Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18377 del 12/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18377 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE
sul ricorso 8807-2018 proposto da:
BARONE MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA
RUSSO, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORI BIANCA;
– ricorrente Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, RISCOSSIONE SICILIA SPA;
– intimate avverso l’ordinanza n. 5347/2018 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2018 dal Presidente Relatore Dott.
M RCI ,0 I A CORVI S.
Data pubblicazione: 12/07/2018
Rilevato che è stata richiesta di ufficio la correzione dell’errore
materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 5347/18
laddove è stata omessa la declaratoria che della sussistenza dei
pCesupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
rilevato che l’istanza è fondata;
ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione ;
P.Q. M.
dispone la correzione della ordinanza in questione nel senso che
nella motivazione nonché nel dispositivo vada inserita l’espressione:
“Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater
decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la ricorrente è tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
l’impugnazione.”
Così deciso in Roma, 20/6/2018
Il Presidente est.
dott. Mar ello Iacobellis
letto l’art. 391 bis c.p.c.;