. 2,

comma 2, 3 d.lgs. n. 165/2001.
Il ricorso è basato sulle seguenti considerazioni:
– l’operatività della clausola contenuta nell’art. 66, comma 6, CCNL
4.8.95 e delle disposizioni fatte salve presuppone espressamente la
nomina in ruolo che in questo caso non è avvenuta; le parti in sede di
contrattazione collettiva hanno inteso compiutamente disciplinare il
trattamento economico spettante ai lavoratori transitati nel nuovo
profilo per effetto della prima applicazione dell’art. 34 c.c.n.l. 26.5.99;
si è in presenza delle ricadute, sul piano della gestione del personale,
dell’adozione di un nuovo modello organizzativo nell’amministrazione
scolastica, nel quale il profilo professionale di provenienza del
personale interessato dall’inquadramento nel nuovo profilo viene
soppresso, con creazione di un profilo superiore, analogo ad altro già
esistente solo in specifiche articolazioni della stessa amministrazione;
– Part. 87, comma 2, CCNL del 2003 dispone che l’incremento previsto
dal comma 1 realizza il completamento dell’equiparazione retributiva
tra il personale amministrativo e quello del direttore amministrativo
delle accademie e del conservatori.
La parte intimata resiste con controricorso.
Il Collegio ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la
definizione del giudizio in camera di consiglio, in adesione alla
relazione comunicata alle parti.
Il ricorso è manifestamente fondato.

Ric. 2012 n. 11348 sez. ML – ud. 14-06-2013
– 3-

m

L’attuale controricorrente è stata inquadrata nel profilo di direttore
dei servizi generali e amministrativi a decorrere dal 1.9.2000, con
riconoscimento di un trattamento retributivo pari al 70% del
differenziale tra la posizione iniziale di direttore amministrativo delle
accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale di

stato attribuito il residuo 30% di differenziale, con conseguente
trasformazione del valore economico della retribuzione goduta in
anzianità di servizio per il collocamento all’interno della posizione
economica del profilo dei direttori amministrativi delle accademie e
conservatori.
Secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte:
“In tema di personale del comparto scuola, l’art. 142, lett. f), punto 8,
del CCNL 24 luglio 2003 relativo al quadriennio normativo 2002/2005
ed al primo biennio economico 2002/2003, che richiama l’art. 66,
comma 6, del CCNL 4 agosto 1995, che a sua volta richiama l’art. 4 del
d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, non trova applicazione nel primo
inquadramento del profilo professionale di Direttore dei servizi
generali ed amministrativi istituito dall’art. 34 del CCNL Comparto
Scuola 26 maggio 1999, posto che per esso valgono le regole fissate
dall’art. 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000/2001
del personale del Comparto Scuola del 9 marzo 2001 e dall’art. 87 del
citato CCNL 24 luglio 2003 (Cass. n. 4885 del 1 marzo 2010, nonché
ex plurimis, Cass. n. 13869/2011, Cass. n. 6372/2011, Cass. n.
4141/2011, Cass. n. 24914/2010, Cass. n. 24913/2010, Cass. n.
24912/2010, Cass. n. 24431/2010, seguite da numerose ordinanze di
inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c., primo comma).

Ric. 2012 n. 11348 sez. ML – od. 14-06-2013
-4-

responsabile amministrativo; a seguito del c.c.n.l. 24 luglio 2003 le è

Giova richiamare l’impianto argomentafivo delle

sentenze n.

16213/2011 e 20665/2011, deliberate da questa Corte a seguito
dell’udienza del 7 luglio 2011.
“In tema di classificazione del personale ATA in regime di
contrattualizzazione del rapporto di lavoro, il CCNL 4.8.95 – comparto

economica 1994/1995 – all’art. 51 (e annessa tabella 1), contemplava la
figura apicale del “direttore amministrativo” soltanto per i conservatori
e le accademie, con previsione di accesso ai possessori del titolo di
studio del diploma di laurea, mentre per i restanti istituti scolastici la
qualifica apicale era costituita dal “responsabile amministrativo”,
sostituita alla qualifica funzionale di coordinatore amministrativo, cui
l’accesso era consentito anche con titoli di studio inferiori al diploma di
laurea”
“Con il c.c.n.l. 26.5.99 – comparto Scuola personale non dirigente,
parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 – all’art. 34,
viene istituito, con decorrenza 1.9.00, nel quadro dell’unità di
conduzione affidata al dirigente scolastico, “il profilo professionale di
direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado …” (descritto nell’annessa tabella A), con
inquadramento in Area D/2; il profilo del responsabile amministrativo
è collocato in Area C/1, fino al 31.8.00, quando è sostituito dal profilo
del collaboratore amministrativo”.
“Per l’accesso al profilo professionale del DSGA detto c.c.n.l.
26.5.99 richiede il diploma di laurea (tabella B); tuttavia, “in sede di
prima applicazione” (in coerenza con la soppressione del profilo di
responsabile amministrativo), anche in deroga all’obbligo della
selezione concorsuale per il passaggio da un’area all’altra (nella specie
da C a D) contemplato dall’art. 32, è previsto che possa accedere a
Ric. 2012 n. 11348 sez. ML – ud. 14-06-2013
-5-

