Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18373 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 30/06/2021), n.18373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23709-2014 proposto da:

Agenzia delle Entrate, elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi 12, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello

Stato;

– ricorrente –

contro

A.F. e A.J., elettivamente domiciliati in

Roma, via Alberico II, n. 38, rappresentati e difesi dall’Avv.

Antonio Damascelli;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 17046/13 della Corte di cassazione, depositata

il 10 luglio 2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2021 dal relatore DARIO CAVALLARI;

letta la memoria del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Alberto Celeste, il quale ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio del registro atti pubblici di Bari ha notificato a A.P. e A.N. un avviso di accertamento con il quale era rettificato in aumento il valore di due immobili oggetto di compravendita.

I contribuenti hanno presentato opposizione contro tale avviso.

La CTP di Bari, con sentenza n. 238/23/02, ha accolto detta opposizione.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello che la CTR di Bari, con sentenza n. 45/09/2007, ha accolto.

A.P. e A.J. hanno proposto ricorso per cassazione, avente R.G. n. 17739 del 2008, sulla base di due motivi.

La S.C., nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 17046/13, ha accolto il primo motivo di ricorso, ha cassato la decisione e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso dei contribuenti.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la revocazione dell’ultima sentenza menzionata sulla base di un motivo.

I contribuenti si sono difesi con controricorso.

La Procura generale presso la Corte di cassazione ha depositato memorie.

A.F. e A.J. hanno depositato memorie.

Fissato all’udienza pubblica del 4 maggio 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, sopravvenuto art. 23, comma 8 bis, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo l’Agenzia delle Entrate chiede la revocazione della sentenza della S.C. n. 17046/13 poichè il Collegio avrebbe fondato la propria decisione prescindendo dalla circostanza, non oggetto di discussione e chiaramente e con certezza risultante dagli atti, che l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della CTP di Bari n. 238/23/02 era stato notificato a A.P., uno dei due contribuenti interessati e parti necessarie del giudizio.

Pertanto, la Corte di cassazione non avrebbe potuto ritenere che, dall’erronea notificazione del medesimo appello alle figlie del secondo contribuente coinvolto, A.N., piuttosto che all’unico erede testamentario di quest’ultimo, A.J., potesse derivare l’impossibilità di integrare il contraddittorio nei confronti del menzionato A.J. e, quindi, l’accoglimento dell’originario ricorso dei privati.

Si difendono i controricorrenti sostenendo che l’errore denunciato non sarebbe qualificabile come “di fatto”, ma come “di diritto”, con correlata inammissibilità del ricorso.

Infatti, oggetto del contendere nel giudizio di appello e nel primo procedimento davanti alla S.C. sarebbe stata “l’irrituale integrazione del contraddittorio disposta dal collegio della CTR” e la Corte di cassazione, con la sentenza interessata dalla presente revocazione, avrebbe semplicemente dichiarato, “in punto di diritto”, la nullità della notifica dell’appello effettuata “nei confronti di soggetti non legittimati perchè privi della qualità di eredi”.

Non si sarebbe potuto invocare, quindi, l’orientamento di legittimità “in ordine alla salvaguardia dell’appello in caso di notifica ad una soltanto delle parti litisconsorti” in quanto accertare “se e tra chi vi sia stato litisconsorzio trasferisce la cognizione dal piano della percezione delle realtà a quello intellettivo dell’interpretazione”, considerato soprattutto che il fatto controverso era stato oggetto di pronuncia da parte della decisione impugnata.

Ad avviso dei detti controricorrenti, l’Agenzia delle Entrate contesterebbe la sentenza in esame perchè la S.C. avrebbe errato nell’applicazione del principio “secondo il quale, in caso di litisconsorzio necessario, la mancata notifica ad un litisconsorte ma la valida notifica ad altro litisconsorte” non determinerebbe il passaggio in giudicato della pronuncia, così, però, prospettando un errore attinente ad una quaestio iuris e non ad una quaestio facti.

Infatti, la ratio decidendi della decisione oggetto di revocazione era stata la scelta di effettuare la notifica personalmente e non impersonalmente agli eredi e la nullità dell’appello era conseguita all’avvenuto perfezionamento della stessa notifica nei confronti di destinatari non eredi.

Ciò comporterebbe l’inammissibilità o l’infondatezza del presente ricorso poichè con questo sarebbe stata censurata proprio tale ratio decidendi.

L’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate merita accoglimento.

L’art. 395 stabilisce, per quel che qui rileva, che:

“Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione:

4) se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

Il rimedio in questione è stato esteso alle decisioni della Corte di cassazione dall’art. 391 bis c.p.c..

Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, l’art. 395 c.p.c., n. 4, deve essere interpretato nel senso che l’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un’ fatto decisivo che invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (Cass., Sez. 5, n. 442 dell’11 gennaio 2018).

In particolare, l’inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass., Sez. 5, n. 27622 del 30 ottobre 2018).

Nella specie, emerge con certezza dagli atti di causa che il giudizio dal quale è nata la presente impugnazione ha visto coinvolti sin dall’inizio i fratelli A.P. e A.N., parti di un contratto di permuta che aveva avuto ad oggetto lo scambio della proprietà di due immobili.

Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, favorevole a A.P. e A.N., e prima della proposizione dell’appello da parte dell’Agenzia delle Entrate, risulta che A.N. è deceduto.

Il menzionato appello è stato notificato, quindi, dall’Amministrazione finanziaria alle due figlie di A.N., E. e G. e non, invece, al suo unico erede, istituito con testamento, A.J., fratello delle citate E. e G..

– La CTR di Bari, in seguito ad eccezione sollevata da A.P., ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di A.J., per poi decidere l’appello in senso favorevole all’Agenzia delle Entrate.

A.P. e A.J. hanno, quindi, proposto ricorso per cassazione.

Essi hanno contestato la violazione dell’art. 328 c.p.c. che regola, come da relativa intestazione, la “Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta” (per l’esattezza, dei termini per impugnare una decisione) e, al comma 2, dispone che la rinnovazione (della notificazione della sentenza), ai fini della decorrenza di tali termini, può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.

I contribuenti hanno prospettato di avere denunciato, sin dal giudizio di appello, la tardività della notifica del gravame al medesimo A.J. come conseguenza della circostanza che l’atto di impugnazione era stato notificato personalmente alle due figlie non eredi di A.N. (nonchè al difensore di A.N.).

In particolare, hanno rappresentato che la notifica agli eredi di A.N. avrebbe dovuto essere effettuata, per essere valida, agli stessi collettivamente ed impersonalmente nel luogo dell’ultimo domicilio del deceduto, mentre, nel caso in esame, aveva interessato direttamente le figlie della parte defunta non eredi.

Pertanto, A.P. e A.J. hanno posto alla S.C. il seguente quesito di diritto:

“Stabilisca la Suprema Corte se, con riferimento alla fattispecie concreta, siano nulle le notificazioni dell’atto di appello eseguite dall’Agenzia delle Entrate di Bari (OMISSIS), in violazione dell’art. 328 c.p.c., comma 2, effettuate sia alla parte deceduta successivamente al deposito della sentenza di primo grado presso il difensore domiciliatario sia a due dei tre figli della parte costituita non eredi, ma non effettuata impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del defunto eletto presso il difensore costituito”.

2. Quelli appena esposti sono fatti che risultano con certezza dagli atti di causa e che non sono contestati dalle parti.

Per la decisione del presente giudizio di revocazione occorre, pertanto, valutare tre circostanze.

In primo luogo, se sussista un errore.

Quindi, se tale errore sia di diritto o di fatto.

Infine, se detto errore riguardi un fatto che “abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione”.

3. In ordine al primo aspetto, è evidente la ricorrenza di un errore. Nella specie, viene in questione un avviso di accertamento di maggior valore rilevante ai fini dell’imposta di registro e concernente una permuta. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1, l’obbligazione per il pagamento dell’imposta di registro grava sulle parti contraenti in solido, sicchè deve essere esclusa la sussistenza tra le stesse, sul piano processuale, di un litisconsorzio necessario.

Peraltro, il rapporto processuale fra creditore e debitori solidali che, nella fase d’introduzione del giudizio, giustifica un litisconsorzio facoltativo, potendo il creditore agire separatamente nei confronti dei menzionati debitori solidali, dà luogo, una volta instaurato detto giudizio, ad un litisconsorzio processuale, che diventa necessario nei gradi d’impugnazione, se siano riproposti temi comuni ai menzionati debitori (ovvero il debitore principale ed il fideiussore), con conseguente applicazione dell’art. 331 c.p.c. (Cass., Sez. 3, n. 20313 del 26 luglio 2019).

