Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1838 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1838 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 26737-2012 proposto da:
PLASTIK FORTORE SRL in persona del Presidente del
C.d.A e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMBIEN 15,
presso lo studio dell’avvocato RASTELLO NICOLA, che
lo rappresenta e difende con procura notarile del
Not. IANNELLA GIOVANNI in BENEVENTO rep. n. 39552 del
19/10/2012;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 29/01/2014

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 176/2012 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 02/04/2012;

udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato RASTELLO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’ASCIA che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento dei motivi 7 e 8 del ricorso,
infondati gli altri.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con avviso di accertamento l’Ufficio Iva di Benevento rettificava le dichiarazioni presentate dalla
Plastik Fortore Sri per gli anni di imposta 1994, 1995 e 1996 relativi al tributo IVA sulla base del
p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza di S. Bartolomeo in Galdo in data 14.12.1996.
2. In tale verbale veniva contestata alla contribuente l’indebita detrazione di taluni costi oltre
all’acquisto, in evasione, di materie prime e semilavorati nonché la successiva rivendita, sempre in
3. La Plastik Fortore Srl presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Benevento,
la quale lo accoglieva.
4.Proposto appello dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava il
gravame.
5.Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e l’Agenzia delle Entrate, al quale resisteva la Plastik Fortore Sri con controricorso.
6.Questa Corte, con sentenza n.8645/2009 del 9 aprile 2009, dichiarava inammissibile il ricorso del
Ministero, accoglieva quello dell’Agenzia e cassava la sentenza impugnata, con rinvio della causa
ad altra Sezione della CTR Campania.
7.0sservava in particolare che il giudice di appello si era limitato a considerazioni assolutamente
generiche, evitando di verificare in concreto la correttezza della ricostruzione del conto economico,
operata dagli agenti verificatori e ripresa dall’Amministrazione appellante nell’atto di impugnazione,
sulla base delle rimanenze iniziali e degli acquisti effettuati, dai quali era stato desunto, alla stregua
del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54, l’ammontare dei prodotti finiti ceduti in evasione. Peraltro, la
CTR aveva del tutto omesso di spiegare le ragioni per cui non meritassero di essere condivise le
dettagliate considerazioni svolte dall’Amministrazione appellante nell’atto di appello riguardanti
l’indeducibilità di alcuni costi.
8. Riassunto il giudizio dalla società contribuente innanzi alla CTR della Campania, il giudice del
rinvio, con sentenza n.176/1/12 depositata il 2 aprile 2012, accoglieva parzialmente l’appello
dell’Agenzia, determinando l’imponibile IVA in £.974.455.200.
9.0sserva la CTR, per quel che ancora qui rileva che, quanto ai ricavi, i verbalizzanti avevano
verificato la mancata contabilizzazione di importi pari a £.1.392.078.884, sulla base del raffronto
fra le fatture emesse nel 1995 e l’importo dei prodotti finiti venduti, dal quale era emersa
un’evasione totale di Kg.445.038.
9.1 Aggiunge che a fronte di un’iniziale posizione della società esposta nel ricorso introduttivo, in
cui si era sostenuta l’esistenza di un errore di calcolo delle quantità di prodotto venduto commesso
dai verbalizzanti la stessa contribuente, in sede di rinvio, aveva prospettato una tesi diversa,

evasione, dei prodotti finiti, disponendo la ripresa a tassazione delle somme dovute a titolo di IVA.