Scuola personale non dirigente, parte normativa 1994/1997 e parte

detto profilo il personale con profilo professionale di responsabile
amministrativo in servizio nell’anno scolastico 1999- 2000, previa
frequenza di apposito corso di formazione”.
“Al personale inquadrato nel profilo di DSGA “in sede di prima
applicazione” ai sensi dell’art. 34 c.c.n.l. 26.5.99, si riferisce l’art 8 del

del comparto Scuola, così determinandone il trattamento retributivo
dal 1.9.2000: stipendio iniziale del profilo di provenienza + il 70% del
differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore
amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente
posizione iniziale del responsabile amministrativo + una retribuzione
di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in
godimento, comprensiva dell’eventuale assegno ad personam nonché
del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del
profilo di provenienza. Si stabilisce che la retribuzione così determinata
“viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della
collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni
economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e
conservatori”. Viene quindi adottato il criterio della cosiddetta
“temporizzazione”, che consiste nel convertire il valore economico
della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini
dell’inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva. La
disciplina è quindi nel senso che il profilo già esistente di direttore
amministrativo delle accademie e dei conservatori viene assunto a
parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.”
“In questa prospettiva, poi, l’art. 87 del c.c.n.l. 24.07.03, comparto
scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio
economico 2002/2003, dispone che, a decorrere dall’1.1.03, ai DSGA
destinatari dell’incremento retributivo previsto dell’art. 8, comma 1, del
Ric. 2012 n. 11348 sez. ML – ud. 14-06-2013
-6-

c.c.n.l. 15.3.01, secondo biennio economico 2000/2001 del personale

c.c.n.l. 15.03.01 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del
differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore
amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente
posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del
1.9.2000, e dichiara che, per effetto di tale disposizione, “si realizza il

appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del
direttore amministrativo delle accademie e conservatori”.
4C

ll

Q ueste

sono le disposizioni che sono state applicate

dall’Amministrazione per determinare il nuovo livello stipendiale con
decorrenza 1.9.2000 per gli inquadramenti nel profilo operati “in sede
di prima applicazione”, disposizione che, invece, secondo la tesi dei
dipendenti interessati, dovrebbe intendersi o come non realmente
derogatoria del principio generale di riconoscimento dell’anzianità
effettiva, o superata dalla riaffermazione della vigenza e applicabilità
della regola generale, oppure da ritenere in contrasto con principi e
norme inderogabili”.
“La tesi dei dipendenti richiama, innanzi tutto, l’art. 142, lett. f),
punto n. 8, del c.c.n.l. 24.7.03, compatto scuola per il quadriennio
normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, che
stabilisce che continua a trovare applicazione nel compatto scuola l’art.
66, comma 4, del c.c.n.l. 4.08.95”.
“Per questa norma “restano confermate, al fine del riconoscimento
dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati
anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui
al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, conv. con modificazioni dalla L. 26
luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le

Ric. 2012 n. 11348 sez. ML – ud. 14-06-2013
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completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale

relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23
agosto 1988, n. 399, art. 4”.
“Le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte negoziale
in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2,
e. 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato prima

particolare, dispone il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13
(Inquadramento economico – Passaggi di qualifica funzionale): “ai fini
dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del
personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata
valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell’eventuale
servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19
giugno 1970, n. 370, art. 3 conv. con modificazioni dalla L. 26 luglio
1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme
le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti
disposizioni, se più favorevoli”.
“Esaurita la ricognizione delle disposizioni di contratto collettivo che
rilevano nella controversia, la Corte ritiene che le parti stipulanti
intesero riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo “in sede di prima
applicazione” e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola
dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante procedura
concorsuale, un trattamento economico differenziato ed inferiore
rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle regole
generali in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio; regole che
sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso
l’inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e
procedura selettiva). La finalità è quella, manifesta, di limitare l’onere
finanziario dell’amministrazione correlato ad una “promozione”