Infatti, in tema d’impugnazioni civili, anche con riguardo al contenzioso tributario, l’integrazione del contraddittorio è obbligatoria, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., non solo in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale (cosiddette cause inscindibili), ma, altresì, nell’eventualità di cause che, pur scindibili, riguardano rapporti logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune (cosiddette cause dipendenti), quando siano state decise nel precedente grado di giudizio in un unico processo, al fine di evitare che le successive vicende processuali conducano a pronunce definitive di contenuto diverso, come avviene qualora il titolo impositivo sia unico e fondato, in relazione ai diversi soggetti ed ai distinti rapporti tributari, su presupposti almeno in parte comuni (Cass., Sez. L, n. 22984 del 21 ottobre 2020, che dà rilievo al fatto che il giudizio di impugnazione concerna argomenti comuni ai coobbligati; Cass., Sez. 5, n. 14253 del 13 luglio 2016).

Come chiarito dalla più recente giurisprudenza, quindi, il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia dell’utilità connessa con l’esperimento dell’azione proposta, il che non può mai verificarsi per esigenze probatorie, ma solo ove tale azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all’adempimento di una prestazione inscindibile incidente su una situazione pure inscindibile comune a più soggetti (Cass., Sez. 3, n. 3692 del 13 febbraio 2020).

Nella presente controversia, oggetto dell’appello era proprio una questione comune ad entrambi i debitori solidali, ovvero la determinazione del valore degli immobili interessati dalla permuta che aveva visto coinvolti i contribuenti.

Pertanto, non era contestabile che sussistesse ormai, in appello, un litisconsorzio necessario fra A.P. e A.N. e, dopo la morte di quest’ultimo, fra P. è gli eredi di A.N..

Ne deriva che doveva trovare applicazione, in ragione dell’erronea citazione personale in giudizio, assieme a A.P., di soggetti non eredi di A.N. (le figlie), l’art. 331 c.p.c., per il quale “Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione.

L’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato”.

La CTR di Bari aveva, quindi, correttamente disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di A.J., in quanto l’altro litisconsorte (ormai necessario) A.P. era stato regolarmente chiamato in causa.

La S.C., con la sentenza impugnata, non avrebbe dovuto, allora, accogliere il primo motivo di ricorso e cassare l’impugnazione, con successivo accoglimento nel merito dell’originaria opposizione dei contribuenti.

4. In ordine al secondo profilo menzionato, ritiene questo Collegio che l’errore denunciato sia di fatto e non di diritto, diversamente da quanto sostenuto dai controricorrenti e dal PG.

Affermano soprattutto A.P. e A.J. che oggetto del contendere sarebbe stata “l’irrituale integrazione del contraddittorio disposta dal collegio della CTR” e che la Corte di cassazione, con la sentenza interessata dalla presente revocazione, avrebbe semplicemente dichiarato, “in punto di diritto”, la nullità della notifica dell’appello effettuata “nei confronti di soggetti non legittimati perchè privi della qualità di eredi”.

La ratio decidendi della decisione oggetto di revocazione sarebbe stata la scelta di effettuare la notifica personalmente e non impersonalmente agli eredi e la nullità dell’appello sarebbe conseguita all’avvenuto perfezionamento della stessa notifica nei confronti di destinatari non eredi.

Queste considerazioni, però, non giovano alla tesi dei controricorrenti.

Il problema, infatti, non è che il giudizio abbia riguardato “l’irrituale integrazione del contraddittorio disposta dal collegio della CTR” o la nullità della notifica dell’appello effettuata “nei confronti di soggetti non legittimati perchè privi della qualità di eredi”, ma che la S.C., nel decidere la lite, non abbia tenuto conto, nel valutare la questione dell’integrazione del contraddittorio con riferimento agli eredi di A.N., del fatto dell’avvenuta precedente regolare notifica dell’appello a A.P..

In nessun punto della motivazione della sentenza si dà atto della presenza nel giudizio di secondo grado di P. (quindi, da pagina 1, ove è scritto “Motivi della decisione”, sino alla fine di pagina 2), ma viene in esame solamente il problema dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’erede testamentario, A.J., dopo che la prima notifica ha riguardato le sue sorelle ( E. e G.) non eredi.

La Corte di cassazione, in particolare, ha chiarito, nella pronuncia oggetto della revocazione in esame, che “L’impugnazione va proposta nei confronti dei soggetti reali del rapporto e nel caso in cui, come nella specie, venga effettuata nei confronti di soggetti non eredi, la sentenza, ove sia decorso il termine per impugnare senza notifica agli effettivi eredi, nè personalmente, nè impersonalmente in forza del criterio alternativo di cui all’art. 328 c.p.c., comma 2, passa in giudicato, senza che possa essere integrato, successivamente, il contraddittorio nei confronti dell’effettivo erede testamentario”.

