Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18373 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18373 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 11108-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
VENTRELLA FRANCESCO;
– intimato avverso la sentenza n. 2510/27/2016

della COMMISSIONE

TRIBUTARIA REGIONALE di 3ARI, SEZIONE DISTACCATA di

FOGGIA, depositata il 24/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.

Data pubblicazione: 12/07/2018

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
•che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei

della Puglia che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Foggia.
Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Francesco
Ventrella avverso un avviso di accertamento IRPEF e IVA
relativo all’anno 2008;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, la ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 36 comma 2° n. 4 D.Lgs. n. 546/1992, in
relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: la motivazione della sentenza
impugnata non sarebbe stata coerente con la fattispecie
decisa, giacché, pur in presenza di un accertamento analitico
induttivo, la CTR avrebbe applicato la disciplina
dell’accertamento puramente induttivo;
che, col secondo rilievo, l’Agenzia assume la violazione e falsa
applicazione degli artt. 39 commi 1° e 2° DPR n. 600/1973,
109 comma 4° TUIR e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c.: nella specie, l’Ufficio avrebbe accertato non
induttivamente l’intero reddito, ma analiticamente alcune sue
componenti positive (i ricavi conseguenti alla sottofatturazione
di uno specifico gruppo di lavori), sicché i costi deducibili
sarebbero stati unicamente quelli contabilizzati;
che l’intimato non si è costituito;
che il primo motivo è infondato;

Ric. 2017 n. 11108 sez. MT – ud. 20-06-2018
-2-

confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale

che, in forza del generale rinvio materiale alle norme del c.p.c.
compatibili contenuto nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546
del 1992, è applicabile al rito tributario, così come disciplinato
dal citato decreto, il principio – desumibile dalle norme di cui agli
artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (come

mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la
mancanza o l’estrema concisione delle ragioni giuridiche della
decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove
rendano impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e
delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Sez. 6-5,
n.9745 del 18/04/2017);
che, nella specie, la motivazione della CTR rende palese il
complesso delle ragioni poste a fondamento della decisione;
che il secondo motivo è fondato;
che è la stessa CTR a dare atto che l’accertamento effettuato in
concreto è stato (almeno in parte) di carattere analiticoinduttivo;
che, in tema di imposte sui redditi, l’Amministrazione
finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura
percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso
di accertamento induttivo “puro” ex art. 39, comma 2, del
d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento
analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini

bancarie)

è

il contribuente ad avere l’onere di provare

l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o
compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro
riconoscimento forfettario (Sez. 5, n. 22868 del 29/09/2017);
che la CTR ha dunque errato nel ritenere l’applicabilità
esclusiva della disciplina inerente l’accertamento induttivo
“puro”;
Ric. 2017 n. 11108 sez. MT – ud. 20-06-2018
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novellati entrambi dalla I. n. 69 del 2009), secondo il quale la

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Puglia, in diversa
composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si
pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di
cassazione.

La Corte rigetta il.primo motivo di ricorso, accoglie il secondo,
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione
Regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2018
Il Presi ente
Dr. Marc

acobellis

P.Q.M.

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