Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18380 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18380 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 11260-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
FALBO ALBERTO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 3373/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il
30/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.

Data pubblicazione: 12/07/2018

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei

della Calabria che aveva accolto l’appello di Alberto Falbo
contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di
Cosenza. Quest’ultima aveva respinto il ricorso del
contribuente contro l’avviso di accertamento riguardante
IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2004;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che
l’Ufficio si sarebbe fondato esclusivamente sugli studi di
settore, senza vagliare le motivazioni addotte dal ricorrente;
Considerato:
che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è articolato in tre
motivi;
che, col primo, la ricorrente denuncia omesso esame di un
fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 n. 5
c.p.c.: diversamente dall’affermazione contraria della CTR,
l’Ufficio aveva preso in esame la giustificazione della
rottamazione dei veicoli (quale causa dell’andamento negativo
del mercato), reputandóla però non provata;
che, col secondo, l’Agenzia denuncia la violazione degli artt.
115 comma 1° c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c., giacché l’aver fondato la decisione su un fatto non
dimostrato avrebbe altresì determinato la violazione dell’onere
della prova che sarebbe dovuto invece gravare sul
contribuente, a fronte della presunzione ex art. 2729 c.c.,
considerato lo studio di settore accompagnato da un adeguato
contraddittorio;
Ric. 2017 n. 11260 sez. MT – ud. 21-06-2018
-2-

confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale

che, da ultimo, la ricorrente invoca la violazione e falsa
applicazione degli artt. 62 sexies comma 3 0 DL n. 331/1993 e
10 comma 10 I. n. 146/1998, 39 comma 10 lett. d) DPR n.
600/1973, in combinato con gli artt. 2697 e 2729 c.c., in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché i giudici di appello

dati comunicati nel modello degli studi di settore e quelli
dichiarati nel modello unico) sarebbe stata annoverabile tra le
presunzioni gravi, precise e concordanti;
che l’intimato non ha resistito;
che la prima censura è fondata;
che nell’avviso di accertamento è contenuta sia la
giustificazione del contribuente (Le diverse rottamazioni e la
concorrenza sleale hanno influito negativamente sul volume
delle vendite e sul ricarico applicato), sia la risposta dell’Ufficio
(Considerato che le motivazioni da Lei addotte sono generiche
e/o non supportate da alcun dato o documentazione e pertanto
non sono idonee ai fini di una rideterminazione dei maggiori
ricavi determinati dallo studio di settore);

che anche il secondo motivo è fondato;
che, in tema di “accertamento standardizzato” mediante
parametri o studi di settore, il contraddittorio con il
contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile
del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa,
potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare
la “presunzione” alla concreta realtà economica dell’impresa.
Ne consegue che la motivazione dell’atto di accertamento non
può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri,
ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con
le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni
sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così
Ric. 2017 n. 11260 sez. MT – ud. 21-06-2018
-3-

avrebbero ignorato che l’anomalia riscontrata (incoerenza fra

emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile
alla presunzione basata sui suddetti parametri e la
giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza
alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del
contribuente (Sez. 5, n. 27822 del 12/12/2013);

mal valutato anche la ripartizione dell’onere della prova;
che la decisione della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai
principi di diritto sopra esposti;
che il terzo motivo resta assorbito;
che, conseguentemente, in accoglimento del ricorso la
sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Calabria, in
diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi
e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso,
assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione Regionale della Calabria, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 21 giugno 2018
Il P

ente

Dr. Marcell Iacobellis

che l’Ufficio ha adempiuto ai predetti oneri, sicché la CTR ha

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