Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18380 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 09/07/2010, dep. 06/08/2010), n.18380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI NICOLO’,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MEDICI ROSARIO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G. (OMISSIS), C.T., N.

M., B.I., G.C., G.M.;

– intimati –

e sul ricorso n. 26949/2007 proposto da:

C.T., F.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, V. FLAMINIA 395, presso lo studio dell’avvocato MAZZONI

FEDERICA, rappresentati e difesi dall’avvocato LOSURDO STEFANO giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

contro

N.M., G.M., G.C., B.

I., C.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 148/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 22/1/2007, depositata il 14/02/2007,

R.G.N. 348/91 e 214/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/07/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato NICOLO’ PAOLETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’iter processuale puo’ cosi’ essere ricostruito sulla base della sentenza impugnata.

Con atto del 21 luglio 1980 C.F. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro F.G., C. T., G.R.C., G.M., G.F., G.A. e G.C., dichiarando di voler riscattare, in via principale, l’intero fondo (OMISSIS), gia’ di proprieta’ dei G. e da costoro alienato al F. e alla C.T., in violazione del suo diritto di prelazione; in subordine, la porzione di tale fondo da lui condotta in affitto, estesa ettari otto.

Resistevano i convenuti, che contestavano l’esistenza dei presupposti per l’esercizio della prelazione.

Con sentenza del 2 maggio 1991 il Tribunale rigettava la domanda.

Riteneva il decidente che la domanda del C. non potesse essere accolta, non avendo lo stesso la qualifica di coltivatore diretto.

Su gravame principale del C. e incidentale di F. e C.T., la Corte d’appello di Catanzaro, in data 30 marzo 2001, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava fondata la domanda di riscatto, relativamente alla porzione di terreno di cui in motivazione, rimettendo la causa in istruttoria, con separata ordinanza, al fine di delimitare l’area oggetto di riscatto.

Avversa tale pronuncia proponevano ricorso principale C.F. e ricorso incidentale, da un lato, M., C., G. A. e B.I., dall’altro, F.G. e C.T..

Con sentenza depositata il 22 gennaio 2004 il Supremo Collegio, per quanto qui interessa, accoglieva alcuni dei motivi sia del ricorso principale del C. che del ricorso di F.G. e di C.T.; cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro.

Riassunto il giudizio, il giudice di rinvio, con sentenza del 14 febbraio 2007, rigettava tutti i gravami, confermando la sentenza di prime cure.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione C. F., formulando tre motivi e notificando l’atto a F. G., C.T., M. e G.C., N.M. nonche’ B.I..

F.G. e C.T. hanno resistito con controricorso, proponendo altresi’ ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo.

Nessuna attivita’ difensiva hanno svolto gli altri intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti da C.F. e da F.G. e C.T. avverso la stessa sentenza.

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di prelazione e di riscatto desumibili dalla L. n. 590 del 1965, art. 8, dalla L. n. 606 del 1966, art. 3, dalla L. n. 11 del 1971, art. 21 nonche’ dall’art. 384 cod. proc. civ., mancanza, contraddittorieta’ e insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Il motivo riguarda quella parte della sentenza impugnata in cui la Curia territoriale ha escluso che il C. avesse la disponibilita’ di tutti gli otto ettari oggetto di riscatto, essendo una parte degli stessi detenuta da tale Fe., benche’ non fosse chiaro da chi e a che titolo questi ne avesse ottenuto la disponibilita’.

Secondo il ricorrente, invece, in tanto sarebbe stato possibile escludere la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di riscatto, in quanto si fosse accertato che l’affittuario era stato effettivamente estromesso dal godimento di una porzione del fondo.

1.2 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di valutazione delle prove desumibili dalla L. n. 590 del 1965, arrt. 8, dalla L. n. 606 del 1966, art. 3, dalla L. n. 11 del 1971, art. 21 nonche’ dall’art. 116 cod. proc. civ., e dagli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., mancanza, contraddittorieta’ e insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia.

Deduce che il giudice di rinvio aveva fondato il suo convincimento su due elementi soltanto, la cedola del vaglia postale del 10 settembre 1981 dell’importo di L. 40.000, rimesso dal Fe. al F. G. in pagamento dei canoni relativi alle annate agrarie 1979, 1980, 1981, pari a due annualita’ del fondo (OMISSIS), in agro del Comune di (OMISSIS), e il verbale di consegna presumibilmente in data 6 novembre 1992, data in cui i signori F. e C.T. avevano riottenuto la disponibilita’ del predio. Il giudice di merito avrebbe cosi’ fatto malgoverno del principio, enunciato nella sentenza di rinvio, in base al quale la verifica della sussistenza dei presupposti per il valido esercizio del diritto di riscatto deve avvenire con riferimento sia alla data in cui sorge il diritto di prelazione, sia a quella in cui lo stesso viene esercitato. E invero entrambi i documenti menzionati dalla Corte territoriale a supporto della scelta operata in dispositivo risultavano redatti in un momento posteriore, e tanto a prescindere dalla intrinseca incongruita’ del loro contenuto, posto che, a ben vedere, la cedola del vaglia postale menzionava l’annata agraria 1979, laddove, avendo il F. acquistato il (OMISSIS), nessun diritto poteva aver maturato con riferimento a quel periodo.

2 Le critiche svolte nei due motivi, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate.

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il negativo apprezzamento dei presupposti per il valido esercizio del diritto di riscatto non richiedeva affatto l’identificazione di colui che aveva immesso il Fe. nella detenzione di una parte del predio, ne’ la precisazione del titolo in base al quale tale immissione era avvenuta, significativo essendo solo che il retraente ne fosse stato, reciprocamente, estromesso e che in sostanza altri fosse insediato sul fondo in maniera stabile e non precaria.

In realta’ le critiche, attraverso la surrettizia evocazione di violazioni di legge e di vizi motivazionali, mirano a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimita’. Non e’ superfluo in proposito ricordare che nel procedimento civile il controllo di legittimita’ sulle pronunce dei giudici di merito non si configura come terzo grado di giudizio, bensi’ come strumento preordinato all’annullamento delle pronunzie viziate da violazione di norme, ovvero da omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Questi vizi non possono tuttavia mai consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale e’ assegnato alla prova (Cass. civ., 6 marzo 2008, n. 6064).

A cio’ aggiungasi che affatto insussistenti appaiono, in base alle stesse deduzioni del ricorrente, i denunciati contrasti disarticolanti tra emergenze fattuali e conclusioni giuridiche adottate. Contrariamente all’assunto dell’impugnante, infatti, la documentazione versata in atti dimostra l’anteriorita’ della detenzione del Fe., rispetto alla vicenda traslativa in relazione alla quale il C. ha esercitato il diritto di prelazione e dunque l’insussistenza, gia’ a quel momento, dei presupposti per il valido esercizio del retratto, mentre affatto irrilevante, ai fini che qui interessano, e’ che il Fe.

ebbe a pagare al F. il canone per l’annata agraria 79/80, pur avendo l’accipiens acquistato il fondo quando essa era gia’ iniziata.

3 Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 590 del 1965, art. 8, della L. n. 606 del 1966, art. 3, della L. n. 11 del 1971, art. 21, nonche’ dall’art. 384 cod. proc. civ., mancanza, contraddittorieta’ e insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo il ricorrente, avendo i signori F. e C.T. affermato di avere effettuato la denuntiatio anche a soggetti diversi dal C., andava accertato se costoro potessero o meno essere considerati rinunciatari ai sensi della L. n. 590 del 1965, art. 8 tenuto conto che, in casi siffatti, la prelazione puo’ essere esercitata congiuntamente dagli affittuari, mezzadri o coloni non rinunciatari.

4 Il motivo e’ inammissibile perche’ introduce una questione estranea al thema decidedum del giudizio di appello e quindi nuova. Si ricorda allora che, secondo il costante insegnamento di questo giudice di legittimita’, qualora una determinata questione giudica – che implichi un accertamento di fatto – sia stata del tutto ignorata dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, ha l’onere, rimasto nella fattispecie del tutto inadempiuto, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visti la veridicita’ di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440).

5 In definitiva il ricorso principale deve essere integralmente rigettato, restando in tale statuizione assorbito il ricorso incidentale condizionato col quale F.G. e C. T. hanno denunciato vizi motivazionali in relazione alla determinazione dell’estensione del fondo oggetto del contratto di affitto di cui era parte il C..

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.700,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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