Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18375 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 06/08/2010), n.18375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato BOLOGNA

GIULIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato FIUMARA PIERO LUIGI

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA SPA (OMISSIS), in persona del suo procuratore speciale

Sig. A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GENTILE CARMELO giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ITAL INCENDIO VITA & RISCHI DIVERSI ASSIC SPA,

R.G.

(OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 19694-2006 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO

D’AQUINO 119, presso lo studio dell’avvocato FAMIANI SALVATORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GATTO PAOLO giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

e contro

ASSITALIA SPA, V.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 196/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

emessa il 03/03/2005, depositata il 31/03/2005 R.G.N. 1191/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato PIERO LUIGI FIUMARA;

udito l’Avvocato CARMELO GENTILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 18 agosto 1989 V.L. e D.L. hanno convenuto in giudizio innanzi al tribunale di Messina la Società Italiana Incendio, Vita e Rischi Diversi s.p.a. nonchè R. G. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti patiti da essi attori in occasione del sinistro stradale verificatosi il 22 gennaio 1989.

Hanno esposto, in particolare, gli attori che mentre l’autovettura Fiat Ritmo (OMISSIS) di proprietà del V. e dallo stesso condotta percorreva – ad andatura regolare, mantenendo la propria destra – la strada nazionale G. era entrata in collisione con la vettura Fiat (OMISSIS), di proprietà di R. G., dallo stesso condotta e assicurata presso la Italiana Incendio Vita e Rischi Diversi s.p.a. che percorreva la stessa strada in direzione opposta a velocità elevata e contromano e dalla collisione essi attori avevano riportato gravi lesioni personali mentre la vettura aveva riportato danni tali da renderla inservibile.

Costituitosi in giudizio il R. ha resistito alla avversa pretesa deducendone la infondatezza, atteso che il sinistro si era verificato secondo modalità diverse da quelle descritte dagli attori e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del V. al risarcimento dei danni patiti.

Ha esposto in particolare il convenuto che la collisione tra le due vetture si era verificata allorchè il V. – che percorreva la strada a forte andatura e a fari spenti – aveva perso il controllo del proprio mezzo.

Autorizzata la chiamata in causa della società assicuratrice della vettura del V., Assitalia s.p.a., questa ultima costituitasi in giudizio ha eccepito la improponibilità della chiamata perchè irrituale nonchè la prescrizione del diritto fatto valere nei suoi confronti, negando comunque, la responsabilità del proprio assicurato in ordine al verificarsi del sinistro.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adito tribunale con sentenza 11 dicembre 2000 – 21 maggio 2001 ha dichiarato cessata la materia del contendere tra gli attori e la Società Italiana Incendio, Vita e Rischi Diversi s.p.a. – contumace – per essere stati gli attori integralmente risarciti e tardiva la chiamata in causa della Assitalia s.p.a, con condanna del V. al pagamento in favore del R. della somma, rivalutata sino alla data di pubblicazione delle sentenza, di L. 11.456.000 a titolo di risarcimento danni.

Gravata tale pronunzia in via principale da V.L. e in via incidentale da R.G., nel contraddittorio di D.L. e della Assitalia s.p.a., nonchè della Società Italiana Incendio, Vita e Rischi Diversi s.p.a. che è rimasta contumace, la Corte di appello di Messina con sentenza 3-31 marzo 2005, ha rigettato entrambe le impugnazioni con conferma della sentenza di primo grado.

Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso V. L., affidato a 5 motivi, con atto 10 maggio 2006.

Resiste, con controricorso e ricorso incidentale, affidato a 4^ motivi, con atto 15 giugno 2006, R.G., con solo controricorso la Assitalia s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I vari ricorsi, avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. Nel corso della udienza di discussione la difesa di V. L., già attore in primo grado e in questa sede ricorrente principale, ha fatto istanza di rinvio della stessa, onde integrare il contraddittorio nei confronti della Società Italiana Incendio, Vita e Rischi Diversi Assicurazioni s.p.a., parte contumace del giudizio di appello e cui non risulta notificato il ricorso principale (nè quello incidentale).

3. La richiesta non può trovare accoglimento.

Come riferito in parte espositiva la sentenza di primo grado – che sul punto non risulta impugnata da alcuna delle parti e, quindi, al momento coperta da giudicato – ha dichiarato cessata la materia del contendere nei rapporti tra il V. e la Società Italiana Incendio, Vita e Rischi Diversi Assicurazioni s.p.a..

