Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1838 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. I, 26/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 26/01/2011), n.1838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.C. (C.F. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIAMPORCARO LORENZO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F. (c.f. (OMISSIS)), nella qualita’ di

curatore speciale della minore V.N., elettivamente

domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 171, presso l’avvocato

NARDELLI GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato MICELI MARIA

BEATRICE, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, V.

G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 11/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 10/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A seguito di confidenze della minore V.N., nata il (OMISSIS), alla maestra della scuola materna, su abusi sessuali subiti ad opera del padre V.G. e del fratello minorenne An., nel dicembre 2006 la minore veniva collocata presso una comunita’. La madre della minore, sig.ra A. C., in un primo tempo negava i fatti con riferimento al marito, dichiarando di avere appreso dalla figlia solo di comportamenti non corretti da parte del fratello. Avviato il processo penale nei confronti del padre – sottoposto a misura cautelare questi veniva condannato alla pena di undici anni e mesi quattro di reclusione, per violenze sessuali anche nei confronti del figlio An.. La sig.ra A.C. solo dopo l’arresto del marito rivelava maltrattamenti a sua volta subiti da parte sua e ammetteva di essere stata a conoscenza delle violenze in danno dei figli da parte del marito. Nell’aprile 2008 il tribunale per i minorenni di Palermo disponeva accertamenti in ordine all’opportunita’ di dare corso alla richiesta dell’ A. di raggiungere in comunita’ la figlia, verificando la possibilita’ di un riaffidamento della minore alla madre. All’esito veniva proposto il collocamento in comunita’ della madre, ma separatamente dalla figlia.

Tale decisione non veniva accettata dall’ A. e il P. M. presso il tribunale per i minorenni chiedeva che fosse accertato lo stato di adottabilita’ della minore, che veniva dichiarato con sentenza dell’ottobre 2009, stante la ritenuta incapacita’ della madre – emergente dal contesto nel quale aveva lasciato vivere la figlia e dagli accertamenti svolti sulla sua personalita’ e sul rapporto madre- figlia – di prendersi cura di lei. La sig.ra A. proponeva appello lamentando che la minore fosse stata sentita dal tribunale senza darne avviso alle parti e deducendo l’insussistenza dello stato di abbandono. La Corte d’appello, con sentenza depositata il 10 marzo 2010, notificata il 16 marzo 2010, rigettava il gravame. La sig.ra A. ha proposto ricorso avverso tale sentenza con atto notificato al P.G. presso la Procura della Repubblica di Palermo, alla curatrice speciale della minore ed a V.G. in data 13 aprile 2010 formulando tre motivi. Resiste con controricorso la curatrice speciale della minore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo. Si deduce al riguardo che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente accertato lo stato d’abbandono della minore, non valutando l’inadeguatezza della ricorrente all’attualita’, ma in relazione a una situazione pregressa e avendo la Corte d’appello omesso di disporre gli accertamenti richiesti e di disporne d’ufficio.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8, nel testo vigente, per non avere la Corte d’appello tenuto in effettiva considerazione l’interesse della minore a crescere nella famiglia di origine, come da essa desiderato.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione del principio del contraddittorio e di difesa, gia’ denunciata in appello, per non essere stati dati al difensore della ricorrente le comunicazioni per l’audizione della minore e degli operatori dei servizi sociali, avendo cosi’ potuto il difensore solo visionare i relativi verbali – dai quali oltre tutto risultano le risposte degli operatori, ma non le domande – e non avendo potuto proporre domande. Si lamenta altresi’ la mancata motivazione della sentenza in ordine alla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti.

2. Il terzo motivo e’ pregiudiziale e va pertanto esaminato per primo.

Quanto al profilo attinente alla mancata comunicazione al difensore dell’udienza per l’audizione della minore, la censura e’ infondata.

Questa Corte (Cass. 26 marzo 2010, n. 7282), infatti, ha gia’ statuito che in tema di adozione la L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 10, comma 2, come novellato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, il quale dispone che i genitori e in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore possano partecipare a “tutti” gli accertamenti disposti dal tribunale, si riferisce non solo ai tradizionali mezzi d’istruzione probatoria disciplinati dalla sezione 3^ del capo 2^, titolo 1^ del libro 2^ c.p.c., ma a qualunque atto d’indagine che il giudice ritenga di eseguire per iniziativa propria o delle parti al fine di verificare se sussista lo stato di abbandono, comprendendo anche le indagini e le relazioni affidate ad istituti o altri operatori specializzati. Esso non e’ tuttavia applicabile all’audizione del minore, la quale, non rappresentando una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all’una o all’altra soluzione, bensi’ un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui e’ coinvolto, deve svolgersi in modo tale da garantire l’esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con tutte le cautele e le modalita’ atte ad evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, compresa la facolta’ di vietare l’interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonche’ di sentire il minore da solo, o ancora quella di delegare l’audizione ad un organo piu’ appropriato e professionalmente piu’ attrezzato. Ne deriva che, costituendo scelta del tutto discrezionale del giudice quella di sentire il minore senza la presenza dei difensori delle altre parti, la dedotta violazione del contraddittorio per il mancato avviso dell’udienza fissata per detta audizione non sussiste.

