Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18374 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 06/08/2010), n.18374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 102, presso lo studio dell’avvocato

SERVELLO DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato NATALE

DOMENICO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA SANTIAGO DEL CILE 8, presso lo studio dell’avvocato EPIFANIO

ANTONIETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato GRILLO MARTINO

VALERIO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 540/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

SEZIONE AGRARIA, emessa il 14/05/2005, depositata il 16/06/2005

R.G.N. 126/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. FINOCCHIARO MARIO;

udito l’Avvocato PINO ELISEO STAROPOLI (per delega dell’Avv. MARTINO

VALERIO GRILLO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 24 marzo 2003 P.F. ha convenuto in giudizio innanzi al tribunale di Vibo Valentia, sezione specializzata agraria, R.N. e N.C..

Premesso di essere conduttore ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 49 sin dal (OMISSIS) – cioe’ dalla data della morte del proprio genitore – di un fondo rustico in (OMISSIS) l’attore ha riferito che, saldati i canoni dovuti dal defunto genitore, aveva concluso, verbalmente, un nuovo contratto di affitto pagando regolarmente i canoni alla proprietaria N.C. ma che nel 1997 parte del fondo era stato abusivamente occupato da R. N. che con atto (OMISSIS) lo aveva convenuto innanzi al tribunale di Vibo Valentia chiedendone la condanna al rilascio del fondo in discussione sul presupposto di esserne divenuto proprietario ma detto tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza ratione materiae sussistendo la competenza del tribunale di quella stessa citta’ sezione specializzata agraria.

Tutto cio’ premesso l’attore ha chiesto che l’adita sezione – accertata la sua qualita’ di conduttore del fondo – condannasse il R. al rilascio dello stesso e entrambi i convenuti al risarcimento dei danni. Solo in via subordinata l’attore ha chiesto fosse dichiarata la nullita’ del contratto di vendita intervenuto tra la N. e il R..

Costituitosi in giudizio unicamente il R. questi ha fatto presente di avere acquistato il fondo in questione dalla N. con atto (OMISSIS) e che successivamente il P. aveva occupato parte di tale fondo da cui il giudizio descritto nel ricorso introduttivo instaurato innanzi al tribunale ordinario di Vibo Valentia.

Tutto cio’ premesso il convenuto ha chiesto, da un lato, il rigetto della domanda attrice, dall’altro, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al rilascio del fondo illegittimamente occupato nonche’ al risarcimento dei danni.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adita sezione con sentenza 3 novembre 2004, dichiarato il difetto di legittimazione della convenuta N., ha rigettato le domande del P., nonche’, parzialmente, la domanda riconvenzionale del R., con declaratoria che il P. era occupante senza titolo del fondo meglio descritto in atti e condanna dello stesso al rilascio, rigettata la domanda di risarcimento danni per detenzione senza titolo e compensate le spese di lite.

Gravata tale pronunzia in via principale dal P. e in via incidentale dal R. la Corte di appello di Catanzaro, sezione specializzata agraria, con sentenza 14 maggio – 16 giugno 2005 in parziale riforma della sentenza del primo giudice ha condannato il P. al pagamento in favore del R. della somma di Euro 7mila/00 nonche’ delle spese del giudizio di primo grado, confermando nel resto le altre statuizioni della sentenza impugnata.

Per la cassazione di tale sentenza non notificata ai fini del decorso dei termini per la impugnazione, ha proposto ricorso, affidato a due motivi P.F..

Resiste con controricorso R.N..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Esattamente – ha evidenziato la sentenza ora oggetto di ricorso – il primo giudice, alla stregua delle emergenze processuali ha ritenuto del tutto insussi-stente il dedotto dal P. contratto di affitto.

