Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18378 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 09/07/2010, dep. 06/08/2010), n.18378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato LIPERA G,

rappresentato e difeso dagli avvocati CERVIA NICOLETTA, LATTANZI

CARLO GIOVANNI giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE CARRARA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

Sig. C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 11, presso lo studio dell’avvocato RISPOLI VALERIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato IARIA DOMENICO giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/2005 del TRIBUNALE di MASSA, SEZIONE

DISTACCATA DI CARRARA, depositata il 14/01/2005 R.G.N. 5190/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/07/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14 gennaio 2005 il Tribunale di Massa – sezione distaccata di Carrara – rigettava l’appello proposto da B.L. avverso la sentenza del 13 settembre 2002, con la quale il Giudice di Pace di Carrara aveva respinto per difetto di prova la domanda della B. volta ad ottenere la condanna del Comune di Carrara al pagamento di L. 3.953.000, oltre spese e di L. 1.000.000, a lei richieste dalla Casa Famiglia e da lei versate per l’ospitalita’ in quella struttura di un suo nipote gravemente handicappato e poi deceduto nel (OMISSIS).

Avverso siffatta decisione ricorre la B., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Carrara.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Si pone, con il ricorso, la questione se le spese sostenute dalla ricorrente, prima che il nipote fosse assegnato alla casa Famiglia, su consiglio delle Assistenti sociali del Comune, che la avrebbero anche invogliata a pagare per poi vedersi restituita la somma dal Comune stesso, debbano essere restituite, ovvero se sussista, nella specie, in capo al Comune, indipendentemente dalla disponibilita’ dell’interessata, l’obbligazione di rifondere alla B. le somme erogate nel periodo antecedente l’inserimento del nipote nella struttura.

2. – In punto di fatto va posto in rilievo che la B. aveva un nipote affetto da gravissimo handicap, e del quale si interessava perche’ abbandonato dai genitori per cui fin dal 1997 era seguito dai servizi sociali del Comune di Carrara, che si accollo’ interamente i relativi oneri.

Il nipote venne riconosciuto in situazione di gravita’ in virtu’ della L. n. 104 del 1992.

Il G.O.M. (gruppo operativo multidisciplinare) del distretto di Marina di Carrara aveva proposto l’inserimento del nipote in idonea struttura, individuata nella Casa Famiglia di Castagneto dell’Associazione Papa Giovanni XXIII. La proposta fu oggetto di incertezze burocratiche sulla individuazione dei soggetti competenti a sostenere gli oneri conseguenti.

La B., pur di offrire assistenza concreta al nipote, si dichiaro’ disponibile a farsi carico anticipatamente della retta giornaliera e pagarla alla Casa famiglia.

La permanenza del nipote in quella struttura conobbe fasi alterne; il nipote fu sottoposto a tutela provvisoria e poi ad un curatore; in seguito fu trasferito alla casa di pronta accoglienza Savignano a (OMISSIS).

Una struttura piu’ idonea fu rinvenuta nel 2001 nella comunita’ dei Santi Pietro e Matteo di (OMISSIS), da cui il nipote si allontano’ e una volta riconosciuto paziente psichiatrico venne preso in carico dalla ASL presso la RSA Michelangelo di (OMISSIS).

La Casa Famiglia richiese alla B. la prima retta dell’importo di L. 3.953.000, che ella verso’.

Alla richiesta del pagamento della seconda retta ella si rifiuto’ e il Comune, dopo aver concluso il procedimento, “ha poi sostenuto tutti gli oneri derivanti dall’inserimento” del nipote nella Casa famiglia, pagando anche la rata insoluta.

Si tratta di circostanze pacifiche tra le parti.

La B. con citazione del 7 ottobre 1998 citava il Comune avanti al Giudice di pace per sentire condannare il Comune, tra l’altro, alla restituzione della somma anticipata.

Il Giudice di pace rigettava la domanda “in quanto non provata”.

Su appello della B. il Tribunale confermava la sentenza di primo grado, argomentando che nessun rimborso della somma versata compete alla B. perche’ solo dalla conclusione del procedimento il Comune resta obbligato, in virtu’ della legislazione vigente, all’adempimento dei suoi obblighi, ovvero perche’, ritiene il giudice dell’appello, in base alla normativa i diritti all’assistenza socio – sanitaria dell’handicappato non sorgono automaticamente, ma solo a seguito di accertamenti valutativi, che evidenzino la situazione effettivamente di grave disabilita’ del soggetto interessato.

3. – Infatti, argomenta il giudice dell’appello che la B. non avrebbe provato ne’ la esistenza del diritto (le acquisizioni istruttorie sono effettivamente inadeguate ed imprecise – p. 2 sentenza impugnata) e, comunque, al reclamato stato di bisogno, in base all’attuale legislazione, non corrisponde un diritto automatico ben definito e diretto, perche’ la relativa assistenza da parte della Pubblica Amministrazione implica sempre un intervento valutativo del singolo caso, da rapportare con le possibilita’ e le risorse effettivamente spendibili.

Il giudice dell’appello, poste queste premesse in diritto, che sono pienamente da condividere, aggiunge che nella vicenda in esame il fatto che vi fosse una fattiva collaborazione da parte delle assistenti sociali, tanto che furono loro ad individuare la struttura idonea per il ricovero dopo vari fallimenti precedenti, non implica assolutamente che tutto il peso della relativa assistenza fosse gia’ interamente a carico del Comune (p. 4 – 5 sentenza impugnata).