Ric. 2012 n. 11348 sez. ML – ud. 14-06-2013
-8-

della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante. In

pressoché automatica (mero giudizio di idoneità all’esito del corso di
formazione, ovvero di percorsi professionali).”
“Non è condivisibile l’assunto secondo cui l’art. 8 del c.c.n.l. del 2001
si limiterebbe a ripetere il criterio della temporizzazione già previsto
dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 8 e 9. Dispone, infatti, il

viene attribuito lo stipendio iniziale previsto a “regime” per la nuova
qualifica, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo
stipendio tabellare a “regime” relativo alla posizione stipendiale in
godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio
iniziale; il comma 9 precisa che, qualora il nuovo stipendio si collochi
fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella
posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la
corresponsione ad personam di detta differenza; la differenza tra i due
stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell’ulteriore
progressione economica”.
“Come si può constatare, in queste disposizioni l’applicazione del
criterio della temporizzazione è limitata all’ipotesi in cui il nuovo
stipendio non corrisponda a nessuna delle posizioni stipendiali. Il
criterio della temporizzazione è destinato a venire in rilievo solo “ai
fini dell’ulteriore progressione economica”. Dunque, non in sede di
immediato inquadramento, conseguente al mutamento di qualifica, ma
la temporizzazione vale solo per conferire un qualche peso alla
differenza tra le due posizioni stipendiali, dato che in tale evenienza il
personale viene inquadrato nella posizione inferiore.”
“Pertanto, il criterio della temporizzazione, nell’ambito della norma in
esame, è destinato ad essere applicato solo in via residuale precisamente solo nel caso in cui il nuovo stipendio si collochi fra due
posizioni stipendiali – ed in un momento successivo all’inquadramento
Ric. 2012 n. 11348 sez. ML – ud. 14-06-2013
-9-

comma 8 che, nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore,

risultante dal mutamento di qualifica, ossia ai fini dell’ulteriore
progressione economica”.
“Ben diversamente, nel contesto disciplinato dall’art. 8 del c.c.n.l. del
2001, il criterio della temporizzazione non è ne’ eventuale, ne’
destinato ad essere applicato in una fase successiva. È invece il criterio

collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni
economiche”.
“Quanto al disposto di cui all’ultimo periodo del D.P.R. n. 199 del
1988, art. 4, comma 13, secondo cui restano ferme le anzianità
riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta di
previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui
all’art. 8 c.c.n.l. 2001 destinata a regolare una peculiare vicenda di
inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente,
nell’ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale
nelle aree, alla previsione normativa relativa alla “carriera”).
” Nè merita consenso la tesi secondo cui la particolare disciplina di cui
all’art. 8 c.c.n.l. 2001 sarebbe stata superata dal successivo contratto del
2003, mediante l’affermazione della vigenza del principio generale della
rilevanza del servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica
inferiore agli effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica
(art. 142, lett. f, punto n. 8, del CCNL 24/7/2003).”
Ct

Questa lettura si pone in contrasto con l’art. 1362 c.c., perché non

valuta adeguatamente il dato letterale costituito dall’espressione
,

‘continua a trovare applicazione …”, che vale ad escludere

l’introduzione di una disposizione nuova, essendosi limitate le parti
stipulanti a confermare una regola già operante. Al riguardo, deve
ritenersi che la regola generale del computo dell’intera anzianità in caso
di inquadramento in qualifica superiore (art. 66, comma 4, c.c.n.l.
Ric. 2012 n. 11348 sez. ML – ud. 14-06-2013
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di immediata applicazione, primario e necessario “al fine della

4.8.95) era rimasta in vigore ai sensi della “norma di salvaguardia”
dettata dall’art. 48 c.c.n.l. 26.5. 99 (per la quale “Le norme legislative,
amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o
disapplicate dal presente c.c.n.l., restano in vigore in quanto
compatibili”) e della norma finale di cui all’art. 19 del citato c.c.n.l.

