Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18380 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 09/07/2019), n.18380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27190/2015 R.G. proposto da:

G.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Ettore

Petrolini 11, presso l’avv. Claudio Grisanti, che, unitamente

all’avv. Michele Milani, la rappresenta e difende giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Avola, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Blanco giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia (Palermo – Sezione distaccata di Siracusa), Sez. 16, n.

1646/16/15 del 16 febbraio 2015, depositata il 20 aprile 2015, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 maggio

2019 dal Consigliere Raffaele Botta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione di più avvisi di accertamento ai fini ICI per gli anni dal 2004 al 2007 relativamente ad un fabbricato sito in contrada (OMISSIS) per il quale la contribuente reclamava la caratteristica di ruralità, per il cui riconoscimento aveva chiesto in corso di causa anche la variazione catastale per la relativa classificazione dello stesso in D/10. L’impugnazione era respinta tanto in primo, quanto in secondo grado: in particolare il giudice d’appello negava l’applicazione dello ius superveniens (D.L. n. 70 del 2011 e D.L. n. 201 del 2011) invocata dalla contribuente in quanto ciò non aveva costituito motivo dell’appello presentato in epoca successiva alla entrata in vigore delle norme in questione.

2. Ritenuto che l’ente locale resiste con controricorso al ricorso per cassazione proposto dalla contribuente e illustrato anche con memoria.

3. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte.

4. Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” per non avere il giudice di merito valutato, nella corretta prospettiva della rilevanza per il giudizio, il “fatto storico” costituito: a) dalla domanda di variazione catastale presentata, nelle more tra la proposizione del ricorso di primo grado e la celebrazione della relativa udienza, dalla contribuente ai sensi del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis, per ottenere la classificazione in D/10 del fabbricato oggetto d’accertamento; b) dalla domanda di riconoscimento della ruralità del fabbricato presentata dalla medesima contribuente in data 10 settembre 2012 in conformità al D.M. n. del 26 luglio 2012 pubblicato successivamente alla sentenza di primo grado.

5. Considerato che il motivo è fondato alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte in forza del quale, pur essendo decisiva la oggettiva classificazione catastale per l’attribuzione del requisito della ruralità ad un fabbricato, “ai sensi del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 – bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106 del 2011 (da qualificarsi quale ius superveniens), è prevista la facoltà per il contribuente di proporre una domanda di variazione della categoria catastale (sulla base di un’autocertificazione attestante che l’immobile presenta i requisiti di ruralità) che produce effetti, a tal fine, dal quinquennio antecedente alla sua presentazione, in virtù della norma d’interpretazione autentica di cui al D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 – ter, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 124 del 2013” (Cass. n. 16280 del 2017).

Nella specie la controversia si radicava intorno alla reclamata (da parte della contribuente) “ruralità” del fabbricato oggetto di accertamento in funzione della relativa esenzione dall’imposta, sicchè il tema della regola giuridica della fattispecie era oggetto del giudizio (in particolare nella fase in appello) e la sua individuazione non poteva che essere delegata al giudice. In proposito questa Corte ha osservato che “nel caso in cui il rapporto giuridico sia sottoposto a nuova regolazione legislativa nell’intervallo tra il giudizio di primo e secondo grado (come è avvenuto nel caso di specie), non costituisce nuova eccezione in appello (vietata dall’art. 437 c.p.c.) ma mera difesa la deduzione di infondatezza della domanda alla stregua del nuovo contesto normativo. Peraltro, la valutazione dello jus superveniens e della sua incidenza sulla controversia è operabile dal giudice d’ufficio, costituendo detta valutazione un suo preciso dovere, ed a prescindere dall’eccezione del convenuto” (Cass. n. 16673 del 2007). Quindi, se, da un lato, nel caso non poteva dirsi – come pur ha detto, ma erroneamente, il giudice di merito nella sentenza impugnata – che lo ius superveniens non avesse trovato specifica cittadinanza nei motivi d’appello, bastando allo scopo che fosse oggetto di impugnazione la prima decisione in ordine alla negata ruralità del fabbricato; dall’altro, restava comunque compito del giudice verificare ex officio se lo ius superveniens non imponesse circa la pretesa ruralità una diversa decisione: e lo avrebbe imposto alla luce del ricordato principio di cui alla certamente non isolata pronuncia di questa Corte n. 16280 del 2017 qualora si fosse tenuto conto dell’istanza di riclassamento presentata dalla contribuente ai sensi del D.L. n. 70 del 2011, art. 7,comma 2 – bis, istanza depositata agli atti del giudizio ed illustrata in varie memorie.

6. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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