Ha aggiunto la S.C. che “Solamente gli eredi effettivi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi per tutta la durata del processo in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, con conseguente configurazione, in fase di gravame, di un’ipotesi di causa inscindibile ai sensi dell’art. 331 c.p.c.”.

Il giudice di legittimità, quindi, si è posto solo il problema dell’integrazione del contraddittorio con riferimento agli eredi della parte defunta, il che è confermato pure dalla giurisprudenza citata nella sentenza impugnata, ovvero Cass., Sez. 2, n. 6469 del 25 marzo 2005, e Cass., Sez. 3, n. 1202 del 19 gennaio 2007, che trattano della morte di una delle parti nel corso del giudizio e della posizione dei suoi eredi che, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali.

Nel ragionamento della Corte di cassazione, però, non vi è alcuna traccia della circostanza che A.P. era costituito davanti alla CTR di Bari, dandosi atto esclusivamente della tematica dell’integrazione del contraddittorio con riguardo agli eredi di A.N..

Pertanto, errano i contribuenti nell’affermare che l’Agenzia delle Entrate contesterebbe la sentenza in esame perchè la S.C. avrebbe errato nell’applicazione del principio “secondo il quale, in caso di litisconsorzio necessario, la mancata notifica ad un litisconsorte ma la valida notifica ad altro litisconsorte” non determinerebbe il passaggio in giudicato della pronuncia e che così, però, prospetterebbe un errore attinente ad una quaestio iuris e non ad una quaestio facti.

In particolare, essi sbagliano nel sottolineare che non si potrebbe invocare l’orientamento di legittimità “in ordine alla salvaguardia dell’appello in caso di notifica ad una soltanto delle parti litisconsorti” in quanto accertare “se e tra chi vi sia stato litisconsorzio trasferisce la cognizione dal piano della percezione delle realtà a quello intellettivo dell’interpretazione”.

Infatti, a giustificare la revocazione della sentenza contestata è proprio la circostanza che la S.C. non ha in alcun modo valutato, nella sua materialità e, quindi, a prescindere dalla sua incidenza sul ragionamento giuridico, il fatto storico che l’appello, benchè non fosse stato notificato all’erede ( A.J.) di uno dei litisconsorti necessari ( A.N.), era stato portato correttamente a conoscenza dell’altro litisconsorte necessario ( A.P.).

Al contrario, proprio come affermano i contribuenti, il giudizio oggetto di revocazione ha riguardato la violazione dell’art. 328 c.p.c. come conseguenza della circostanza che l’atto di impugnazione era stato notificato personalmente alle due figlie non eredi di A.N. (nonchè al difensore di A.N.).

La S.C. ha affrontato, quindi, un’unica questione, vale a dire che la notifica agli eredi di A.N. avrebbe dovuto essere effettuata, per essere valida, agli stessi collettivamente ed impersonalmente nel luogo dell’ultimo domicilio del deceduto, mentre, nel caso in esame, aveva interessato personalmente le figlie della parte defunta non eredi.

Pertanto, non può dirsi, come fanno i controricorrenti, che verificare “se e tra chi vi sia stato litisconsorzio trasferisce la cognizione dal piano della percezione delle realtà a quello intellettivo dell’interpretazione” perchè, in realtà, la sentenza impugnata ha valutato detto litisconsorzio esclusivamente prendendo in esame la posizione dei tre figli di A.N., senza tenere conto della costituzione in appello di A.P..

Ciò è confermato dallo stesso quesito di diritto posto all’epoca da A.P. e A.J. alla Corte di cassazione, il quale verte sull’applicazione dell’art. 328 c.p.c., comma 2, nell’ipotesi di notificazione dell’atto di appello “sia alla parte deceduta successivamente al deposito della sentenza di primo grado presso il difensore domiciliatario sia a due dei tre figli della parte costituita non eredi, ma non effettuata impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del defunto eletto presso il difensore costituito”.

Se ne ricava che l’errore contestato nella presente sede verte su un fatto e non riguarda, invece, l’interpretazione di una norma giuridica.

5. Infine, il Collegio ritiene che l’errore denunciato non riguardi un fatto che “abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione”, come reputano, al contrario, i contribuenti.

Infatti, la costituzione in appello di A.P. e il rapporto fra questa circostanza e la notifica agli eredi di A.N. non sono stati minimamente esaminati nella motivazione della decisione della S.C. impugnata.

6. Ne consegue che il ricorso per revocazione dell’Agenzia delle Entrate va accolto.

7. Una volta decisa la domanda di revocazione occorre passare ex art. 402 c.p.c. all’esame dell’originaria controversia portata all’attenzione della S.C. e decisa con la sentenza impugnata nella presente sede.

