Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18375 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 09/07/2019), n.18375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2176-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO

TURCHI, ALESSANDRO TURCHI, giusta procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/2013 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 25/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/05/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

KATE TASSONE che ha concluso per la fondatezza per quanto di ragione

del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo motivo;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato TURCHI che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 105/11/13 pubblicata il 25 novembre 2013 la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Modena n. 193/04/2008, ha accolto il ricorso proposto dalla Azienda Unità Sanitaria Locale di (OMISSIS) avverso il silenzio rigetto formatosi ad opera dell’Agenzia delle Entrate rispetto ad un’istanza di rimborso di IRAP per l’anno 2002 e relativa a spese per personale dipendente disabile erogate da ente pubblico. La Commissione Tributaria Regionale ha considerato che non era maturato il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in quanto questo decorre dal momento della liquidazione definitiva del tributo e dal conseguente saldo del versamento e non dal versamento di acconti come ritenuto dal giudice di primo grado, e, inoltre, la documentazione prodotta attestante il numero di dipendenti disabili era sufficiente a provare il diritto al rimborso stesso non essendo prevista per legge alcuna documentazione aggiuntiva ai fini della prova in questione.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi.

Resiste l’Azienda Unità Sanitaria Locale di (OMISSIS) con controricorso.

Il ricorso è stato chiamato all’odierna pubblica udienza a seguito di avviso notificato a mezzo PEC con invio telematico perfezionatosi il 5 aprile 2019.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla ritenuta decorrenza del termine decadenziale dall’epoca del versamento del saldo anzichè da quella del versamento di cui si chiede il rimborso.

Il motivo è infondato. Come correttamente affermato dalla sentenza impugnata, il decorso del termine di prescrizione all’epoca del saldo anzichè a quella del versamento di acconti di cui si chiede il rimborso, non può essere limitato al caso in cui la determinazione dell’an o del quantum del debito è successiva all’epoca del versamento degli acconti stessi, ma anche allorchè la possibilità della contestazione dell’imposta non dovuta è successiva. D’altra parte il caso in esame può anche farsi rientrare nell’ipotesi in cui all’epoca del versamento dell’acconto in contestazione, non era determinato il debito, in quanto il conteggio del numero dei dipendenti disabili che determinava la quantificazione dell’imposta IRAP da rimborsare è avvenuto in epoca successiva al versamento dell’acconto, e solo dopo tale quantificazione poteva essere determinata la somma da chiedere in rimborso. Ciò è tanto più vero in considerazione del metodo “retributivo” con cui viene determinato il valore della produzione e, conseguentemente, la base imponibile dell’azienda in esame, e da cui consegue, come correttamente osservato dal giudice dell’appello, l’esigenza del versamento di acconti mensili, mentre l’intera imposta può essere determinata solo al termine dell’anno fiscale all’epoca del versamento del saldo. Pertanto la fattispecie in esame può ben farsi rientrare nel caso contemplato dalla giurisprudenza in materia di questa Corte e citata nella sentenza impugnata, secondo cui il termine di decadenza decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti in quel momento complessivamente dovuto oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’an o del quantum dell’obbligazione fiscale.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, dell’art. 2697 c.c., del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, nonchè della L. n. 68 del 1999, art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’onere probatorio del diritto al rimborso ed al quale la contribuente non avrebbe ottemperato con la documentazione prodotta relativa al numero dei dipendenti disabili. Il motivo è fondato. L’efficacia probatoria dell’autodichiarazione del contribuente è esclusa in materia tributaria in virtù del principio secondo il quale l’autocertificazione ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, e ciò tanto più nel contenzioso tributario, in cui trova ostacolo insuperabile nella previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, giacchè la sua ammissione finirebbe per introdurre in tale processo – eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale – un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo (Cass. nn. 703 del 2007, 16348 del 2008, 6755 del 2010). Nè può affermarsi che il “prospetto informativo disabili” trasmesso all’ufficio collocamento L. 68 del 1999, ex art. 9, comma 6, sia atto amministrativo assistito da presunzione di legittimità, in quanto tale atto non è emanato in forza della pubblica funzione svolta ma iure privatorum in forza della sua posizione di contribuente.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per la liquidazione del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia in diversa composizione che provvederà ad un nuovo giudizio tenendo conto di quanto sopra affermato.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo;

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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