Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18378 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. I, 07/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 07/09/2011), n.18378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2751/2010 proposto da:

B.L. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

GRASSO Biagio, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto n. 2077/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

24.11.08, depositato il 15/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che B.L., con ricorso del 26 gennaio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico articolato motivo di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 15 dicembre 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della B. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso -, ha dichiarato la nullità della procura ad litem e del ricorso ed ha compensato le spese del giudizio;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività di fensiva;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato ha dichiarato la nullità della procura ad litem e, conseguentemente, del ricorso, per difetto di jus postulando, osservando che: “Nel caso in esame, non solo vi è un cenno generico nel mandato ad un giudizio di equa riparazione, sicchè la procura conferita su un foglio a parte non pare riferibile in termini convincenti proprio alla procedura in oggetto. Ed invero, si tratta di un autonomo mandato, rilasciato, con diversi caratteri di stampa, su distinto foglio, di diversa consistenza, senza timbro di congiunzione col ricorso, privo di numerazione e di data. Considerato quindi che si tratta di un giudizio di primo grado, di natura seriale, ritiene questa Corte che la medesima non si possa ragionevolmente considerare apposta in calce all’atto introduttivo in esame, e cioè specificamente diretta proprio all’introduzione della domanda in oggetto, potendo ipotizzarsi che in astratto sia stata rilasciata a fronte di un qualsiasi eventuale giudizio della stessa natura”;

che, all’esito dell’odierna Camera di consiglio, il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura vengono denunciati come illegittimi, per violazione dell’art. 83 cod. proc. civ.: a) la omessa considerazione che l’unico requisito di validità della procura ad litem è costituito dalla materiale congiunzione di tale procura all’atto cui si riferisce; b) l’omessa considerazione che il tenore letterale della procura non lascia adito a dubbi circa il riferimento della stessa al ricorso per equa riparazione proposto dinanzi alla Corte napoletana;

che il ricorso merita accoglimento;

che, nella specie, la procura ad litem è stata conferita su foglio separato, materialmente congiunto al ricorso per equa riparazione, ed è del seguente, testuale tenore: “Avvocato V.P., rappresentatemi e difendetemi nel procedimento nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze innanzi alla Corte di Appello territorialmente competente ed in ogni stato e grado dello stesso, al fine di richiedere l’equa riparazione spettante per la violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo …”;

che, secondo il prevalente e consolidato orientamento di questa Corte, il requisito, posto dall’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, ultimo periodo (aggiunto dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di uni cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta, con la conseguenza che, ai fini della validità della procura, non è richiesto che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell’ultima pagina dell’atto cui accede, nè che la procura sia redatta nelle prime righe del foglio separato, non essendo esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi vuoti (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 12332 del 2009 e 7731 del 2004);

che, nella specie, i Giudici a quibus hanno affermato che la procura ad litem in questione “non pare riferibile in termini convincenti proprio alla procedura in oggetto”, in quanto essa è stata rilasciata “con diversi caratteri di stampa, su distinto foglio, di diversa consistenza, senza timbro di congiunzione col ricorso, privo di numerazione e di data”, sicchè la procura medesima non si può “ragionevolmente considerare apposta in calce all’atto introduttivo in esame, e cioè specificamente diretta proprio all’introduzione della domanda in oggetto, potendo ipotizzarsi che in astratto sia stata rilasciata a fronte di un qualsiasi eventuale giudizio della stessa natura”;

che, invece, il prudente apprezzamento di fatti circostanze, consente di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta;

che, infatti, la materiale congiunzione della procura al ricorso per equa riparazione de quo costituisce già un serio indice di riferimento di essa al processo in questione, indice supportato sia dalla sottoscrizione della ricorrente certificata autografa dal difensore, sia dalla specifica individuazione del Ministero dell’economia e delle finanze quale parte convenuta, sia mediante il richiamo dell’art. 6 della CEDU – dalla precisa indicazione dell’oggetto della causa, costituito dalla richiesta di indennizzo per l’irragionevole durata del processo presupposto;

che, a fronte di tali indici, perde rilievo il richiamo della procura alla “Corte di Appello territorialmente competente”, ove solo si considerino le incertezze interpretative della giurisprudenza di questa Corte sul punto, che hanno richiesto l’intervento risolutore delle Sezioni Unite con le sentenze nn. 6306 e 6307 del 2010;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato, con la conseguenza che la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà alla trattazione ed alla decisione della causa medesima, nonchè a regolare anche le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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