8. A.P. A.J. avevano contestato la sentenza della CTR di Bari con il ricorso R.G. n. 17739 del 2008, articolato sulla base di due motivi.

Con il primo essi avevano dedotto la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, e dell’art. 328 c.p.c., comma 2, poichè la menzionata CTR avrebbe errato nel non considerare nullo l’appello, atteso che questo non era stato notificato nè a tutti gli eredi personalmente nè a questi ultimi impersonalmente e collettivamente all’ultimo domicilio del defunto.

La doglianza è infondata, per le ragioni già esposte.

– In particolare, si ribadisce l’orientamento di legittimità per il quale “Nel caso di cause inscindibili, qualora la notificazione dell’impugnazione, proposta nei confronti di tutti i destinatari correttamente individuati ed identificati, risulti inefficace, omessa od inesistente nei confronti di taluno di costoro (ovvero non ne venga dimostrato il perfezionamento), si applica l’art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio di cui all’art. 111 Cost., che prevale rispetto al principio della ragionevole durata del processo sancito dal medesimo articolo, sicchè il giudice non può dichiarare inammissibile l’impugnazione ma deve ordinare l’integrazione del contraddittorio”.

Nella specie, la notifica non aveva interessato l’unico erede di A.N., ma si era perfezionata con riguardo a A.P., circostanza che rendeva necessario l’ordine di integrazione del contraddittorio emesso dalla CTR di Bari e che, una volta accertato l’esatto adempimento di tale ordine, imponeva di decidere la causa nel merito, essendosi validamente costituito il contraddittorio fra tutti i litisconsorti processuali (Cass., Sez. L, n. 20501 del 13 ottobre 2015).

9. Con il secondo motivo A.P. e A.J. hanno contestato la nullità della sentenza e l’insufficienza della sua motivazione perchè la CTR avrebbe errato nel fare discendere la congruità del valore accertato da quello di uno dei locali oggetto della permuta trasferito nello stesso giorno, “omettendo di evidenziare l’eventuale omogeneità strutturale dei due beni quale presupposto del giudizio di omogeneità, a fronte delle contestazioni sollevate dal contribuente”, anche perchè era stata evidenziata “la diversa struttura e superficie del locale venduto rispetto a quello parametrico”.

La doglianza è inammissibile per difetto di specificità.

Infatti, il giudice di appello ha ritenuto congrua la motivazione dell’avviso contestato, atteso che “il parametro di riferimento adottato, è proprio il valore di uno dei due locali oggetto della permuta, venduto, peraltro, nello stesso giorno”.

In particolare, la CTR ha evidenziato che le deduzioni dei contribuenti in ordine alle condizioni scadenti dell’immobile erano generiche e prive di elementi di riscontro.

I ricorrenti hanno omesso, però, nonostante fosse un loro onere alla luce del contenuto della decisione impugnata, di indicare specificamente se, in realtà, tali elementi di riscontro fossero stati portati all’attenzione dei giudici di merito ed in quali fasi processuali ciò fosse avvenuto.

10. Il ricorso R.G. n. 17739 del 2008, deciso con la sentenza della S.C. oggetto del presente giudizio, è, quindi, rigettato.

11. La domanda di revocazione è, dunque, accolta, in sede rescindente, con conseguente revoca della sentenza della Corte di cassazione n. 17046 del 2013, depositata il 10 luglio 2013.

Nel giudizio rescissorio, il ricorso R.G. n. 17739 del 2008 è integralmente rigettato.

Attesa la particolarità e complessità della controversia, tutte le spese di legittimità, nonchè quelle concernenti il giudizio di revocazione, sono compensate fra le parti ex art. 92 c.p.c.

Non sussistono le condizioni per dare atto dell’insorgenza dell’obbligo di versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, in quanto il ricorso per revocazione, successivo all’entrata in vigore di detta norma, è stato accolto, mentre quello originario, che è stato rigettato, è antecedente alla modifica introdotta dalla citata legge n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso per revocazione proposto contro la sentenza n. 17046 del 2013, depositata il 10 luglio 2013;

– revoca integralmente la sentenza della Corte di cassazione n. 17046 del 2013, depositata il 10 luglio 2013;

– giudicando in sede rescissoria, rigetta il ricorso R.G. n. 17739 del 2008 proposto da A.P. e A.J. contro la sentenza della CTR Puglia n. 45/9/07, depositata il 7 maggio 2007;

– compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA