Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18378 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18378 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 11228-2017 proposto da:
D’ANGELO PIETRO ROSARIO, elettivamente domiciliato in
,
.
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 3307/4/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il
28/11/2016;

Data pubblicazione: 12/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata- del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che Pietro Rosario D’Angelo propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Calabria, che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Cosenza.
Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso del
contribuente avverso un silenzio rifiuto riguardante un
rimborso IRPEF, per l’anno 2001;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, con il primo, il D’Angelo lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 53 D.Lgs. n. 546/1992, ai sensi dell’art.
360 n. 3 c.p.c.: la sentenza impugnata avrebbe erroneamente
ritenuto che la riproposizione in appello delle argomentazioni
poste a sostegno della domanda e disattese dal primo giudice
non assolvesse l’onere di specificità dei motivi;
che, col secondo, il ricorrente assume omesso esame circa fatti
decisivi per il giudizio, già oggetto di discussione fra le parti,

costituiti dalla richiesta di rimborso presente nel modello Unico
2002 e dalla presentazione dell’istanza di rimborso come
condicio iuris per ottenere il silenzio-rifiuto;

che l’intimata si è costituita con controricorso;
che il primo motivo è inammissibile;
che, in tema di contenzioso tributario, benché rappello abbia
carattere devolutivo pieno, le deduzioni dell’appellante devono
Ric. 2017 n. 11228 sez. MT – ud. 21-06-2018
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relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

essere impostate in contrapposizione alle argomentazioni
svolte dal giudice di primo grado, di cui la parte non può
disinteressarsi, limitandosi a riproporre al giudice di secondo
grado le medesime testuali difese contenute nel ricorso
introduttivo. (Sez. 5, n. 4558 del 22/02/2017);

motivi, l’atto di appello che, limitandosi a riprodurre le
argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal
giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle
statuizioni di cui è chiesta la riforma, non contenga alcuna
parte argomentativa che, mediante censura espressa e
motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della
sentenza impugnata (Sez. 6-5, n. 1461 del 20/01/2017);
che, d’altronde, il ricorrente ha omesso di trascrivere o allegare
la sentenza della CTP nonché le doglianze del gravame, in
modo da rendere palese il senso delle affermazioni contenute
nel motivo di ricorso per cassazione;
che il secondo motivo resta assorbito;
che va pertanto dato atto dell’inammissibilità del ricorso (Sez.
U, n. 7155 del 21/03/2017);
che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la
condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in
favore della controricorrente, nella misura indicata in
dispositivo;
che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va
dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Ric. 2017 n. 11228 sez. MT – ud. 21-06-2018
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che, pertanto, è inammissibile, per difetto di specificità dei

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in
euro 600, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002,

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1°bis,
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 21 giugno 2018
Il PresiOnte
Dr. Marcell

acobellis

inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto

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