Infatti:

– innanzitutto e’ da rilevare il comportamento del tutto contraddittorio del P. il quale, mentre nel giudizio instaurato nei suoi confronti da R.N. e definito con la sentenza n. 487 del 2001 ha sostenuto di detenere l’appezzamento di terreno per cui e’ controversia in base a contratto di affitto intercorso tra la proprietaria N.C. e il di lui padre P.P., essendo succeduto in tale contratto ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 49 nel presente giudizio ha affermato di avere, in morte del padre, stipulato, oralmente, un nuovo contratto di affitto senza peraltro indicare il soggetto con il quale avrebbe concluso tale nuovo contratto;

– tale ultima circostanza non e’ priva di rilievo, dal momento che risulta, dagli atti, che alla data della morte di P. P., avvenuta il (OMISSIS), N.C. non era piu’ proprietaria del fondo in questione, per averlo venduto al R. con atto (OMISSIS), si’ che dopo la morte del padre il nuovo contratto avrebbe dovuto essere stipulato con il nuovo proprietario del fondo e non con la N.;

– in questo grado del giudizio il P. afferma – espressamente – che tale nuovo contratto sarebbe intercorso con la N., sulla base dell’assunto, del tutto infondato contrastando lo stesso con le risultanze documentali di causa, che detto atto sarebbe stato trascritto nel luglio 1997;

– non valgono a dimostrare la esistenza di un contratto di affitto i vaglia postali prodotti in primo grado, attesa, da una parte, la mancata prova della accettazione delle somme in esse indicate da parte del creditore, dall’altra, l’assenza di qualsiasi riferimento in tali vaglia al fondo oggetto di controversia;

e’ inammissibile la documentazione prodotta in questo grado dall’appellante in violazione del precetto di cui all’art. 437 c.p.c., mentre sono irrilevanti i capitoli di prova dedotti inidonei a dimostrare la esistenza dell’invocato contratto di affitto.

2. Il ricorrente censura la riassunta sentenza, nella parte de qua, denunziando: – da un lato, nullita’ della sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, art. 49, dell’art. 1627 c.c. e degli artt. 116 e 112 c.p.c., nonche’ per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile d’ufficio, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, per avere i giudici del merito rigettato la domanda proposta da esso concludente ancorche’, da una parte, il proprio genitore e dante causa, fosse conduttore del fondo in questione, dall’altra, esso concludente fosse, ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 49 succeduto nel rapporto, da ultimo, fosse mancata la disdetta del contratto ex art. 1627 c.c. primo motivo, – dall’altro, nullita’ della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 1591 c.c., degli artt. 113 e 116 c.p.c., nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile d’ufficio, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, essendo inammissibile, nulla infondata, ingiusta, illogica, priva di qualsiasi riferimento reale e in assoluta violazione delle norme che regolano la materia, la condanna al pagamento di Euro 7mila/00 per risarcimento danni, non esistendo il danno reclamato dal R. e tenuto presente, comunque, che il canone annuale secondo i parametri di cui alla L. n. 203 del 1982, artt. 10 e 13 ammonta a L. 261.740 e, quindi, per sette anni, alla somma di L. 1.832.180 secondo motivo.

3. Nessuno dei sopra riassunti motivi puo’ trovare accoglimento.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

3.1. Quanto al primo motivo lo stesso, prima ancora che manifestamente infondato, e’ palesemente inammissibile.

Si osserva, infatti, che giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza piu’ che consolidata di questa Corte regolatrice – e da cui totalmente e senza alcuna motivazione prescinde parte ricorrente – nel giudizio di cassazione e’ preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni non abbiano formato oggetto di gravame o di contestazione nel giudizio di appello (Cass. 26 febbraio 2007,n. 4391; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270; Cass. 12 luglio 2005, nn. 14599 e 14590, tra le altre).

