Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18376 del 12/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18376 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso 8510-2018 proposto da:
BELLUCCI MAURIZIO RICORSO) NON DEPOSITATO Al. 26
NIARZO 2018;
– ricorrente contro
AGENZI \ DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOC ATURA GENERALE 1)IU,L0
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 3618/5/2017 della COMMISSIONI
TRIBUTARIA RIX;IONALE di ROMA, depositata il 20/06/2017;
Data pubblicazione: 12/07/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2018 dal Presidente Relatore Dott.
MARCI L1COBITLIS.
Ric. 2018 n. 08510 sez. MT – ud. 20-06-2018
-2-
Rilevato che il ricorso proposto da Bellucci Maurizio, notificato il
19/1/29018, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369
c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del
26/3/2018.
improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate in complessivi C 2.000,00, oltre spese prenotate a debito;
Considerato che ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente
alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del
giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi C 2.000,00
oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 20/6/2018
Il Presidente
Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di