evidenziando che i valori utilizzati erano inattendibili perchè determinati sulla base di un presunto
prezzo medio, senza considerare che il fatturato comprendeva anche vendite senza l’indicazione di
pesi bensì del numero di pezzi. Si trattava, pertanto, di un motivo nuovo, inammissibile. In ogni
caso, dall’esame degli inventari allegati al ricorso introduttivo non era emersa la coincidenza fra
rimanenze iniziali e finali dei prodotti indicati dal contribuente e quelli riportati nei documenti
contabili, peraltro sinteticamente compilati.
che, in relazione agli scarti di lavorazione stimati nella misura del 30 per cento, veniva ridotto nella
misura del 30 per cento.
10. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi, al quale
l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.La società contribuente ha depositato
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Con il primo motivo la società contribuente deduce il vizio di omessa pronunzia quanto alla
presunzione in via induttiva di maggiori ricavi, in relazione all’art.112 c.p.c. ed altart.360 comma 1
n.4 c.p.c. Secondo la ricorrente il giudice di appello non aveva espresso alcuna valutazione sulla
detta presunzione già negata dal giudice di primo grado, sebbene tale contestazione “costituisse il
nucleo centrale del giudizio di secondo grado” e fosse stata posta a base dell’appello principale
dell’Ufficio ed alle controdeduzioni della società.
12.L’Agenzia ha dedotto l’infondatezza della censura, avendo il giudice del rinvio ampiamente
rappresentato le ragioni poste a base della ritenuta legittimità dell’accertamento.
13. La censura è inammissibile e comunque infondata.
13.1 Anzitutto, osserva la Corte che il motivo è privo dei caratteri della specificità ed
autosufficienza.
13.2 Laddove, infatti, la ricorrente contesta il mancato esame di una questione sollevata innanzi al
giudice del rinvio, la stessa ha l’onere di esporre all’interno della censura il contenuto di quanto
prospettato innanzi al giudice (in questo caso) del rinvio, proprio al fme di consentire a questa Corte
la verifica della fondatezza del motivo. L’assenza di tale adempimento impedisce, pertanto, alla
Corte di svolgere il vaglio ad essa riservato anche con riferimento al vizio prospettato di cui al n.4
dell’art.360 comma 1 c.p.c.
13.3 Per altro verso, non può dimenticarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte
l’accertamento in rettifica è consentito, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett.
d), pure in presenza di contabilità formalmente regolare, giacché la disposizione presuppone,
appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla

9.2 Per questi motivi la CTR confermava l’importo dei ricavi accertati induttivamente dall’Ufficio

base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che facciano seriamente dubitare della completezza
e fedeltà della contabilità esaminata.
13.4 Ora, il giudice di rinvio, nel riscontrare l’attività compiuta dai verbalizzanti, i quali avevano
verificato la mancata contabilizzazione dei ricavi per £.1.392.078.884 sulla base del raffronto fra le
fatture emesse nel 1995 e l’importo dei prodotti finiti venduti, ipotizzando un’evasione totale di
Kg.445.038, ha ritenuto legittima la ridetenninazione in via induttiva dei redditi, evidenziando
13.5 Sicché deve escludersi, in concreto, il prospettato vizio di omessa pronunzia, seminai
potendosi profilare il diverso – e non contestato dal ricorrente nel motivo qui esaminato- vizio
dell’incongrua insufficiente motivazione alla stregua dell’art.360 comma 1 n.5 c.p.c.
14. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’omessa pronunzia in ordine alla definizione
dell’avviso di rettifica per l’anno 1994, in violazione dell’art.112 c.p.c. ed all’art.360 comma I n.4
c.p.c. Lamenta che la CTR, alla quale era stata avanzata istanza di sospensione per l’avvenuta
definizione della lite ai sensi dell’art.39 comma 12 D.L. n.98/2011 e 1.n.111/2011, non aveva
esaminato tale domanda, aggiungendo che si era provveduto alla definizione della lite, ancorchè di
ciò la sentenza impugnata non faceva menzione alcuna.
15. L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la rettifica IVA per l’anno 1994 era stata condonata.
16. La censura è fondata.
16.1 Nulla infatti risulta dalla sentenza resa in sede di rinvio in ordine alla presentazione, ad opera
del contribuente, della domanda di condono per l’annualità 1994, nè emerge l’esito positivo della
stessa, sul quale addirittura concorda l’Agenzia.
16.2 La censura va quindi accolta.
17. Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce l’omessa pronuncia in ordine all’avviso di
rettifica per l’anno 1996, in violazione dell’art.112 c.p.c. e dell’art.360 comma 1 n.4 c.p.c. Sì
prospetta il fatto che, a fronte di una contestazione proposta in ordine agli accertamenti relativi agli
anni di imposta 1994, 1995 e 1996 per IVA la CTR, dopo avere indicato, in punto di fatto, che
l’avviso si riferiva solo all’anno 1994, aveva poi deciso nel merito solo in ordine all’anno 1995,
omettendo ogni pronunzia sull’anno di imposta 1996.
18. L’Agenzia ha concordato con la parte ricorrente circa il fatto che il giudice del rinvio aveva
sostanzialmente espresso le proprie considerazioni con esclusivo riferimento all’anno 1995,
mutuandole da altra decisione della CTR emessa con riguardo ai tributi diretti(sent.n.144/01/12)-.
19. La censura è fondata.

