Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18378 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/07/2017, (ud. 26/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6986-2015 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N (OMISSIS) CARBONIA, in persona del

Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, Dott.

O.A., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA

DE ANGELIS giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIACOMO DOGLIO giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 624/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 12/11/2014, la Corte d’appello di Cagliari, in accoglimento dell’appello proposto da C.M., e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato l’Azienda Usl n. (OMISSIS) di Carbonia, al risarcimento, in favore della C., dei danni da quest’ultima subiti per effetto dell’erroneo intervento chirurgico eseguito, sulla persona dell’appellante, presso la struttura ospedaliera dell’azienda convenuta;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come, nonostante le gravi lacune rilevabili dalla cartella clinica redatta in occasione dell’intervento chirurgico in esame, la C. avesse comunque adeguatamente offerto la prova della sussistenza del nesso di causalità tra l’intervento dei medici dell’azienda ospedaliera e il danno subito, in ragione dell’astratta idoneità, del presumibile intervento non corretto contestato alla Asl, a provocare lo specifico pregiudizio alla salute obiettivamente rilevato all’esito dell’intervento;

che, a fronte di tali premesse, l’azienda ospedaliera convenuta non aveva offerto alcuna prova adeguata circa l’esattezza dell’adempimento alla stessa richiesto e dunque la non imputabilità alla stessa dei danni ex adverso sofferti;

che, avverso la sentenza d’appello, l’Azienda Usl n. (OMISSIS) di Carbonia ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico articolato motivo d’impugnazione, illustrato da successiva memoria;

che C.M. resiste con controricorso;

che la Procura Generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il motivo d’impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2697,2729,1227 e 1218 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente giudicato sussistente il nesso di causalità tra l’inadempimento dell’azienda ospedaliera e il danno subito dalla C., avendo quest’ultima trascurato di provvedere all’allegazione di un inadempimento qualificato della struttura ospedaliera convenuta, essendosi bensì limitata alla denuncia del danno asseritamente subito, con il conseguente mancato assolvimento del corrispondente onere probatorio incombente a suo carico in relazione alla dimostrazione del nesso di causalità tra il danno denunciato e l’asserito comportamento inadempiente della struttura ospedaliera;

che, sotto altro profilo, la ricorrente si duole dell’incongruità della motivazione dettata dalla corte territoriale circa l’esclusione delle responsabilità concorrenti (se non esclusive) della paziente nella causazione del danno dalla stessa lamentato;

che il motivo è infondato;

che, infatti, la corte territoriale – dopo aver correttamente evidenziato come la negligente o incompleta tenuta della cartella clinica non potesse riflettersi nell’inasprimento delle difficoltà probatorie imposte alla paziente sottoposto a trattamento medico, con particolare riferimento alla più corretta identificazione del comportamento tenuto dai responsabili dell’intervento terapeutico (cfr., sul punto, Sez. 3, Sentenza n. 1538 del 26/01/2010, Rv. 611334 – 01) – risulta essersi correttamente allineata al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che, in materia di responsabilità sanitaria, impone al danneggiato l’allegazione di un qualificato inadempimento del sanitario operante in relazione alla specificità del danno denunciato (cfr., ex plurimis, Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008, Rv. 600903 – 01);

che, infatti, la corte territoriale, muovendo dalla specifiche caratteristiche del danno dedotto in giudizio dall’attrice, e a seguito della ricostruzione, sul piano tecnico, delle ordinarie modalità di trattamento della patologia incontestatamente sofferta dalla C. (secondo quanto risultante dalle diagnosi originariamente formulate), ha concluso nel senso dell’avvenuta acquisizione di elementi di indole indiziaria nel loro complesso adeguatamente conducenti sul piano dell’identificazione del prevedibile inadempimento causalmente rilevante della struttura ospedaliera, così come dedotto in giudizio dall’attrice;

che, al riguardo, vale evidenziare come la corte territoriale abbia correttamente identificato gli estremi dell’allegazione imposta alla C., sul piano della distribuzione degli oneri probatori tra le parti, rilevando come, dal complesso degli elementi acquisiti al giudizio anche in forza dei fatti allegati al processo dall’attrice (la cui inevitabile frammentarietà era peraltro dipesa delle gravi lacune nella compilazione della cartella clinica da parte della struttura ospedaliera avversaria) – fosse sufficientemente riconoscibile la natura del comportamento contrattualmente inadempiente ascritto all’Asl convenuta;

che, infatti, in ragione dell’impossibilità di un’allegazione più puntuale o specifica (a causa dell’imperfetta tenuta della cartella clinica), del tutto correttamente la corte territoriale ha ritenuto sufficiente – siccome adeguatamente correlato agli indici presuntivi riscontrati in concreto come coerenti all’ipotesi formulata – il riferimento alla tecnica operatoria generalmente praticata (nonchè all’usuale impiego di farmaci tipici) in relazione alla specifica patologia diagnosticata a carico del paziente (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata);

che un simile riferimento, soddisfacendo al necessario riscontro di elementi presuntivi dotati di gravità, precisione e concordanza, consente di ritenere adeguatamente adempiuto (pur in presenza delle ricordate irriducibili lacune imputabili alla cattiva tenuta della cartella clinica da parte della struttura ospedaliera) l’onere di allegazione imposto al paziente in ordine all’identificazione dell’inadempimento qualificato della struttura sanitaria convenuta;

che, pertanto – una volta identificato, il qualificato inadempimento contestato alla Asl convenuta, nella cattiva esecuzione della tecnica operatoria generalmente praticata in relazione alla patologia diagnosticata a carico della C. -, in modo del tutto coerente la corte territoriale ha ascritto all’azienda ospedaliera la responsabilità dei danni lamentati dall’attrice, non avendo la struttura sanitaria fornito la prova certa della non imputabilità di detti danni all’operato dei sanitari impiegati nell’intervento praticato sulla C.;

che, infine, le censure articolate dalla Asl ricorrente, in ordine alla pretesa incongruità della motivazione dettata dalla corte territoriale in ordine all’esclusione delle responsabilità concorrenti (se non esclusive) della paziente nella causazione del danno dalla stessa lamentato, appaiono inammissibilmente proposto in questa sede;

che, infatti, attraverso tali censure, la ricorrente si è spinta a sollecitare la Corte di cassazione a una sostanziale rilettura nel merito dei fatti rilevanti e degli elementi di prova acquisiti ai fini della decisione, secondo un’impostazione critica incompatibile con le competenze istituzionali del giudice di legittimità;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, accertata l’infondatezza di tutte le censure articolate dalla Asl ricorrente, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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