Contemporaneamente nè il ricorrente principale, nè quello incidentale hanno – in questa sede – svolto alcuna domanda nei confronti della predetta società.

E’ palese, di conseguenza, che quale che possa essere l’esito del presente giudizio – si concluda cioè lo stesso con l’accoglimento dei ricorsi o, piuttosto, con il loro rigetto – lo stesso non spiega alcun riflesso nei confronti della detta società, di cui – pertanto – non è necessaria la partecipazione al giudizio, atteso che – come pacifico – il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce al giudice di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l’inutile allungamento dei tempi del giudizio (cfr. Cass. 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., sez. un., 3 novembre 2008, n. 26373).

4. Con il primo motivo il ricorrente principale denunzia “violazione dell’art. 106 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5” per avere errato i giudici del merito nel ritenere la regolarità della procura alle liti posta a margine della comparsa di risposta del R. atteso che tale mandato non consentiva di proporre domande nuove, ovvero di estendere il thema decidendum.

5. La deduzione prima ancora che manifestamente infondata (cfr., in termini opposti, rispetto agli assunti invocati dal ricorrente, Cass. 29 settembre 2009, n. 20825, resa in una fattispecie identica alla presente) è inammissibile.

Come assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, il ricorso per cassazione – in ragione del principio di cosiddetta autosufficienza dello stesso – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere – particolarmente nel caso in cui si tratti di interpretare il contenuto di una scrittura di parte – a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 31 gennaio 2008, n. 2394, specie in motivazione;

Cass. 13 giugno 2007, n. 13845; Cass. 14 maggio 2007, n. 11460; Cass. 18 aprile 2007, n. 9245; Cass. 9 gennaio 2006, n. 79, tra le tantissime).

Il ricorrente per cassazione – pertanto – il quale deduca l’erronea interpretazione o l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale ha l’onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.

Pacifico quanto precede si osserva che il V. – come riferito sopra – denuncia che il mandato conferito dal R. al proprio difensore – a margine della comparsa di risposta di primo grado – prevedeva soltanto la “difesa” senza attribuire al detto difensore anche la facoltà di proporre domande riconvenzionali e che – pertanto – erroneamente i giudici del merito hanno ritenuto ammissibile la riconvenzionale spiegata da detto difensore.

E’ palese, quindi, alla luce delle considerazioni svolte sopra, che parte ricorrente non poteva limitarsi ad affermare che il giudice a quo avesse non valutato o malamente valutato il contenuto di detto mandato, ma doveva trascrivere in ricorso il suo contenuto, allo scopo di porre questa Corte nelle condizioni di apprezzare la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere della censura sviluppata.

6. Il giudice di secondo grado, confermando sul punto la pronunzia del tribunale ha dichiarato la decadenza dell’attore in primo grado a chiamare in causa la Assitalia s.p.a..

Hanno osservato, in particolare, quei giudici:

– il procuratore del V., già autorizzato con ordinanza del 7 marzo 1990 a chiamare in causa la Assitalia s.p.a. per l’udienza del 5 dicembre 1990, fu autorizzato nuovamente all’udienza dell’8 aprile 1992, dopo che la causa era stata in parte istruita con l’ammissione dell’interrogatorio formale deferito all’attore;

– anche nella vigenza del vecchio testo dell’art. 269 c.p.c. applicabile nella specie ratione temporis, l’attore era tenuto, a pena di decadenza, a chiamare in causa il terzo alla prima udienza, ove l’interesse alla chiamata fosse sorto a seguito delle difese svolte dal convenuto e i termini previsti per la citazione del terzo erano inderogabili e la loro violazione rilevabile d’ufficio.

7. Sia il ricorrente principale (con il secondo motivo) sia quello incidentale (con il primo motivo) denunziano – ancora – la sentenza impugnata lamentando “violazione dell’art. 106 c.p.c. e art. 269 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5” per avere sia il primo giudice che quello di appello ritenuto nulla e tardiva la chiamata in causa della Assitalia Assicurazioni s.p.a. a istanza del V..

Si osserva – infatti – che il codice di rito impone alla parte solo di formulare la richiesta di chiamata in causa del terzo alla prima udienza e la decadenza dal diritto si ha solo in caso di omissione di tale richiesta e la circostanza che la richiesta formulata tempestivamente da parte attrice ma non notificata al terzo per l’udienza prestabilita non comporta alcuna nullità o decadenza, anche perchè tra l’udienza di remissione in termini e quella di rinvio non è stata svolta alcuna attività istruttoria idonea a pregiudicare il principio del contraddittorio.

8. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

8.1. Come osservato sopra i giudici del merito hanno accertato, in linea di fatto, che nella specie il procuratore del V. è stato autorizzato – nel corso dell’udienza dell’8 aprile 1992 – a chiamare in causa la Assitalia s.p.a. dopo che la causa era stata in parte istruita con l’ammissione dell’interrogatorio formale deferito all’attore.

Non risultando che il V. (o il R.) abbiano impugnato con revocazione – ex art. 395 c.p.c., n. 3 – tale accertamento è palese – in limine la assoluta irrilevanza, al fine del decidere, della affermazione contenuta in ricorso (in contrasto con gli accertamenti in fatto compiuti dal giudice del merito) secondo cui al momento in cui il V. venne autorizzato (nuovamente) a chiamare in causa l’Assitalia non era stata svolta alcuna attività istruttoria (cfr.

Cass. 9 gennaio 2007, n. 213; Cass. 25 agosto 2006, n. 18498; Cass., sez. un., 20 giugno 2006, n. 14100; Cass. 18 gennaio 2006, n. 830;

Cass. 30 novembre 2005, n. 26091).

8. 2. Contemporaneamente si osserva che il presente giudizio è iniziato nel 1989 e nel quale, pertanto, non trovano applicazione, le modifiche al codice di rito, e in particolare all’art. 269, introdotte dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 (cfr., infatti, l’art. 92 di questa ultima legge).

8. 3. Sulla questione specifica, ora alla attenzione di questa Corte regolatrice, dopo alcune incertezze interpretative, si è – recentemente – pronunziata Cass. 11 gennaio 2008, n. 393, che – appunto in altra fattispecie soggetta al regime processuale anteriore alla L. n. 353 del 1900 – dopo ampia e articolata argomentazione da cui totalmente prescinde la difesa degli odierni ricorrenti e cui in questa sede si fa integrale riferimento ha enunciato – tra l’altro – il seguente principio di diritto: nel vigore del testo dell’art. 269 c.p.c. anteriore alla riforma del 1990, il mancato rispetto del termine assegnato dal giudice per la chiamata in causa del terzo, la sua proroga e la successiva chiamata del terzo nel termine prorogato non dava luogo ad una fattispecie di estinzione del processo sulla domanda proposta in confronto del terzo, ma ad inammissibilità della domanda, solo se la chiamata fosse stata eseguita dopo che nel processo le altre parti vi avessero svolto attività processuale diversa da quella attinente alla loro costituzione in giudizio.

8. 4. Pacifico quanto precede, non controverso – come notato sopra – che i giudici a quibus si sono puntualmente adeguati al detto principio – hanno, infatti, dichiarato la nullità id est la inammissibilità) della chiamata in causa dell’ Assitalia perchè eseguita dopo lo svolgimento di attività istruttoria – è palese la infondatezza del secondo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale.

9. Sia il ricorrente principale, con il terzo motivo, sia quello incidentale, con il secondo motivo, censurano la sentenza impugnata denunziando “violazione e falsa applicazione dell’art. 2952 c.c. dell’art. 101 c.p.c. e art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5” per avere i giudici del merito ritenuto prescritto il diritto del R. ad essere risarcito dalla Assitalia.

Con il quinto motivo il ricorrente principale lamenta, ancora, “violazione dell’art. 1917 c.c. e della L. n. 69 del 1990, art. 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5”, deducendone che “dalle superiori considerazioni emerge la ritualità, la ammissibilità nonchè la legittimità della chiamata in causa dell’ Assitalia assicurazioni che aveva l’obbligo di garantire i rischi per la circolazione dell’autovettura condotta dal V.”.

10. Tutti i riassunti motivi sono inammissibili, per carenza di interesse.

Accertato – in esito al rigetto del secondo motivo del ricorso principale e del primo motivo di quello incidentale – che correttamente i giudici di appello hanno dichiarato inammissibile la chiamata in causa della Assitalia da parte del V. è palese che è assolutamente irrilevante, al fine del decidere, verificare se il diritto esercitato nei confronti della Assitalia fosse, o meno, prescritto.

Anche nella eventualità – infatti – si dovesse per ipotesi accertare che il diritto fatto valere non era prescritto, non per questo potrebbe mai pervenirsi a un risultato utile per le parti ricorrenti, certo essendo che la accertata inammissibilità dell’atto di chiamata preclude, comunque, l’esame, nel merito, della pretesa azionata.

11. Ha affermato la sentenza impugnata che la presunzione di pari responsabilità scaturente dai capoverso dell’art. 2054 c.c., non risulta essere stata in concreto superata da idonei elementi di prova contrari.