restano in vigore le norme del CCNL 26.5.1999″).
L’impostazione qui contestata si pone, altresì, in contrasto con l’art.
1363 c.c., omettendo di considerare sia il fatto che lo stesso contratto
del 2001, da una parte, confermava la richiamata regola generale,
dall’altra, vi derogava specificamente con le disposizioni particolari
dell’art. 8; sia il disposto dell’art. 87 del contratto del 2003, che si
occupa ancora una volta specificamente della peculiare vicenda della
creazione del nuovo profilo di DSGA e del relativo trattamento
retributivo come determinato proprio ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. del
2001, esplicitamente richiamato e nel quale la “temporizzazione” risulta
funzionale proprio all’aggancio alla retribuzione del direttore
amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato
intento di equiparazione. Invero, l’incremento retributivo attribuito dal
citato art. 87 deve necessariamente essere considerato nell’ambito della
regolamentazione complessiva di cui all’art. 8 del c.c.n.l. del 2001 e la
clausola in esame comprova ulteriormente come alla vicenda della
creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati discipline
negoziali specifiche, non compatibili con l’applicazione delle regole
generali.”
” Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al
superiore inquadramento, siccome decorrente dall’1.9.2000, doveva
essere regolato dalla norma generale in tema di computo di anzianità in
caso di passaggio di categoria – con la considerazione quindi della
Ric. 2012 n. 11348 sez. ML – ud. 14-06-2013
-11-

15.3.01 (per la quale “Per quanto non previsto dal presente contratto,

complessiva anzianità effettiva – e non dalla (pretesa) norma speciale
dell’art. 8 del c.c.n.l. del 2001, che non avrebbe potuto incidere
retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.” “Al
riguardo deve rilevarsi che il c.c.n.l. per il quadriennio normativo 19982001 e il biennio economico 1998-1999, pur avendo previsto

professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, ha
omesso totalmente di disciplinare il relativo trattamento economico,
come si evince in particolare dal fatto che le tabelle D1 e D2, relative
agli aumenti stipendiali in vigore rispettivamente dal 1.11.1998 e dal
1.6.1999, e la tabella E, relativa alle posizioni stipendiali in vigore a
regime da detta ultima data, comprendono la posizione di direttore
amministrativo dei conservatori e delle accademie ma non prendono
affatto in considerazione il profilo di direttore dei servizi generali ed
amministrativi, il quale non può presumersi regolato ai fini economici
come l’altro – pur affine – profilo, poiché tali due profili sono
considerati distintamente nella tabella A (contenente l’elencazione e la
descrizione di tutti i profili) e graduati diversamente, in D/1 il profilo
già esistente e in D/2 quello di nuova istituzione.”
“Tale omissione normativa, del resto, trova sistematica spiegazione nel
fatto che, come già rilevato, il c.c.n.l. sottoscritto nel 1999 regolava il
solo biennio economico 1998-1999, mentre per il biennio successivo,
nel cui ambito avrebbe cominciato ad operare il nuovo profilo,
avrebbe dovuto provvedere ai fini economici un ulteriore contratto
collettivo, poi di fatto sottoscritto il 15.3.2001. Si è verificato dunque
un breve vuoto normativo, che è stato colmato con giustificati effetti
retroattivi appunto dall’art. 8 del c.c.n.l. del 2001, il quale – è opportuno
sottolineare – espressamente regola, in termini speciali e derogatori, il
solo trattamento economico del personale fruente in sede di prima
Ric. 2012 n. 11348 sez. ML – ud. 14-06-2013
-12-

l’operatività con decorrenza dall’1.9.2000 del nuovo profilo

applicazione dell’inquadramento nel nuovo profilo professionale di
direttore dei servizi generali ed amministrativi.. Nè alcun diritto di
maggiore portata poteva ritenersi maturato sul piano economico da
tale personale al momento stesso dell’entrata in vigore del nuovo
inquadramento, anche nell’ipotesi di previo perfezionamento delle

della normativa relativa al trattamento economico”.
” Deve rilevarsi ancora, per completezza, che il trattamento
economico assicurato dall’art. 8 del c.c.n.l.del 2001 è nettamente
superiore a quello in godimento dal personale in questione prima della
promozione, poiché in pratica è garantita una maggiorazione
stipendiale pari al 70% del differenziale tra le posizioni stipendiali
iniziali del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori
e del responsabile amministrativo (e successivamente, a seguito del
CCNL del 2003, pari al 100% di tale differenziale) oltre ad una futura
migliore valorizzazione, in conseguenza del nuovo e migliore
inquadramento, del maturato economico eccedente il minimo tabellare
acquisito nel profilo di provenienza, che è conservato senza rimanere
congelato, perché è computato ai fini dell’anzianità ai fini economici,
secondo il criterio della temporizzazione.”
“Non sussiste il denunciato contrasto, sotto i diversi profili dedotti,
dell’art. 8 del CCNL del 2001 con principi e norme inderogabili”.
“I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne
caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia
erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre
natura giuridica negoziale; di conseguenza, le clausole contrattuali sono
sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’opportunità
delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne
l’equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche”.
Ric. 2012 n. 11348 sez. ML – ud. 14-06-2013
-13-

procedure per l’accesso al medesimo, in difetto di una parte essenziale

Nè possono essere ipotizzati contrasti con la regola posta dal

D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la quale impone, appunto, di applicare
esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento
economico – in relazione a differenziazioni operate proprio dal
contratto (vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829; 10 marzo 2009, n.

