Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18377 del 26/07/2017

Cassazione civile, sez. III, 26/07/2017, (ud. 26/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8383-2014 proposto da:

M.G., T.G., in nome proprio e quali

esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore

M.F., elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 106,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO VALORI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato AURELIO ROSARIO RAIOLA giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO ZUCCHINALI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ELIANA TODESCHINI giusta procura

speciale a margine del controricorso; AZIENDA OSPEDALIERA PAPA

GIOVANNI XXIII (già AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI DI

BERGAMO”) in persona del Direttore Generale Dott. N.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso

lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ENNIO BUCCI giusta procura speciale in calce

al controricorso;

ALLIANZ SPA (già RAS SPA conferitaria dell’AZIENDA DI LLOYD

ADRIATICO SPA), in persona dei procuratori dr. C.A. e

dr.ssa G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA

88, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 688/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 29/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 29/4/2013, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da M.G. e T.G., in proprio e quali genitori della figlia minore M.F., diretta alla condanna di R.S., dell’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo e della Lloyd Adriatico Assicurazioni s.p.a. (in seguito Ras s.p.a. e infine Allianz s.p.a.), al risarcimento dei danni subiti dagli attori per effetto delle condotte asseritamente negligenti tenute dalla R. (quale medico chiamata ad assistere la T. in fase di gravidanza) e dai medici dell’azienda ospedaliera convenuta, in occasione dell’assistenza precedente, contestuale e successiva – al parto della T.;

che, in particolare, gli attori hanno ascritto, alle colpevoli condotte professionali dei convenuti (assicurati dalla compagnia chiamata in causa), i gravi danni alla salute subiti alla nascita dalla piccola F. e, conseguentemente, i danni sofferti dai genitori in ragione di quelli;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come del tutto correttamente il primo giudice avesse escluso il ricorso di eventuali forme di negligenza, di imprudenza o di imperizia, ovvero di condotte comunque contrarie ad altri parametri di colpa specifica, nel comportamento della R. e dei medici dell’azienda ospedaliera convenuta, tanto essendo emerso ad esito delle indagini tecniche eseguite nel corso del giudizio;

che, avverso la sentenza d’appello, M.G. e T.G., in proprio e nella spiegata qualità, hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi d’impugnazione;

che l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo, la Allianz Assicurazioni s.p.a. e R.S. resistono con controricorso;

che la Allianz Assicurazioni s.p.a. e R.S. hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 61,115,116,132 e 196 c.p.c., nonchè per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale disatteso la domanda degli attori sulla base di un’acritica ricezione delle considerazioni dettate nella consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio, senza fornire adeguate giustificazioni al rigetto delle censure critiche avanzate dagli stessi ricorrenti in sede d’appello, con particolare riguardo alle lacune, alle omissioni e ai passaggi contraddittori rilevabili dalle relazioni tecniche fatte proprie dai giudici di merito;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1218,1226,2043,2056 e 2059 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte d’appello erroneamente disatteso l’impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti ai fini del riconoscimento dei danni dagli stessi sofferti a seguito del fatto illecito contestato a carico delle controparti, anche in relazione ai parametri di quantificazione specificamente riproposti e analizzati nel corpo del ricorso;

che il primo motivo è inammissibile e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo;

che, al riguardo, osserva il collegio come, attraverso le argomentazioni critiche illustrate con le proposte doglianze, gli odierni ricorrenti si siano limitati a sollecitare questa Corte di cassazione a una rilettura, nel merito, degli elementi di prova complessivamente acquisiti ed elaborati in sede tecnica, in contrasto con le competenze istituzionali del giudice di legittimità;

che, sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in sede di legittimità, la denuncia di un vizio consistente nell’acritica adesione del giudice ai contenuti della consulenza tecnica di primo grado, pur in presenza di elementi richiedenti uno specifico esame, non può limitarsi alla generica espressione della doglianza di motivazione inadeguata, essendo, invece, onere della parte, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere limitato del mezzo di impugnazione, di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali si invoca il controllo di logicità sub specie dell’apprezzamento della causalità dell’errore, ossia della decisività di tali circostanze; ed a questi fini non basta fare menzione, senza alcuna indicazione, sia pur sintetica e riassuntiva, delle relative osservazioni critiche, di una relazione tecnica di parte, come documento non considerato dal giudice a quo, poichè, in tal guisa, quand’anche si dia per certo il contenuto critico del documento, non è dato apprezzarne la rilevanza nel senso suesposto, atteso che la contestazione dell’esattezza delle conclusioni dell’espleta consulenza mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse delle diverse valutazioni espresse dal consulente tecnico di parte non serve, di per sè, ad evidenziare alcun errore delle prime – con conseguente insufficienze della motivazione della sentenza che ad esse si sia limitata a riferirsi -, ma solo la diversità dei giudizi formulati dagli esperti (Sez. 3, Sentenza n. 7078 del 28/03/2006, Rv. 587897 – 01);

che, con specifico riguardo al caso di specie, pur avendo gli odierni ricorrenti articolato analiticamente le proprie censure d’indole tecnica in coerenza alle diverse valutazioni espresse dai propri consulenti (anche sotto il profilo delle denunciate incongruità o delle omissioni riferite alla consulenza redatta dall’ausiliario dell’ufficio), gli stessi risultano aver propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze asseritamente dalla stessa non considerate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia;

che, pertanto, occorre rilevare come, attraverso le odierne censure, i ricorrenti altro non prospettino se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità;

che, con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale, così come il giudice di primo grado, giustificato in modo incongruo la condanna degli odierni ricorrenti al rimborso delle spese di lite in favore di controparte;

che il motivo è inammissibile;

che, sul punto, osserva il collegio come entrambi i giudici del merito si siano correttamente allineati, nel governare la regolazione delle spese di lite, al canone legale della soccombenza;

che, ciò posto, i ricorrenti non risultano aver adeguatamente specificate nè l’an nè il quomodo dell’eventuale sottrazione degli stessi giudici di merito alla corretta applicazione dei parametri normativi previsti per la liquidazione delle spese di lite;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, accertata la complessiva infondatezza di tutte le censure articolate dai ricorrenti, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA