Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18379 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18379 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 11236-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
ARMELLIN DARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
D’AYALA VALVA, rappresentato e difeso dagli avvocati
ROBERTO IAIA, FRANCESCO MOSCHETTI;
– con troricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1137/2/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il
25/10/2016;

3,2.q

Data pubblicazione: 12/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
del Veneto che aveva respinto il suo appello contro la decisione
della Commissione tributaria provinciale di Venezia.
Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Dario Armellin
avverso un avviso di accertamento per IRPEF, relativo all’anno
2004;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale la
ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 41
bis e 43 DPR n. 600/1973, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.:

la CTR avrebbe erroneamente ritenuto preclusa l’emissione di
nuovi atti impositivi per il medesimo anno d’imposta, laddove
fondati su elementi di fatto già conosciuti al momento
dell’avviso di accertamento parziale;
che l’intimato si è costituito con controricorso e ricorso
incidentale condizionato;
che il motivo del ricorso principale è inammissibile;
che il profilo dell’accertamento parziale, di cui all’art. 41 bis
DPR n. 600/1973, non risulta dedotto in appello quale mezzo di
censura;
che va pertanto dato atto dell’inammissibilità del ricorso (Sez.
U, n. 7155 del 21/03/2017);
Che il ricorso incidentale resta assorbito;
Ric. 2017 n. 11236 sez. MT – ud. 21-06-2018
-2-

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente alla
rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di

-6.000, oltre alle spese forfettarie in misura del 15%.
Così deciso in Roma il 21 giugno 2018
Il P

nte

Dr. MaròeIacobellis

legittimità, che liquida, a favore del controricorrente, in euro

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