un., 7 luglio 2010, n. 16038).”
“Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano
manifestamente prive di fondamento le argomentazioni relative alla
mancanza di valide giustificazioni per negare l’incidenza della reale
anzianità di servizio, pur riconosciuta ad ogni altro effetto, sul
trattamento economico spettante ai DSGA dal 1.9.00; alla disparità di
trattamento con le altre categorie di dipendenti e, in particolare, con
quelli che accedono al profilo professionale di DSGA nel periodo
successivo alla “prima applicazione” di cui all’art. 34 del c.c.n.l. del
1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati
in sede di prima applicazione nel profilo di DSGA con il
riconoscimento dell’anzianità effettiva (si tratta, all’evidenza, di
comportamenti dell’amministrazione tenuti in contrasto con il disposto
dell’art. 45, cit.)”.
“Giova, infine, precisare che nella fattispecie ora in esame
l’Amministrazione si vale di poteri di diritto privato ed attua una
regolazione del rapporto di lavoro determinata da norme di contenuto
negoziale, quali l’art. 34 del c.c.n.l. 26.5.99 che istituisce il profilo
professionale DSGA e ne individua i requisiti di accesso in sede di
prima applicazione, e l’art. 8 del c.c.n.l. 15.3.01 che di tale profilo
determina il trattamento retributivo a decorrere dall’1.9.00. Oggetto
della controversia è, dunque, non l’esercizio di un potere
autoritativamente diretto ad incidere sulle posizioni soggettive dei
Ric. 2012 n. 11348 sez. ML – ud. 14-06-2013
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5726; 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676; Cass., sez.

dipendenti, ma l’interpretazione che di quelle norme l’Amministrazione
ha fatto nel regolare dette posizioni. L’indagine del giudice è diretta
esclusivamente alla verifica della correttezza dell’interpretazione e non
anche alla censura di un (peraltro inesistente) potere autoritativo
dell’Amministrazione. È, pertanto, del tutto estranea alla presente

norma collettiva – peraltro corretta, sulla base delle regole
dell’ermeneutica – l’Amministrazione abbia pregiudicato un diritto di
credito che si assume presente nel patrimonio dei dipendenti, con
violazione delle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo (CEDU), che quel diritto tutelerebbe.” “Conformemente a
quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte …. il
trattamento economico spettante dall’1.9.2000 al personale ATA
inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professionale di
“direttore dei servizi generali e amministrativi”, ai sensi dell’art. 34
c.c.n.l. del compatto scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica
norma di cui all’art. 8 del c.c.n.l. 15.3.2001, relativo al secondo biennio
economico 2000-2001 dello stesso computo. Deve, infatti, escludersi
che, in forza del principio della parità di trattamento, detto personale
possa invocare la più favorevole regola generale che consente il
computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di
inquadramento in qualifica superiore, sia perché non è configurabile
contrasto con le norme imperative, dato che il contratto collettivo non
è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del
principio di parità di trattamento, sia per la specificità della situazione
regolata, che nella specie è limitata alla fase del primo inquadramento
nel profilo.” In tal senso le citate sentenze del 7 luglio 2011, n.

16213/2011 e n. 20665/2011, nonché Cass. ord. nn. 13354/2012,

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controversia la pretesa di accertare se con l’interpretazione data alla

13589/2012, 13804/2012, 13805/2012, 13806/2012,

4654/2012,

2128/2012, 14282/2012, 14281/2012, 10777/2012.
Per tali motivi il ricorso va dunque accolto e la sentenza va cassata.
Non occorrendo altri accertamenti di fatto e dovendo la controversia
essere risolta alla stregua dei principi di diritto sopra esposti, deve

comma, con rigetto della domanda originaria.
In ordine alla regolazione delle spese dell’intero processo (art. 385
c.p.c., comma 2), la Corte compensa per l’intero le spese dei giudizi di
merito per giusti motivi, individuati nella novità della questione al
tempo della relativa definizione e nell’esito dei detti giudizi, e condanna
la parte controricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del
giudizio di cassazione nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese del giudizio
di merito e condanna la controricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi,
oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2013
Il Presidente

procedersi a decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., secondo

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