Facendo applicazione del riferito principio al caso di specie si osserva che:

– come riferito sopra, la sentenza impugnata ha accertato in linea di fatto e l’odierno ricorrente non ha in alcun modo contestato un tale accertamento, ne’ in questa sede ne’ ex art. 395 c.p.c., n. 4 (cfr., tra le tantissime, Cass. 9 gennaio 2007, n. 213; Cass. 25 agosto 2006, n. 18498; Cass., sez. un., 20 giugno 2006, n. 14100; Cass. 18 gennaio 2006, n. 830; Cass. 30 novembre 2005, n. 26091), che nell’atto introduttivo del presente giudizio (in primo grado) il P., odierno ricorrente, ha posto a fondamento delle spiegate domande le seguenti circostanze di fatto: deceduto, in data (OMISSIS), il proprio genitore, affittuario del fondo oggetto di controversia, esso concludente aveva saldato i canoni relativi alla conduzione del defunto padre e aveva stipulato, con la proprietaria del fondo N.C., un nuovo contratto di affitto, pagando regolarmente i canoni del caso;

– i giudici del merito – come sopra ricordato – hanno rigettato la domanda del P. perche’ – in estrema sintesi – sfornita di qualsiasi prova anche tenuto presente che con contratto trascritto il (OMISSIS) la N. aveva alienato il fondo in discussione a R.N., si’ che non avrebbe potuto concludere, in epoca successiva al (OMISSIS), un contratto di affitto agrario;

– in questa sede di legittimita’ il ricorrente – gia’ attore in primo grado – chiede di essere riconosciuto conduttore del fondo per cui e’ controversia non in forza del contratto, oralmente stipulato con la non piu’ proprietaria del fondo successivamente alla morte del proprio genitore, ma per essere succeduto – ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 49 – al precedente contratto in essere con il proprio, defunto, genitore.

Pacifico quanto precede e’ evidente la inammissibilita’ del primo motivo di ricorso, tenuto presente che con lo stesso si prospetta una ricostruzione, in fatto, delle vicende che hanno generato la presente controversia totalmente diversa da quella invocata in primo grado e in appello, cosi’ introducendo – inammissibilmente – all’esame di questa Corte questioni nuove precluse in sede di legittimita’.

3.2. Quanto al secondo motivo lo stesso e’ manifestamente infondato.

La giurisprudenza di questa Corte regolatrice e’ fermissima – da lustri – nell’affermare che in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario e’ in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilita’ del bene e dalla impossibilita’ di conseguire l’utilita’ ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso.

La determinazione del risarcimento del danno ben puo’ essere, quindi, in tale caso, operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al c.d. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del bene usurpato (tra le tantissime, ad esempio, Cass. 8 maggio 2006, n. 10498).

Essendosi il giudice del merito puntualmente attenuto ai riferiti principi e’ palese – come anticipato -la manifesta infondatezza del secondo motivo in esame.

Al riguardo, infine, si osserva – in termini opposti rispetto a quanto denunzia parte ricorrente – che i giudici del merito, nel procedere alla liquidazione equitativa del danno patito dal R. per non avere potuto disporre del proprio bene, senza titolo occupato dal P.:

– da un lato, hanno puntualmente fatto riferimento – palesemente avvalendosi delle nozioni tecniche possedute dagli esperti componenti la sezione – alle particolarita’ del caso concreto (colture praticate sul fondo detenuto senza titolo dal P., periodo della occupazione);

– dall’altro, del tutto correttamente hanno omesso di quantificare il danno sulla base dell’equo canone determinato ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 10 e segg..

A tale ultimo riguardo si osserva, infatti, che a seguito della declaratoria di incostituzionalita’ di cui alla sentenza della Corte costituzionale 5 luglio 2002, n. 318 sono divenute prive di effetti sia le tabelle per il canone di equo affitto come disciplinate dalla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 9 e dalle norme da questo richiamate, sia, ai fini della quantificazione del canone stesso, i redditi dominicali stabiliti – ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 62 – a norma del R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589 (Cass. 19 aprile 2010, n. 9266; Cass. 16 settembre 2008, n. 23720; Cass. 19 novembre 2007, n. 23931).

E’ palese, per l’effetto, che e’ precluso al giudice fare riferimento ai predetti coefficienti anche nella eventualita’ occorra quantificare – come nella specie – il danno patito dal proprietario per effetto della detenzione senza titolo di un fondo agricolo.

4. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimita’ liquidate in Euro 200,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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