Quanto al profilo attinente alla mancata comunicazione al difensore della ricorrente dell’audizione degli operatori dei servizi sociali, avendo cosi’ potuto il difensore solo visionare i relativi verbali, la censura e’ inammissibile per genericita’, non determinando il mancato avviso la nullita’ della sentenza, ma solo l’inutilizzabilita’ dei singoli atti nei limiti in cui si dimostri in relazione a ciascuno di essi lo specifico pregiudizio al diritto di difesa e l’influenza determinante dell’atto nella decisione (Cass. 26 marzo 2010, n. 7281 e 7282 cit.) e non offrendo il motivo alcun elemento in proposito.

3.1. Il primo e il secondo motivo – con i quali si deduce che non sarebbe stato adeguatamente accertato lo stato d’abbandono della minore, non valutando l’inadeguatezza della ricorrente all’attualita’, ma in relazione a una situazione pregressa, avendo la Corte d’appello omesso di disporre gli accertamenti richiesti e di disporne d’ufficio, nonche’ di tenere conto dell’effettivo interesse dalla minore a crescere nella famiglia di origine, come da essa desiderato secondo quanto emerso dalle sue dichiarazioni – vanno esaminati congiuntamente e rigettati.

La L. n. 184 del 1983, art. 1 nel testo novellato dalla L. n. 149 del 2001, attribuisce al diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia naturale carattere prioritario, considerandola l’ambiente preferenziale per garantirne lo sviluppo psicofisico.

Peraltro la situazione di abbandono, che ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8 e’ presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilita’ del minore, comportando il sacrificio dell’esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, e’ configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l’inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, cosi’ da fare considerare la rescissione del legame familiare come strumento necessario per evitare al minore un piu’ grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilita’ affettiva, dovendosi considerare “situazione di abbandono”, oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell’adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo corretto sviluppo psicofisico, per il non transitorio difetto di quell’assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (Cass. 31 marzo 2010, n. 7959; 1 febbraio 2005, n. 1996; 7 febbraio 2002, n. 1674). Situazione da accertarsi in base a riscontri obbiettivi ed a valutazioni prognostiche che siano basate su fatti aventi carattere indiziario di sicura valenza probatoria (Cass. 28 giugno 2006, n. 15011; 12 maggio 2006, n. 11019), con valutazione di merito che, se adeguatamente motivata, non e’ censurabile in sede di giudizio di cassazione (Cass. 7 febbraio 2002, n. 1674). E’ infatti del tutto estraneo al giudizio di questa Corte il riesame delle prove e delle valutazioni di merito compiute dalla Corte d’appello, alla quale (come al giudice di primo grado) compete l’individuazione, nell’ambito del materiale probatorio acquisito, degli elementi rilevanti al fine di accertare o negare lo stato di abbandono nel senso sopra indicato e la necessita’ di fare luogo, nell’interesse esclusivo del corretto sviluppo psico-fisico del minore, alla dichiarazione dello stato di adottabilita’.

Nel caso di specie la Corte d’appello, con motivazione priva di vizi logici, dopo avere fatto riferimento in narrativa ai punti salienti della motivazione di primo grado, ha ritenuto sufficienti le prove acquisite ai fini del decidere, accertando in base ad esse la non transitorieta’ e persistenza dell’inadeguatezza della ricorrente a prendersi cura della minore, desumendola innanzitutto dai gravissimi fatti pregressi, costituiti dall’essere stata spettatrice passiva, per oltre dieci anni, delle violenze perpetrate dal marito sulla minore (e sull’altro figlio minore An.) – da lei conosciute ed a lungo negate – compromettendone gravemente lo sviluppo psico – fisico ed evidenziando in modo inequivocabile la sua incapacita’ genitoriale. La permanenza di tale inadeguatezza e’ stata poi desunta dall’essersi essa sottratta, dopo un breve periodo – e con motivazione ritenuta dalla Corte d’appello inaccettabile – all’inserimento a fini di riabilitazione psicologica in una comunita’: riabilitazione che i gravissimi fatti pregressi rendevano indispensabile per iniziare un tentativo di recupero di una coscienza e capacita’ genitoriale che quei fatti escludevano.

In mancanza, la Corte d’appello ha concordato con il giudice di primo grado sui suoi persistenti limiti genitoriali, evidenziati dalla debolezza della sua personalita’ e dalla sua incapacita’ di comprendere in tutta la sua gravita’ il vissuto della figlia. Ne ha quindi tratto la conseguenza – senza alcun intento sanzionatorio, estraneo alla declaratoria di adottabilita’, ma nell’esclusivo interesse della minore – con motivazione adeguata, conforme a diritto e priva di vizi logici, della sua incapacita’ a dare alla figlia il difficile, dovuto sostegno per un futuro normale sviluppo psico – fisico, con la conseguente declaratoria dello stato di adottabilita’.

Il ricorso deve essere rigettato. In relazione alle particolarita’ della fattispecie si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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