l’inammissibilità delle prospettazioni difensive esposte dalla contribuente.

19.1 E’ infatti incontroverso e pacifico fra le parti che oggetto del contendere nell’ambito del ricorso
proposto dalla parte contribuente era la legittimità dell’avviso relativo agli anni 1994, 1995 e 1996,
ai quali si riferiva la pretesa impositiva azionata dall’Ufficio.
19.2 Orbene, la totale assenza di statuizione, tanto nella parte motiva che in quella dispositiva, in
ordine alla legittimità della pretesa impositiva con riguardo all’anno 1996, impone l’accoglimento
della censura, non potendo nemmeno evincersi una decisione implicita da parte del giudice del
20. Con il quarto ed il quinto motivo la ricorrente ha dedotto la violazione del giudicato esterno
rappresentato dalla sentenza, passata in giudicato, n.199/48/11 resa dalla CTR della Campania tra
le stesse parti e relativa al medesimo processo verbale di constatazione dal quale era scaturita la
rettifica, oltre che per gli anni 1994,1995 e 1996 quanto ai tributi (IVA) oggetto del presente
giudizio, anche l’accertamento per l’anno 1996 relativo ad imposte dirette.
Evidenzia che tale decisione, resa dalla CTR della Campania, aveva accertato l’assenza di
motivazione circa il ricorso al metodo induttivo di accertamento previsto dall’art.39 comma 1 lett.d)
e comma 2 del dpr n.600/73, pure ritenendo che:a) la ricostruzione dell’Ufficio era inficiata da
errori di calcolo;b) non era affidabile il criterio della media aritmetica utilizzato, a fronte di quello
della media ponderata.
Aggiungeva, pertanto, che l’identità delle statuizioni rese nella decisione anzidetta avrebbe imposto
l’estensione degli effetti del giudicato al presente caso, sicché palese risultava l’errore nel quale era
incorso il giudice del rinvio il quale, benché messo a conoscenza in modo formale di tale decisione,
aveva omesso di considerarla, avallando la ricostruzione in via induttiva dei ricavi riprodotta
nell’accertamento per gli anni 1995 e 1996, ancorchè questo fosse “identico nelle premesse e nelle
motivazioni all’accertamento per il 1996 ivi caducato per intero in merito alla presunzione di
maggiori ricavi”.
21. L’Agenzia ha dedotto l’infondatezza delle due censure, attenendo la sentenza della C
n.199/48/11 a tributi diversi da quelli oggetto di ricorso e risultando emessa il 17 giugno 2011,
quando la vertenza in esame era già nella fase avanzata del riesame in sede di rinvio per effetto
della sentenza della Cassazione.
22.Le due censure, che in relazione alla loro stretta connessione meritano un esame congiunto, sono
infondate.
22.1 Occorre premettere che la sentenza richiamata dalla parte ricorrente ai fini dell’eccezione di
giudicato esterno n.199/48/11 della CTR della Campania è relativa ad accertamento per tributi
diretti nei confronti dello stesso contribuente per l’anno 1996, mentre oggetto del presente giudizio
sono state le riprese a tassazione per IVA con riguardo agli anni 1994, 1995 e 1996.

rinvio.

22.2 Ciò posto, giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte il vincolo del
giudicato esterno è ordinariamente operante nel caso in cui due giudizi tra le stesse parti si
riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi costituisca la premessa logica
indispensabile per la statuizione relativa all’altro, donde consegue che la situazione già accertata nel
precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli
elementi di fatto e di diritto preesistenti, mentre non può chiedersene l’ultrattività per un’annualità
22.3 Quel che tuttavia appare decisivo ai fini di escludere la fondatezza delle censure qui esaminate
è la circostanza che oggetto della sentenza passata in giudicato fu l’avviso di rettifica relativo
all’anno 1996 con riguardo a tributi diretti per i quali si era parimenti disposta la ripresa a tassazione
nel procedimento qui esaminato.
22.4 Ed è proprio la diversità di disciplina normativa-art.54 comma 2 dpr n.633/72 nel caso qui
all’esame della Corte- ed art.39 c.1 lett.d) e comma 2 del DPR 29.9.1973 n.600- a denotare la totale
autonomia fra le singole vicende, la soggezione a regimi normativi distinti. Ciò che impedisce in
radice di potere ammettere un effetto estensivo del giudicato nei termini prospettati dalla parte
ricorrente-cfr., incidentalmente, Cass. n. 20029/2011-. In altri termini, nessun giudicato può dirsi
formato con riferimento a precedente annualità proprio perchè il giudice della causa alla quale ha
fatto riferimento la contribuente non si è occupato del rapporto sostanziale relativo al tributo che è
stato successivamente esaminato dalla CTR nell’odierno giudizio.
22.5 Sulla base di tali considerazioni le doglianze esposte non consentono di pervenire ad un
giudizio cassatorio della sentenza, dovendosi soltanto integrare sul punto la motivazione alla
stregua dell’art.384 c.3 c.p.c., corretta in diritto.
23. Con il settimo motivo, che va trattato con priorità rispetto al motivo sei – concernente la
prospettata illegittimità della sentenza per violazione di legge rispetto all’accertamento eseguito
dall’Ufficio- la parte ricorrente ha dedotto la contraddittorietà della motivazione della sentenza in
relazione all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c. in ordine al presunto prezzo medio.
23.1 Deduce che il giudice di appello aveva ritenuto l’inammissibilità della censura, considerandola
nuova, omettendo di evidenziare la contraddittorietà di tale assunto con quanto affermato dallo
stesso giudice del rinvio, il quale aveva dato atto che il giudice di primo grado aveva accolto tale
eccezione.
24. L’Agenzia ha dedotto l’infondatezza della censura.
25. Il motivo è fondato.
25.1 Ed invero, il giudice di appello ha considerato il carattere nuovo della doglianza prospettato
dal contribuente in relazione al fatto che questi aveva contestato il ricorso al metodo del prezzo

diversa quando questa postula l’accertamento di ulteriori presupposti di fatto-cfr.Cass.n.85412010-.

medio “senza considerare che il fatturato comprendeva anche vendita senza l’indicazione di pesi
bensì del numero dei pezzi”.
25.2 Orbene dal passo della sentenza resa dal giudice di primo grado riportata nella medesima
decisione del giudice del rinvio è risultato espressamente che secondo la CTP non erano attendibili i
valori utilizzati in sede di verifica “…così come costruiti e determinati dai verbalizzanti, in aggiunta
a un presuntivo prezzo medio la cui origine rimane oscura”. Ciò che lasciava “…propendere per una
di primo grado aveva riconoscibili e ammissibili i costi.
25.3 Orbene, appare alla Corte evidente l’errore in cui è incorso il giudice del rinvio, il quale nel
dichiarare la novità della questione relativa alla legittimità del metodo utilizzato in sede di
accertamento, non si è avveduto che la stessa era stata già esaminata dal giudice di primo grado che
l’aveva parimenti accolta. Ciò che mina la coerenza logica della decisione.
25.4 La sentenza va sul punto cassata.
23. Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art.54 comma 1 lett.d) e comma 2
dpr n.600/73, in relazione all’art.360 comma 3 c.p.c.
23.1 Deduce che la possibilità di fare ricorso alle presunzioni per l’accertamento di redditi
inesistenti richiedeva che le stesse fossero gravi, precise e concordanti e, ancora, che non si facesse
ricorso alle presunzioni di secondo grado, come era invece accaduto nel caso di specie.
23.2 Nel caso di specie la contabilità della società non era stata oggetto di alcun rilievo di
irregolarità e le conclusioni del processo verbale erano risultate apodittiche, fondandosi su una
presunzione autoreferenziale articolata sulla base della media aritmetica fra i prezzi anzichè
ponderata, sebbene tra i vari prodotti esistesse una notevole differenza di caratteristiche e di valore.
24.L’Agenzia ha dedotto l’infondatezza della censura, avendo sul punto la CTR adeguatamente
motivato.
25. La censura è assorbita dall’accoglimento del settimo motivo relativo ai riscontrati deficit
motivazionali della sentenza impugnata.
26. Con l’ottavo motivo la ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione, in relazione all’art.360
comma 1 n.5 c.p.c. in quanto aveva omesso di motivare in ordine alla censure esposte con riguardo
al presunto prezzo medio, alle vendite senza applicazione di pesi bensì del numero dei pezzi e delle
perdite di lavorazione.
27. L’Agenzia ha dedotto l’infondatezza della censura.
28. La censura è in parte assorbita in relazione all’accoglimento del settimo motivo nel quale la
censura riguardava per l’appunto l’omesso esame dell’eccezione, formulata dal contribuente in

non certa e convincente azione di accertamento”. La stessa CTR aggiungeva che sempre il giudice

ordine alla congruità del metodo della media ponderata applicato dai verbalizzanti, erroneamente
ritenuta nuova dal giudice del rinvio.
30.1 La stessa doglianza è, per converso, inammissibile quanto alla ritenuta decurtazione dei valori
indicati dall’Ufficio che il giudice del rinvio ha operato nella misura del 30 per cento, risultando la
parte ricorrente priva di interesse alla revisione della statuizione che ha riconosciuto, per come
affermato dalla stessa contribuente in memoria-pag.3- un valore di scarto addirittura superiore a
31. Con il nono motivo l’Agenzia ha dedotto la contraddittorietà della motivazione in ordine alla
determinazione dei presunti introiti non dichiarati, in relazione all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c.La
CTR aveva contraddittoriamente fatto riferimento, nella parte motiva, ai ricavi relativi alla
mancata stampa del libro giornale che non costituivano oggetto dell’accertamento ma di altra
vicenda processuale definita con sentenza n.144/01/12, in più determinando l’importo della pretesa,
in dispositivo, con la decurtazione del 30 per cento.
32. L’Agenzia ha dedotto l’infondatezza della censura.
33. La censura è inammissibile per difetto di specificità.
33.1 Stando, infatti, alla narrativa della censura, il vizio prospettato atterrebbe alla circostanza che
nella parte motiva la CTR avrebbe fatto riferimento ad un ricavo invece oggetto di altra ripresa a
tassazione senza peraltro riportarlo nella parte dispositiva. Ma è ben evidente l’irrilevanza di tale
erronea indicazione all’interno della sentenza che non risulta avere determinato alcun effetto ai fini
del giudizio, nemmeno emergendo dal dispositivo.
34. In conclusione, vanno accolti i motivi 2, 3 e 7 – per quanto di ragione- rigettati i motivi 1,4 e 5,
assorbiti in parte il sesto e l’ottavo e rigettato il nono.
35. La sentenza impugnata va per l’effetto cassata in parte qua, con rinvio ad altra sezione della
CTR per nuovo esame, la quale pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità
P.Q.M.
la Corte
accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in
relazione a quanto accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Campania in diversa
composizione.
Così deciso il Piovembre 2013 nella camera di consiglio della V sezione civile in Roma.

quello richiesto dalla contribuente- determinando un’incidenza minore del carico fiscale.

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