Le due auto – infatti – sono state trovate a circa 40 metri di distanza l’una dall’altra, elemento che corrobora la tesi di una pari velocità elevata mantenuta dai conducenti; la mancata risposta all’interrogatorio formale consente al giudice solo di trarre argomenti di prova da valutare unitamente agli elementi probatori raccolti e non di dare per ammessi i fatti; il F. era trasportato sull’auto del R. ed era a lui legato da vincolo di parentela, sicchè la sua deposizione non fornisce elementi chiarificatori rilevanti; la compagnia del R. ha integralmente risarcito il conducente dell’altro veicolo e la persona sullo stesso trasportata; i CC non hanno elevato nei confronti del V. verbale di contravvenzione; l’incidente si è verificato alle ore 17 circa del mese di gennaio sicchè non vi è prova che la visibilità fosse del tutto esclusa; l’impronta lasciata sull’asfalto dalla ruota anteriore destra della FIAT Ritmo guidata dal V. denota il tentativo del pilota di sterzare decisamente verso destra e di evitare l’impatto con l’altro veicolo.

Tutte le circostanze acquisite testimoniano, dunque, di una condotta di guida imprudente ed inadeguata alle concrete circostanze del caso di entrambi i conducenti che, in prossimità di una semicurva ed in tratto di strada privo di pubblica illuminazione, avrebbero dovuto adeguare l’andatura in modo da permettere un controllo sicuro e tempestivo del veicolo e mantenere ciascuno la propria destra dovendo prevedere il sopraggiungere di veicoli in senso opposto.

12. Sia il ricorrente principale, con il quarto motivo, sia quello incidentale, con il terzo, censurano nella parte de qua la sentenza impugnata lamentando “violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5”.

13. Entrambi tali motivi sono – prima ancora che manifestamente infondati – inammissibili.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

13. 1. In merito alla denunziata “violazione dell’art. 2054 c.c.”, lamentata sia dal ricorrente principale come da quello incidentale (sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3) si osserva – in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescindono gli odierni ricorrenti e che nella specie deve ulteriormente ribadirsi – che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.

Il richiamato principio comporta – in particolare – tra l’altro che è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata (Cass. 15 febbraio 2003, n. 2312).

Quindi, quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina – il motivo è inammissibile, poichè non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass. 29 novembre 2005, n. 26048;

Cass. 8 novembre 2005, n. 21659; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145;

Cass. 2 agosto 2005, n. 16132).

In altri termini, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di cassazione).

Viceversa, la allegazione – come prospettate nella specie da parte del ricorrente – di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 5 giugno 2007, n. 13066, nonchè Cass. 20 novembre 2006, n. 24607, specie in motivazione; Cass. 11 agosto 2004, n. 15499, tra le tantissime).

Pacifico quanto precede si osserva che nella specie entrambi i ricorrenti pur invocando che i giudici del merito, in tesi, hanno malamente interpretato l’art. 2054 c.c., in realtà si limitano a censurare la interprefazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere dei ricorrenti inadeguata, sollecitando, così, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze.

13. 2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, in tema di incidenti stradali la ricostruzione della loro dinamica, come pure l’accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e della sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e la loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento della esistenza o esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico – giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Tra le tantissime, Cass. 14 luglio 2003, n. 11007; Cass. 10 luglio 2003, n. 10880; Cass. 5 aprile 2003, n. 5375;

Cass. 11 novembre 2002, n. 15809).

Pacifico quanto precede, atteso che i ricorrenti, lungi dal prospettare con i motivi ora in esame, vizi logici o giuridici posti in essere dai giudici del merito e rilevanti sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si limitano – contra legem e cercando di superare quelli che sono i ristretti limiti del giudizio di legittimità, il quale, contrariamente a quanto reputano le difesa delle parti ricorrenti,non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale sottoporre a un nuovo vaglio tutte le risultanze di causai – a sollecitare una nuova lettura delle prove raccolte in causa è palese la inammissibilità dei motivi di ricorso in esame.

13. 3. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, si osserva che il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve essere inteso a far valere carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nella attribuzione agli elementi di giudizio di un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, mentre non può, invece, essere inteso – come ora pretendono i ricorrenti – a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti (cfr. Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

13. 4. Il ricorrente incidentale censura – tra l’altro – la sentenza impugnata per avere la stessa affermato che il F. era trasportato sull’auto del R. ed era a lui legato da vincolo di parentela, sicchè la sua deposizione non fornisce elementi chiarificatori rilevanti, atteso che il teste non è suo parente, ma unicamente affine.

Anche sotto il profilo in questione la censura è, per più versi, inammissibile, per altro manifestamente infondata.

13.4.1. Censurando il ricorrente incidentale che erroneamente i giudici a quibus hanno affermato che la deposizione del F. non fornisce elementi chiarificatori rilevanti, è di palmare evidenza che era onere di detto ricorrente incidentale non limitarsi a censurare la sentenza per una imprecisione terminologica contenuta nella sentenza (avere qualificato di parentela anzichè di affinità il rapporto tra lo stesso ricorrente e il teste) ma trascrivere, in ricorso, il contenuto di detta deposizione onde consentire a questa Corte di valutare la fondatezza o meno della censura, cioè se nel contesto della stessa sono ravvisatali – in contrasto con quanto ritenuto dal giudice di appello – elementi chiarificatori quanto alle modalità con cui si è verificato il sinistro per cui è controversia (cfr. tra le tantissime, Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, nonchè le pronunce richiamate sopra, in sede di esame del primo motivo del ricorso principale).

13. 4. 2. Anche a prescindere da quanto precede comunque la deduzione è inammissibile per carenza di interesse.

I giudici del merito, infatti, ben lungi dall’affermare – come ritiene il ricorrente incidentale – che l’esito della lite sarebbe stato totalmente diverso ove fosse stato ritenuto, attendibile la deposizione del F. hanno precisato; osserva la corte che sia pure tenendo conto della deposizione resa dal teste F. e della mancata risposta all’interrogatorio deferito al V., la presunzione di pari responsabilità .. non risulta essere stata in concreto superata dà idonei elementi di prova contraria.

13. 4. 3. Comunque – concludendo sul punto – si osserva che è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento espresso dal giudice del merito quanto alla scarsa attendibilità del teste in questione in considerazione vuoi della circostanza che era trasportato sulla vettura condotta dal R., vuoi dei suoi rapporti, di affinità (ancorchè per evidente errore materiale definiti di parentela) con lo stesso R. (cfr. Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162; Cass. 19 gennaio 2007, n. 1188; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412, tra le tantissime).

13. 5. Inammissibili, da ultimo sul punto, devono essere dichiarate tutte le considerazioni svolte dal ricorrente incidentale per non avere i giudici del merito ritenuti per ammessi i fatti sui quali era stato deferito l’interrogatorio all’attore V..

Sia perchè – come evidenziato sopra – i giudici del merito hanno ritenuto che la presunzione di pari responsabilità non poteva ritenersi superata neppure tenendo presente la mancata risposto dei V. all’interrogatorio deferitogli, sia considerato che la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all’interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l’art. 232 c.p.c., a differenza dell’effetto automatico di fiata confessio ricollegato a tale vicenda dall’abrogato art. 218 c.p.c., riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio valutato ogni altro elemento di prova), onde l’esercizio di tale facoltà, rientrando nell’ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità (in termini, Cass. 28 settembre 2009, n. 20740.

Non diversamente, Cass. 13 marzo 2009, n. 6181).

14. Con il quarto motivo il ricorrente incidentale denuncia “difetto di motivazione in ragione del quantum da liquidare a titolo di risarcimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 5.

15. Al pari dei precedenti il motivo è manifestamente inammissibile, sia tenuta presente la sua assoluta genericità (e la sua formulazione in ispregio delle regole di cui all’art. 366 c.p.c.), sia considerato che – i giudici del merito hanno più che adeguatamente e congruamente motivato le conclusioni raggiunte richiamando sia la consulenza tecnica d’ufficio, sia la circostanza che le conclusioni di questa non sono state adeguatamente contrastata da una perizia di parte peraltro neppure allegata, sia – da ultimo – la puntuale e corretta applicazione, da parte del primo giudice, in sede di liquidazione dei danni per invalidità dei parametri comunemente seguiti dai giudici del tribunale di Messina.

15. Entrambi i ricorsi, in conclusione, risultati infondati in ogni loro parte, devono rigettarsi.

Quanto alle spese di lite di questo giudizio di cassazione mentre i ricorrenti devono essere condannati, in via tra loro solidale, al pagamento delle stesse – liquidate come in dispositivo – in favore della Assitalia s.p.a., sussistono giusti motivi onde disporre la totale compensazione di queste tra il L. e il R..

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi e li rigetta;

condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della Assitalia s.p.a. liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 1.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge;

compensa le spese nei rapporti tra i ricorrenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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