Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18375 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/07/2017, (ud. 10/03/2017, dep.26/07/2017),  n. 18375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25386-2015 proposto da:

ZURICH INSURENCE PLC, in persona del suo procuratore Speciale dott.

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M., PA.MA., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA BAGLIVI GIORGIO 8, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

BROZZI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO

BORRANI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

MA.FA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2012/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Zurich Insurance PLC ha proposto ricorso per cassazione contro P.M. e Pa.Ma., nonchè contro Ma.Fa., avverso la sentenza del 1 luglio 2015, con cui la Corte d’Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del marzo del 2010, che aveva provveduto sulla domanda proposta da P.M. e su quella proposta con atto di intervento dal fratello M., intese ad ottenere l’accertamento dell’esclusiva responsabilità del Ma., assicurato presso la società ricorrente, nella causazione della morte di S.F. (rispettivamente madre e coniuge dei P.), a seguito dell’investimento della stessa da parte del Ma. alla guida della moto di sua proprietà, mentre la de cuius attraversava una strada in (OMISSIS).

Il Tribunale aveva rigettato le domande, reputando il concorso di colpa nella causazione dell’evento della S. nella misura del 30% e ritenendo che, in conseguenza le somme corrisposte stragiudizialmente dalla società assicuratrice coprivano i danni.

2. La Corte territoriale, invece, sull’appello dei P., in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto l’esclusiva responsabilità del motociclista nella causazione dell’evento ed ha anche accolto l’appello proposto riguardo al quantum, liquidando a favore di ognuno dei danneggiati ulteriori somme a titolo di danno iure proprio ed una somma iure hereditario a loro favore da dividere pro quota.

3. Al ricorso per cassazione, affidato a due mezzi, hanno resistito con congiunto controricorso i P..

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1 e non sono state prese conclusioni dal Pubblico Ministero.

I resistenti hanno depositato una memoria tardivamente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso si fa valere “violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: nullità della sentenza per violazione dell’art. 190 C.d.S., commi 2 e 5, artt. 1227,2054 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. in ordine al riconoscimento della esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo”.

Il motivo, in primo luogo, assume di voler criticare la motivazione con cui la corte capitolina ha ritenuto di escludere una corresponsabilità della vittima nella causazione del danno, ma lo fa riferendosi solo alla parte finale della stessa ed omettendo di considerare la parte precedente.

Infatti, la critica viene riferita alla parte della motivazione, che è stata enunciata nei seguenti termini: “La larghezza della carreggiata dell’attraversamento da parte della donna da sinistra a destra, con margini temporali sufficienti per il tempestivo avvistamento della stessa da parte del motociclista, e dall’altro la velocità eccessiva del motociclista nel giungere in zona con attraversamento pedonale (circa 18 m prima), a ridosso di un’area di mercato, e in orario di punta del traffico cittadino (h. 8,45), denotano la responsabilità esclusiva del conducente della moto in ordine alla produzione del sinistro, essendo stata la sua condotta di guida causa unica ed efficiente dell’investimento del pedone, per distrazione nella guida nonostante l’eccesso di velocità, come si evince dalla mancanza di tracce di frenata, ovvero dalla incapacità di adottare un immediato mutamento di direzione, o altra manovra di emergenza idonea. Emerge, in particolare, dall’indagine autoptica svolta dal medico legale Dott.ssa B.M. nel procedimento penale nei confronti del Ma. in relazione al reato ex art. 589 c.p., che le cause del decesso di S.F. si identificano in uno shock emorragico terminale a grave politrauma e che tale causa di morte non può non ricondursi direttamente alla trasmissione di una notevole quantità di energia al corpo della vittima da parte di un mezzo animato da cospicue masse velocità. Il risarcimento spetta conseguentemente per l’intero, imputandosi il sinistro a fatto e colpa esclusivi del motociclista.”.

