Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18376 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 09/07/2019), n.18376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28717/2014 R.G. proposto da:

Lido Eden di D.V. s.a.s., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via G.

Ferrari 4, presso l’avv. Giulio Simeone, rappresentata e difesa

dall’avv. Alfredo Zaza d’Aulisio giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Gaeta, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma – Sezione staccata di Latina), Sez. 40, n. 2449/40/14 del 20

marzo 2014, depositata l’11 aprile 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio

2019 dal Consigliere Raffaele Botta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini ICI per l’anno 2005 riguardante un terreno di proprietà della società contribuente in località (OMISSIS) cui il Comune attribuiva la qualità di area edificabile e che il ricorso del contribuente era respinto nei due gradi di merito.

2. Ritenuto che l’ente locale intimato non si è costituito.

3. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte.

4. Considerato che dei tre motivi di ricorso, illustrati anche con memoria, assumerebbe valore assorbente il primo, con il quale la parte ricorrente denuncia tra l’altro violazione e falsa applicazione della L.R. n. 24 del 1998, art. 27, il quale stabilisce che le indicazioni del piano paesaggistico regionale prevalgono sulle previsioni dei piani regolatori comunali, sicchè il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 25506 del 2006 non potrebbe fornire adeguato supporto argomentativo alla sentenza impugnata.

5. Considerato, tuttavia, in via preliminare, che il ricorso per cassazione risulta notificato per posta con raccomandata con avviso di ricevimento e che tale avviso non è stato però prodotto in giudizio, nè è stata presentata da parte ricorrente istanza di rimessione in termini offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivata nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso.

6. Considerato che ciò comporta, secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. S.U. n. 627 del 2008; Cass. n. 18631 del 2018), l’inammissibilità del ricorso.

7. Ritenuto che in ragione della mancata costituzione della parte intimata non debba provvedersi sulle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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