Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18374 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18374 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso 6711-2018 proposto da:
N1 NNNA CASTRUZIONI SRI„ RICORSO NON NOTIFICATO;

– ricorrente contro
CONIUNE DI BELVEDERE NIARITTIMO ;

– intimato avverso la sentenza n. 3798/3/2017 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il
28/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2018 dal Presidente Relatore Dott.
NIARCELLO IACOBIThLIS.

63.204

Data pubblicazione: 12/07/2018

Rilevato che il ricorso proposto da Manna Costruzioni s.r.l. non risulta notificato;

che il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione ne comporta la dichiaratoria di
inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgano a fortiori le stesse conseguenze che
derivano dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 12509 del
08/06/2011; Sez. 2, Sentenza n. 4595 del 07/05/1999);

Ai sensi dell’art. 13 comma I quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il

l’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma I quater

decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ilteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Roma il 20/6/2018

tlPrgiIeiìtrel.
dott. Mar llo acobellis

ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per

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