Senonchè, prima di essa la Corte si è così espressa: “Nella fattispecie non ci sono testimoni oculari. La ricostruzione si basa quindi sulle dichiarazioni del motociclista Ma.Fa. e sui dati oggettivi rilevati dai vigili urbani. Nel rapporto dei vigili urbani il luogo del sinistro descritto nei seguenti termini: strada a due carreggiate separate da isola spartitraffico rialzata con marciapiedi su entrambi i lati. Sulla carreggiata lato area mercato, percorsa dal motoveicolo, insiste segnaletica verticale di divieto di fermata e all’intersezione con la (OMISSIS) regolato dal impianto semaforico è presente attraversamento pedonale (e cioè a metri 18 circa, prima del punto d’urto). Sul manto stradale in prossimità del ciglio del marciapiede lato mercato sono state rilevate delle tracce ematiche circoscritte in un cerchio di circa 1 m di diametro il cui centro dista dal ciglio del marciapiede circa 1 mt. Al suolo asciutto non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo investitore. Le auto in sosta erano a sinistra della carreggiata percorsa dal motociclista. Si desume da tali dati che la donna, sbucando dalle auto in sosta, stava attraversando la strada da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia del motociclista, e mancava meno di 1 m a che ella raggiungesse il marciapiede. A fronte di ciò le dichiarazioni del Ma. ai vigili urbani (…percorrevo (OMISSIS) quando improvvisamente da sinistra verso destra rispetto alla mia direttrice di marcia un pedone ha attraversato la carreggiata tenendo lo sguardo diritto e sbucando dalle auto in sosta, non ho avuto tempo nè modo di evitare di urtarla….) appaiono meramente difensive.”.

Come si vede in questa parte risulta riferito un elemento importante, cioè che la vittima si trovava, al momento dell’investimento a meno di un metro dal marciapiede su cui, completando l’attraversamento da sinistra verso destra, rispetto al senso di marcia del motociclista, doveva pervenire.

L’assumere come oggetto di critica solo la parte finale della motivazione integra una inidoneità allo scopo del motivo, perchè la critica in questo modo non si correla all’effettivo tenore della sentenza impugnata.

Ne segue che per ciò solo il motivo presenta un profilo di inammissibilità.

Peraltro, sotto l’apparenza della denuncia della violazione delle norme di diritto che evoca, in realtà si risolve nella sollecitazione ad un controllo della parte di motivazione resa dalla corte territoriale sulla base di una critica alla valutazione delle risultanze probatorie e non denuncia un vizio di violazione delle norme de quibus nemmeno sotto il profilo del c.d. vizio di sussunzione.

La circostanza che la vittima abbia violato, nell’attraversare, la norma del c.d.s. in ragione della distanza del semaforo pari a 18 metri viene prospettata come un dato la cui influenza sul piano causale nella verificazione dell’evento dovrebbe automaticamente dedursi, mentre ciò non risulta dalle risultanze che vengono evocate ed anzi dalla completa considerazione della motivazione l’elemento del verificarsi l’impatto ad un metro dal marciapiede evidenzia una circostanza che, apprezzata sul piano logico, palesa, di per sè, sebbene sul piano astratto, che l’attraversamento in violazione della norma di cui trattasi non ha avuto incidenza causale, in quanto era quasi stato completato, nel mentre, non risultando la larghezza della semicarreggiata attraversata non è possibile considerare che la brevità del tratta da attraversare renda irrilevante il dato della distanza dal marciapiede.

Queste considerazioni rendono il motivo, pur apprezzato sotto il profilo del c.d. vizio di sussunzione, privo di fondamento.

Quanto alla violazione dei paradigmi dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., si rileva, inoltre, che essa non è conforme al modo in cui l’ha identificata Cass. sez. un. n. 15698 del 2016.

2. Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione degli artt. 1226,2056 e 2697 c.c.e art. 115 c.p.c. in ordine ai criteri di liquidazione adottati ed inerenti la valutazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto”, nonchè “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in ordine ai criteri di valutazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto”.

Il motivo è inammissibile perchè non si fa carico della circostanza che la motivazione, relativa alla liquidazione di quello che la Corte territoriale ha chiamato danno morale, è stata fatta con espresso richiamo alle diffuse argomentazioni svolte alle pagine 8-10, delle quali la ricorrente si disinteressa, sicchè è pretestuosa l’accusa alla sentenza impugnata di non avere personalizzato la liquidazione.

Si fa poi riferimento a non meglio identificata documentazione in manifesta violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il motivo è inammissibile.

3. Il ricorso è, conseguentemente, rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro settemilaottocento, oltre duecento per esborsi, nonchè alle spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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