Il giudice dell’appello indica la normativa applicabile nel caso in esame e si sofferma anche sulla condotta delle Assistenti sociali, per dedurne, correttamente, che esse non potevano impegnare il Comune.

4. – Cio’ posto, osserva il Collegio che tuttavia la fattispecie andava inquadrata in una prospettazione costituzionalistica, che non consente una parcellizzazione o una scissione dell’intervento assistenziale, tanto vero che il Comune, come esso riconosce, ha poi pagato la “retta insoluta” richiesta dalla Casa Famiglia alla B..

Cio’ che ha omesso di considerare il giudice dell’appello e’ che la normativa, statale e regionale, andava inquadrata e interpretata alla luce degli artt. 2 e 32 Cost., che nel loro combinato disposto impongono al giudice, cosi’ come alla P.A. di interpretare le norme ordinarie secondo i criteri di solidarieta’ sociale e della protezione del diritto alla salute come diritto fondamentale.

Vale a dire che queste norme costituzionali non possono non investire anche l’approccio interpretativo delle norme ordinarie, altrimenti esse avrebbero solo una caratura “programmatica” che e’ ormai respinta sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina.

In altre parole, il diritto all’assistenza socio sanitaria del disabile, e’ un diritto assoluto ed inviolabile che non puo’ trovare impedimento o disgregarsi nell’attesa della conclusione del relativo procedimento di accertamento e di valutazione da parte dell’ente competente, in specie quando esso necessiti di immediati sostegni o terapie.

5. – Cio’ detto, se e’ pienamente da condividere l’argomentare del giudice dell’appello che tale diritto, anche nei suoi risvolti economici, non e’ soggetto ad automatismo, ma necessita di un provvedimento amministrativo che solo stabilisca la legittimita’ della richiesta dell’interessato, e’ altresi’, incontestabile che l’impegno e le conseguenti obbligazioni ex lege a carico dell’ente competente sono fondate e traggono il loro ubi consistam dal dovere di solidarieta’ sociale da realizzare in concreto e non in astratto, al punto che esso diritto e’ tutelabile, come ormai ritengono i giudici del merito e autorevole dottrina, utilizzando l’art. 700 c.p.c. (es. Tribunale Roma, 17 dicembre 2002).

Tale impostazione si ricava anche dalla Carta di Nizza del 7 dicembre 2000 richiamata, ratione temporis, dal Trattato di Lisbona e che attualmente ha pieno valore giuridico essendo il Trattato in oggetto entrato pienamente in vigore dal 1 dicembre 2009.

Infatti, la Carta, sia al capo 3^ – rubricato Uguaglianza – con l’art. 26 riconosce e rispetta i diritti dei disabili di beneficiare di misure intese a garantire l’autonomia, l’inserimento sociale e la partecipazione alla vita della comunita’ sia al capo 4^ – rubricato Solidarieta’ – tratta della protezione della salute, per la quale si afferma che nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attivita’ dell’Unione e’ garantito un alto livello di protezione della salute umana.

Il che conferma, se ci fosse bisogno, che ormai la solidarieta’ e’ un principio immanente, anche a livello europeo, nella interpretazione della normativa di specie.

Nel caso in esame la domanda proposta dalla B. e’ una domanda di regresso, ovvero, di restituzione di somme anticipate per agevolare un immediato inserimento di recupero del nipote.

In funzione di tale domanda, il giudice dell’appello avrebbe dovuto prendere atto che il procedimento sul caso concreto si era concluso con l’accertamento della effettiva gravita’ dell’handicap, la quale – come pacifico – al Comune era ben nota prima della data di conclusione del procedimento stesso, per cui la obbligazione del Comune non poteva, come ha ritenuto il giudice del merito, essere posticipata rispetto alla insorgenza del diritto, ma deve necessariamente risalire alla data di verificato riconoscimento della condizione di handicappato (nella specie risalente al 1997).

Per cui, ove, come nella specie, nel periodo intermedio, l’onere economico sia stato gia’ di fatto assunto solidaristicamente in funzione gestoria da altro soggetto, questi ha diritto a ripetere dall’ente preposto la somma anticipata.

Cio’ in considerazione , appunto, dello spessore costituzionale del diritto alla salute, come gia’ evidenziato, che, nel caso in esame, esalta la valenza dell’intervento anticipatorio di spesa anche in una prospettiva di concreta solidarieta’ verso soggetti in gravi difficolta’.

Infatti, l’impegno della B. ad anticipare la retta, pur di dare concreto aiuto al nipote, gia’ riconosciuto dal Comune come soggetto disabile, si configura come una sorta di negotiorum gestio, attesa la utilita’ e, nella specie, necessita’ iniziale , tipico requisito di cui all’art. 2028 c.c., onde soccorrere il nipote gravemente disabile, teso ad accelerare nei limiti del possibile il suo recupero.

Per queste ragioni e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., il ricorso va accolto e la impugnata sentenza cassata, per cui il Comune va condannato a restituire le spese anticipate dalla B., ovvero, L. 3.953.000, convertite in Euro 2041,55 oltre gli interessi legali dall’esborso.

Sono compensate le spese dei precedenti gradi e il Comune va condannato alle spese del presente giudizio di cassazione, che sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., cassa la sentenza impugnata a condanna il Comune a restituire alla ricorrente le spese anticipate, ovvero L. 3.953.000, convertite in Euro 2041,55 oltre gli interessi legali dall’esborso; compensa le spese dei precedenti gradi e condanna il Comune alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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