Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18379 del 31/07/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18379 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: BLASUTTO DANIELA
ORDINANZA
sul ricorso 7337-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, – società con socio unico – in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO
LUIGI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
CASTELLANI ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
RENO 21, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
SUI
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Data pubblicazione: 31/07/2013
avverso la sentenza n. 10165/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 12/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO.
Con sentenza in data 7 dicembre 2010, depositata il 12 marzo 2011, la
Corte di appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da
Castellani Anna e in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la
nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato
dall’appellante con la soc. Poste Italiane con decorrenza 10.12.2001 e, per
l’effetto, dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla predetta data.
Condannava la società al pagamento, in favore dell’appellante, del danno
commisurato a tutte le retribuzioni maturate a decorrere dal 12 maggio
2003, commisurate all’ultima retribuzione percepita, oltre accessori come
per legge.
Avverso questa sentenza Poste Italiane ha proposto ricorso per
cassazione affidato a sei motivi. Resiste con controricorso Castellani
Anna.
Il Collegio ha condiviso e fatto proprie le considerazioni svolte nella
relazione e ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la definizione
del giudizio in camera di consiglio.
Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in
data 6 settembre 2012, dal quale risulta che tra le parti è stato
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua:
Castellani Anna ha rinunciato agli atti, all’azione e ai diritti fatti valere,
nonché agli effetti connessi alla sentenza impugnata e, a fronte di tali
rinunzie, la società Poste Italiane ha proceduto – in via conciliativa,
Ric. 2012 n. 07337 sez. ML – ud. 14-06-2013
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FATTO E DIRITTO
con accordo definito novativo – ad assumere la predetta alle proprie
dipendenze con le modalità, la decorrenza, il trattamento economico,
la sede di lavoro e l’inquadramento indicati nel medesimo verbale.
Preso atto di tale accordo, con il quale le parti concordemente
hanno dichiarato di definire transattivamente la controversia, deve
proseguire il processo; l’accordo comporta la cessazione della materia
del contendere nel giudizio di cassazione, cui dovrà far seguito la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La produzione, nel corso del giudizio di cassazione, del verbale di
conciliazione tra le parti, dimostra che è venuto meno l’interesse del
ricorrente all’impugnazione, con la conseguenza che il ricorso va
dichiarato inammissibile per essere cessata la materia del contendere,
dovendosi valutare la sussistenza dell’interesse ad agire, e quindi
anche ad impugnare, avuto riguardo non solo al momento in cui è
proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche a quello della decisione
(Cass. 16341 del 2009; S.U. sent. n. 25278 del 2006).
In ragione del contenuto transattivo dell’accordo, è conforme a
giustizia disporre la compensazione delle spese del giudizio di
cassazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2013
Il Presidente
rilevarsi che è sopravvenuto il difetto di interesse delle stesse a